DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 DICEMBRE 2002, N. 3306

  • Emanante: 3
  • Regione: P.A. di Trento
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 5
  • Data fonte: 04/02/2003
Conferma con parziali modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 3576 di data 28 dicembre 2001, avente ad oggetto: sistema di accreditamento per l'attivazione di azioni a cofinanziamento fse - specificazione requisiti (art. 7 comma 5 dpgp n. 33-51/leg di data 27.12.2000), determinazione documentazione (art.8 comma 3 dpgp n. 33-51/leg), specificazione requisiti per le sedi temporanee (art. 15 comma 2 dpgp n. 33-51/leg di data 27.12.2000)

Abstract:

La giunta provinciale conferma, con parziali modifiche ed integrazioni la deliberazione n.3576 del 28/12/01 relativa a “sistema di accreditamento per l’attivazione di azioni a cofinanziamento fse – specificazione requisiti (art. 7 comma 5 dpgp n. 33-51/leg del 27/12/00), determinazione documentazione (art. 8 comma 3 dpgp citato), specificazione requisiti per le sedi temporanee (art. 15 comma 2 dpgp citato)”. la giunta conferma altresi che il soggetto accreditato dovra provvedere ai sensi dell’art. 26 l.p. n. 21/87 e dell’art. 15 comma 3 del dpgp n. 33-51 del 27/12/00 e s.m., all’apertura di apposite posizioni assicurative a favore dei corsisti presso l’inail ed alla stipula di idonee polizze assicurative che coprano i rischi per l’intera durata delle azioni formative, prevedendo dei massimali minimi. nella stessa deliberazione si stabilisce infine, che le sedi formative accreditate nel 2002 rimarranno accreditate per il termine previsto dall’art. 10 del dpgp 33-51 citato, salvo quanto previsto dall’art. 11.

omissis

delibera

1. di confermare con le parziali modifiche e le integrazioni evidenziate in premessa la specificazione dei requisiti per l’accreditamento delle sedi formative, la documentazione da presentare ai fini della richiesta di accreditamento e la specificazione dei requisiti delle sedi temporanee, ai sensi dell’art. 7 comma 5, dell’art.8 comma 3 e dell’art. 15 comma 2 del DPGP 33-51 di data 27.12.2000 modificato dal DPGP n. 13-103/Leg di data 12 giugno 2002, fissati dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 3576 di data 28 dicembre 2001, come indicato nell’allegato alla presente deliberazione che ne forma parte sostanziale ed integrante;

2. di confermare che, relativamente ad ogni azione formativa affidata in gestione, il soggetto accreditato dovra provvedere, ai sensi dell’art. 26 della LP n. 21/87 e dell’art. 15 comma 3 del DPGP 33-51 di data 27.12.2000 e s.m., all’apertura di apposite posizioni assicurative a favore dei corsisti presso l’INAIL e alla stipula di idonee polizze assicurative (presso Agenzie assicurative abilitate) che coprano i rischi per l’intera durata delle azione formative per: – responsabilita civile: massimale per sinistro pari ad almeno 258.228,45 Euro, per corsista; – invalidita permanente: massimale per sinistro pari ad almeno 258.228,45 Euro, per corsista; – morte: massimale per sinistro pari ad almeno 258.228,45 Euro, per corsista;

4. di rinviare ad una successiva determinazione a firma del dirigente del Servizio Addestramento e Formazione professionale, la revisione della modulistica per la richiesta di accreditamento e relative modalita di presentazione;

5. di stabilire che le sedi formative accreditate nel 2002 rimarranno accreditate per il termine previsto dell’art. 10 del DPGP 33-51 di data 27.12.2000e s.m., salvo quanto previsto dall’art. 11 del medesimo Regolamento;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.