Decreto Presidente Giunta provinciale 27 Agosto 1991, n. 191

  • Emanante: 3
  • Regione: Sardegna
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 39
  • Data fonte: 04/10/1991
Regolamento per l'attuazione della legge regionale sull'emigrazione.

Art. 1 – Riconoscimento dei circoli di emigrati sardi

1.

Possono essere riconosciuti, ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 71 circoli di emigrati sardi che abbiano un numero di soci non inferiore a 100, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

2 .

Ai fini del riconoscimento non e’ ammessa l’iscrizione dello stesso socio in piu’ di un circolo.

3 .

Le eventuali deroghe al limite numerico devono essere decretate con le modalita’ previsto dall’articolo 6, secondo comma. Della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

4 .

Non e’ ammessa la presenza di piu’ di un circolo riconosciuto per ogni circoscrizione territoriale ritenuta dall’amministrazione regionale congrua per ampiezza e per presenza di emigrati sardi.

5 .

Eccezionalmente e’, consentito il riconoscimento di piu’ di un circolo di emigrati sardi in citta’ di straordinaria rilevanza per le comunita’ dei sardi, avuto riguardo all’ampiezza del territorio, al numero degli abitanti e degli emigrati sardi.

6 .

I circoli eventualmente riconosciuti nella stessa citta’ dovranno comunque essere dislocati in aree non contigue.

7 .

Ai fini del riconoscimento, i circoli dovranno presentare all’Assessorato regionale del lavoro – fondo sociale – domanda corredata da:

  • Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • Elenco dei soci contenente generalita’ e residenza;
  • Dettagliata relazione sull’attivita’ svolta a favore degli emigrati sardi;
  • Idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa e’ atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni;
  • Contratto d’affitto od atto di acquisto della sede sociale, adibita esclusivamente al fini statutari.

Art. 2 – Riconoscimento delle associazioni di tutela

1 .

Possono essere riconosciute le associazioni di tutela di emigrati sardi, in possesso del requisiti di, cui all’articolo 8 della Legge regionale 15 gennaio 1991. N. 7, che presentino all’Assessorato regionale del lavoro – fondo sociale – domanda corredata da:

  • Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • Dettagliata relazione sull’attivita’ svolta a favore degli emigrati sardi;
  • Idonea documentazione attentante che la loro struttura organizzativa e’ atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizi o sociale, cultural1 ad assistenziale, da non meno di due anni;
  • Contratto d’affitto od atto di acquisto della sede sociale adibita esclusivamente al fini statutari.

Art. 3 – Riconoscimento delle federazioni dei circoli

1 .

Possono, essere riconosciute, ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, le federazioni dei circoli di emigrati sardi che abbiano consociati non meno di 6 circoli regolarmente riconosciuti dalla Regione

2 .

Ai fini del riconoscimento, le federazioni dovranno presentare all’Assessorato regionale del lavoro – fondo sociale – domanda corredata da:

  • Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • Elenco dei circoli confederati;
  • Dettagliata relazione sull’attivita’ svolta a favore degli emigrati sardi;
  • Idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa e’ atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di’ servizio sociale, culturale ed assistenziale.

Art. 4 – Composizione delle federazioni dei circoli

1 .

Sono componenti delle federazioni dei circo` di emigrati sardi, ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, oltre i membri di diritto, i rappresentanti dei circoli, designati, in base ai rispettivi statuti, nella misura massima di uno ogni 500 soci o frazioni pari o superiore a 200 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 della Legge regionale n. 7 del 1991

Art. 5 – Utilizzo dei contributi ai circoli di emigrati sardi

1 .

  • Affitto locali e spese condominiali;
  • Pulizia e manutenzione ordinaria;
  • Energia elettrica;
  • Telefono, telefax, spese postali e cancelleria;
  • Assicurazione dei locali e delle attrezzature;
  • Acqua e riscaldamento;
  • Tasse di iscrizione e di registro;
  • Collaborazioni per attivita’ di segreteria;
  • Informazione.

2 .

Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dal relativi contratti.

3 .

