Regolamento (UE) n. 557/2013

  • Emanante: Commissione Europea
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: 164
  • Data fonte: 18/06/2013
Regolamento della Commissione del 17 giugno 2013 che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione

Thesaurus: Programmazione, Termini ausiliari

Abstract:

Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee e contiene disposizioni generali in tema di protezione di dati riservati e di accesso a tali dati.Il presente regolamento definisce, invece,  le condizioni alle quali, per consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accordato l’accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (Eurostat), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare tale accesso. Sulla base dei principi generali di cui all’art. 3del presente regolamento,  è  previsto che la Commissione  può consentire l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;

b) sia stata presentata un’adeguata proposta di ricerca;

c) sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;

d) l’accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat);

e) l’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.

 

Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee e contiene disposizioni generali in tema di protezione di dati riservati e di accesso a tali dati.Il presente regolamento definisce, invece,  le condizioni alle quali, per consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accordato l’accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (Eurostat), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare tale accesso. Sulla base dei principi generali di cui all’art. 3del presente regolamento,  è  previsto che la Commissione  può consentire l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;

b) sia stata presentata un’adeguata proposta di ricerca;

c) sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;

d) l’accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat);

e) l’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.

 

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