Regolamento UE 20 Dicembre 1985, n. 3823/85

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Data fonte: 20/12/1985
Modifica, a seguito dell'adesione della spagna e del portogallo, del regolamento (cee) n. 2950/83 concernente l'applicazione della decisione 83/516/cee del consiglio, relativa ai compiti del fondo sociale europeo il consiglio delle comunita' europee

Art. 1

1 .

Il testo dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2950/83 e’ sostituito dal testo seguente: art.3 1. Le azioni a favore dell’occupazione in Grecia, nelle Regioni autonome di Andalucia, Canarias, Castillaleon, Castillala Mancha, Extremadura, Galicia, Muria, nelle “cuidades” di Ceuta e Melilla, nei Dipartimenti Francesi d’Oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno, in Portogallo e nell’Irlanda del Nord beneficiano dell’aliquota maggiorata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE. 2. Per l’applicazione dell’articolo 1, lettera b), primo trattino, l’ammortamento dei centri di formazione creati nelle Regioni di cui al paragrafo 1 puo’ essere calcolato su un periodo di sei anni, purche’ tale metodo di ammortamento sia compatibile con quello in vigore, nello Stato membro interessato. In questo caso, il centro e’ considerato definitivamente ammortizzato al termine del sesto anno successivo alla sua creazione. 3. I centri di formazione professionale, gia’ esistenti in Portogallo alla data dell’adesione, beneficiano fino al 31 dicembre 1991 delle disposizioni di cui al paragrafo 2. Il calcolo di ammortamento deve essere effettuato sulla base del valore residuo dei centri di formazione al 1 gennaio 1986. Tali centri verranno considerati definitivamente ammortizzati alla scadenza del sesto anno successivo alla data di adesione”.

Art. 2

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, le domande per le azioni a favore dell’occupazione da realizzare in Spagna e Portogallo nel corso del 1986 devono essere presentate anteriormente al 1 febbraio 1986.

Art. 3

Il termine previsto all’articolo 4 , paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2950/83 e’ fissato, per il 1986, al 30 aprile 1986.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1986, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.