Per le spese di cancelleria. Stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore. Comunque, a lire 1.800.000, la rendicontazione puo’ essere approvata dall’Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione a firma del presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettivita’ della spesa sostenuta e l’avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalita’ sociali degli organismi stessi.

Art. 6 – Utilizzo dei contributi alle associazioni di tutela

1.

Tra le spese di cui alla lettera a) del terzo comma dell’articolo 8 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, rientrano le seguenti:

  • Affitto locali e spese condominiali;
  • Pulizia e manutenzione ordinaria;
  • Energia elettrica;
  • Telefono, telefax, spese postali e cancelleria;
  • Assicurazione dei locali e delle attrezzature;
  • Acqua e riscaldamento;
  • tasse di iscrizione e di registro;
  • collaborazioni per attivita’ di segreteria;
  • Informazione.

2 .

Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dal relativi contratti. Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore, comunque, a lire 1.800.000, la rendicontazione puo’ essere approvata dall’Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione, a firma dei presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettivita’ della spesa sostenuta e l’avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalita’ sociali degli organismi stessi.

3 .

Per il regolare svolgimento della vita associativa, ai sensi dell’articolo 8, terzo comma della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, e’ ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

  • Partecipare a riunioni convocate dall’Assessore del lavoro;
  • Partecipare a riunioni ordinarie e straordinario degli organismi delle associazioni di tutela;
  • Partecipare agli incontri dei direttivi delle associazioni stesse con i circoli e le federazioni;
  • Partecipare a convegni, conferenze, incontri e dibattiti inerenti il mondo dell’emigrazione.

4 .

E’ ammesso il rimborso dell’indennita’ chilometrica, secondo le tariffe esistenti per i dipendenti della Regione sarda, per l’uso del mezzo proprio, nel territorio nazionale, esclusivamente al dirigente proprietario dell’autovettura.

5 .

Non sono, comunque, previste indennita’ compensative o diarie.

6 .

Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

Art. 7 – Modalita’ per le spese delle federazioni

1 .

Le spese alle quali le federazioni dei circoli possono concorrere, ai sensi dell’articolo 11, quarto comma della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, sono quelle indicate all’articolo 5, primo comma, lettere a), b), c), d), f), h), i) del presento regolamento.

2 .

Per le spese di cancelleria, stampati e materiale di rapido consumo, sino ad un importo massimo di lire 1.000.000, la rendicontazione puo’ essere approvata dall’Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione. A firma del presidente delle federazioni, con cui si attesti la effettivita’ della spesa sostenuta e l’avvenuto utilizzo di tutti t beni acquistati esclusivamente per le finalita’ sociali.

3 .

Per il regolare svolgimento della vita associativa, al sensi dell’articolo 12, della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, e’ ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

  • Partecipare a riunioni convocate dall’Assessore regionale del lavoro;
  • Partecipare a riunioni ordinarie e straordinarie degli organismi della federazione;
  • Partecipare agli incontri dei direttivi delle federazioni stesse con t circoli federati.

4 .

E’ ammesso il rimborso dell’indennita’ chilometrica, secondo le tariffe in vigore delle singole nazioni, per l’uso del mezzo proprio esclusivamente al dirigente proprietario dell’autovettura.

5 .

Non sono, comunque, previste indennita’ compensative o diarie.

6 .

Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

Art. 8 – Modalita’ di concessione dei contributi

1 .

Per l’ottenimento dei contributi previsti dalla Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, in loro favore, i circoli di emigrati sardi. Le associazioni di tutela degli emigrati e le federazioni dovranno presentare, annualmente, domanda, al sensi dell’articolo 10 della Legge regionale n. 4 del 1991 corredata dei seguenti documenti: – relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente; – programma delle attivita’ progettate; – bilancio preventivo per l’anno finanziario in corso e consuntivo dell’anno precedente; – inventarlo dei beni; – elenco dei soci aggiornato, come previsto dall’articolo 1, settimo comma, lettera b) del presente regolamento.

2 .

La presentazione dell’elenco dei ami non e’ richiesta per le associazioni di tutela e per le federazioni dei circoli.

