Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195

  • Emanante: Presidenza della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 276
  • Data fonte: 25/11/2010
Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo

Thesaurus: Contratto a tempo indeterminato, Lavoro atipico, Contratto a tempo determinato

Abstract:

Con il DPR n. 195 è stato emanato il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, in attuazione dell’art. 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il presente regolamento si applica alle diverse amministrazioni dello Stato, alle agenzie, agli enti pubblici economici e non economici, agli enti di ricerca, alle università e alle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica. A norma dell’art. 3 i limiti massimi di trattamento economico si applicano a quei soggetti che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d’opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto. L’art. 4 fissa il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti  al trattamento economico annuale spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione. A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della Giustizia comunica alle amministrazioni competenti l’ammontare del trattamento. Per la Banca d’Italia e le altre  autorità indipendenti si applica il limite massimo di cui all’art. 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con il DPR n. 195 è stato emanato il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, in attuazione dell’art. 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il presente regolamento si applica alle diverse amministrazioni dello Stato, alle agenzie, agli enti pubblici economici e non economici, agli enti di ricerca, alle università e alle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica. A norma dell’art. 3 i limiti massimi di trattamento economico si applicano a quei soggetti che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d’opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto. L’art. 4 fissa il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti  al trattamento economico annuale spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione. A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della Giustizia comunica alle amministrazioni competenti l’ammontare del trattamento. Per la Banca d’Italia e le altre  autorità indipendenti si applica il limite massimo di cui all’art. 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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