Decreto Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 74
  • Data fonte: 30/03/2010
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ad assumere 647 dirigenti scolastici, 8000 unita' di personale docente della scuola, 8000 unita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e 70 unita' di personale docente di prima e di seconda fascia presso le accademie e i conservatori di musica

Thesaurus: Programmazione dell`educazione

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,(legge finanziaria 2005); 
 Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  che  all'art.  66,  comma 3, prevede la disciplina delle assunzioni, per l'anno 2009, per le amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  523,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);  
 Visto il citato art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che,  nell'elencare  le  amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione  delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola  e  gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica; 
  Considerato che, come gia' previsto in  applicazione  dell'art.1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto  scuola  e  gli Istituti di alta formazione  artistica  e  musicale  e  coreutica continuano a rimanere fuori  dai  limiti  assunzionali  di  cui  alle  disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento  alla  specifica  disciplina  di  settore  e  ad  una  programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse  per  il  migliore  funzionamento dei  servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;   
 Vista la predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 605, lettera c), e 619 che disciplinano, tra l'altro,  criteri transitori di reclutamento di personale docente e di dirigenti scolastici;   
 Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,in materia di «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,  e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;   
 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; ed in particolare l'art. 1, comma 1 lettera i);   
 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);   
 Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6  agosto  2008,  n.  133,  ed  in  particolare l'art. 64, e successive  modificazioni  ed  integrazioni, che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;   
 Visto il decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;   
 Vista la nota del 9 aprile 2009, n. 4962A00DGPER con la quale il Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -  Dipartimento per l'istruzione ha richiesto l'autorizzazione ad assumere  per  l'anno  scolastico  2009/2010  n.  17.000  unita'   di  personale docente e n.  8.000  unita'  di  personale  amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola;   
 Viste le note n. 6883 del 13 maggio 2009 e n. 9039 del 17 giugno 2009 con le quali il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca - Dipartimento per l'istruzione chiede per l'anno scolastico 2009/2010, ai sensi del citato  art.  39  della  legge  n.  449/1997 e successive  modificazioni,  l'autorizzazione  ad  assumere complessivamente n. 647 dirigenti scolastici;   
 Considerato che, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha necessita' di coprire i posti dirigenziali  vacanti  e disponibili per l'anno scolastico 2009/2010, atteso che, in caso di mancata assunzione  dei  citati  647  dirigenti  scolastici  i  posti  dirigenziali sarebbero comunque coperti con le reggenze e con le conferme di incarichi annuali di presidenza per i quali si utilizzano  docenti esonerati dal servizio e regolarmente retribuiti per l'intero periodo di durata dell'incarico   dirigenziale   e   sostituiti  nell'insegnamento da un supplente annuale;   
 Vista la nota del 23 giugno 2009, n. 5708, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha  richiesto l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2009/2010, n. 70 unita' di personale docente di cui n. 52 di prima  fascia e n. 18 di seconda fascia presso i conservatori di musica e le accademie;   
 Considerato che gli oneri conseguenti alle immissioni in ruolo delle predette 70 unita'di personale trovano compensazione  nelle  cessazioni dal servizio e che le cattedre non coperte da docenti di ruolo dovranno essere comunque conferite con incarico annuale;   
 Visto la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21186 del 30 luglio 2009, che esprime parere favorevole all'autorizzazione,  per l'anno scolastico 2009/2010, alle nomine in ruolo di: a) n. 647 dirigenti scolastici, attingendo alle graduatorie  degli  idonei  dei  concorsi a dirigente scolastico gia' espletati, ai sensi dell'art. 1, commi 605, lettera c), e 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  b) un numero non superiore a 8.000 unita' di personale docente della Scuola, in luogo delle n. 17.000 unita' richieste; c) n. 8.000 unita'  di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola;   
 Vista la nota del 27 novembre 2009, n. 16965, del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale esprime un  parere generale favorevole all'adozione del presente provvedimento;   
 Ritenuto di dover procedere ad  autorizzare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'assunzione di  n. 647 dirigenti scolastici, n. 8.000  unita' di personale docente della Scuola, tenuto conto della riduzione operata dal Ministero  dell'economia e delle finanze al fine di evitare il formarsi di situazioni di esubero, n. 8.000 unita' di personale amministrativo,  tecnico e ausiliario della Scuola e di n. 70 unita' di personale docente di prima e di seconda fascia presso le accademie e i  conservatori di musica;   
 Visto l'art. 17, comma 7, del decreto legge del 1° luglio 2008, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102,  il quale esclude, tra gli altri, il comparto scuola dal blocco delle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato ivi previsto;   
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;   
 Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;         Decreta:                                          Art. 1         Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca e' autorizzato ad assumere, per l'anno scolastico 2009/2010:   a) n. 647 dirigenti scolastici attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi a dirigente scolastico gia' espletati,  ai  sensi     dell'art. 1, commi 605, lettera c), e 619, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;   b) n. 8.000 unita' di personale docente e n. 8.000 unita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola nel     rispetto dei principi contenuti nell'art. 1, comma 605,  lettera  c),della citata legge n. 296 del 2006 e della disciplina prevista     dall'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;   c) n. 70 unita' di personale docente di cui n. 52 di prima fascia e n. 18 di seconda fascia presso i conservatori di musica e le     accademie.   Il presente decreto, sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.
 Roma, 1º febbraio 2010