3 .

I contributi sono erogati nella misura del 90 per cento del contributo assegnato all’inizio dell’esercizio finanziario mentre il saldo del rimanente 10 per cento verra’ corrisposto alla presentazione della rendicontazione annuale. Non potra’ comunque essere concesso il contributo per l’anno in corso se non sara’ rendicontato il contributo relativo al precedente anno.

Art. 9

L. I componenti degli organi direttivi e di controllo del circoli degli emigrati sardi e delle federazioni devono possedere i requisiti di cui all’articolo 27, terzo comma, della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, quelli delle associazioni di tutela, i requisiti di cui all’articolo 27, terzo comma, lettere a) e c) della Legge regionale n. 7 del 1991.

2 .

Qualora vengano meno l requisiti per il riconoscimento dei circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela, l’Assessore regionale del lavoro, con proprio decreto, su delibera della Giunta regionale, dispone la revoca del riconoscimento stesso.

Art. 10 – Utilizzo dei contributi regionali

1 .

Nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 7, primo comma, lettera d), all’articolo 8, terzo comma, lettera d) e quinto comma all’art. 12, all’art. 13 e all’art. 19. Terzo comma della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, possono effettuarsi spese per:

  • Il pagamento dell’affitto dei locali ove vengono tenuti i congressi. I convegni e le manifestazioni varie;
  • Il pagamento del nolo delle attrezzature varie, (magnetofoni, impianti di amplificazione, macchine da scrivere. Etc.) impiegate nella realizzazione della predette iniziative;
  • Il pagamento delle spose di viaggio e di soggiorno al partecipanti a convegni, congressi, conferenze, etc., formalmente invitati dall’Assessore regionale del lavoro o espressamente delegati dal circoll, degli emigrati sardi, delle federazioni delle associazioni di tutela.

Art. 11 – Sussidi una tantum

1 .

Al lavoratori emigrati ed alle loro famiglie, che si trovino in particolari situazioni di’ indigenza, possono essere concessi sussidi straordinari, ai sensi dell’articolo 15 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, non reiterabili nell’arco dell’anno, nella misura massima di lire 2.000.000.

2 .

Onde usufruire dei benefici di cui al comma precedente, i richiedenti devono inoltrare domanda, in conformita’ alle norme sul bollo, all’Assessorato regionale dei lavoro – fondo sociale – allegando:

  • Stato di famiglia;
  • Certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del capo di famiglia o dello stesso richiedente;
  • Certificato rilasciato dal sindaco o dall’autorita’ consolare attestante che il richiedente o il familiare trovasi in grave situazione di indigenza e necessita’ di assistenza;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ attestante il reddito del capo di famiglia e dei componenti il nucleo familiare.

3 .

La misura del sussidio sara’ cosi’ determinata:

  • Lire 1.000.000 al richiedente;
  • Lire 400.000 per il coniuge a carico;
  • Lire 300.000 per ogni figlio a carico od altro, familiare convivente senza reddito, risultante dalla situazione di famiglia.

Art. 12 – Trasporto salme

1 .

Sono concessi, ai sensi dell’articolo 15 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, sussidi per consentire ti trasporto nell’isola delle salme degli emigrati deceduti da non piu’ di due anni, nella penisola od all’estero. La misura del sussidio e’ fissata nel 75 per cento della spesa documentata per la traslazione della salma in Sardegna, escluse le onoranze funebri, e’ altresi’ concesso il rimborso totale delle spese di viaggio ad un solo familiare dell’emigrato deceduto che ne curi la traslazione.

2 .

Per ottenere i benefici di cui al comma precedente i familiari devono inoltrare domanda, in conformita’ allo norme sul bollo. All’Assessorato regionale del lavoro – fondo sociale allegando: #art. 13

  • Certificato di morte dell’emigrato, che dovra’ esser e vistato dal consolato qualora l’emigrato sia deceduto all’estero;
  • Fattura quietanzata dell’avvenuta traslazione della salma da parte della ditta che ha effettuato il trasporto. Tradotta in Italiano e vistata dal consolato Italiano, qualora trattisi di deceduti all’estero;
  • Certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del deceduto;
  • Biglietto di viaggio del familiare che curi la traslazione della salma.

Rientro emigrati

1 .

Gli emigrati che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all’articolo 20 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, dovranno presentare domanda, in conformita’ alle norme sul bollo, entro un anno dalla data di rientro in Sardegna, al Comune ove l’emigrato risiede, corredata dalla seguente documentazione:

  • Dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Tale documento, per coloro che rientrano dall’estero dovra’ essere tradotto in lingua Italiana dal consolato Italiano. Coloro che siano gia’ rientrati in Sardegna, dovranno produrre traduzione giurata del documento in parola da effettuarsi presso i competenti uffici giudiziari. Il lavoratore autonomo dovra’ presentare certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o ente similare, da cui risulti la data d’inizio e quella di cessazione dell’attivita’;
  • Biglietti di viaggio propri e dei familiari a carico, che rientrino al suo seguito;
  • Documenti delle spese sostenuto per il trasporto delle masserizie e del mobilio con l’elenco dei medesimi (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura). Per coloro che rientrano dall’estero l’elenco delle masserizie e del mobilio dove essere vistato dal consolato Italiano;
  • certificato di stato di famiglia;
  • atto di notorieta’, ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennita’ e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri enti in analogia alle provvidenze disposta dalle leggi regionali o nazionali;
  • certificato di assunzione da parte dell’azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego competente. Tale documento non e’ necessario se il lavoratore rientra perche’ licenziato non per motivi disciplinari o perche’ pensionato per invalidita’ o vecchiaia o malattia, o perche’ rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui al primo comma dell’articolo 20 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7;
  • certificato comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio per coloro i quali hanno intrapreso un’attivita’ autonoma (artigiani, commercianti, ecc.) e dichiarazione del sindaco che attesti l’effettivo esercizio dell’attivita’. Analoga dichiarazione del sindaco dovranno produrre i coltivatori diretti;
  • eventuale certificato attestante la posizione di pensionato, rilasciato da pubblici uffici o dall’ente erogatore della pensione. Tale documento, se rilasciato all’estero, dovra’ essere tradotto in lingua Italiana e vistato dal consolato;
  • eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario od altra struttura pubblica, attestante che l’emigrato o il suo familiare e’ affetto da grave infermita’;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ nella quale il lavoratore dovra’ indicare la data di rientro nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio dal quale si desuma la data di rientro in Sardegna.

2 .

Per il trasporto delle masserizie e del mobilio e’ concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa documentata, che non potra’, comunque, eccedere l’importo di lire 3.000.000.

3 .

Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 20 della Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, e’ concessa inoltre un’indennita’ di prima sistemazione, dell’importo massimo di lire 1.000.000, in rapporto al nucleo familiare, secondo i seguenti criteri:

  • Lire 500.000 per l’emigrato che rientra;
  • Lire 200.000 per il coniuge a carico;
  • Lire 100.000 per ogni figlio a carico o familiare convivente senza reddito risultante dalla situazione di famiglia.

4 .

Per coloro che rientrano da paesi extraeuropei l’importo da corrispondere, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, non puo’ essere superiore al 50 per cento delle spese documentate per ogni avente diritto.

5 .

In carenza di biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. L’interessato potra’ comunque chiedere l’indennita’ di prima sistemazione o per trasporto masserizie, producendo tutti gli altri documenti sopra indicati.

6 .

I rimborsi e le indennita’ di cui al commi precedenti non sono cumulabili con altre indennita’ o contributi e rimborsi similari erogati da altri enti al sensi di leggi nazionali.

7 .

L’emigrato non puo’ godere una seconda volta dei benefici del presente articolo se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.

Art. 14 – Convenzione

1 .

L’Assessorato regionale del lavoro – fondo sociale – e’ autorizzato a stipulare apposita convenzione che regoli l rapporti con l’ente previdenziale competente, al fini dell’applicazione dell’art. 17 della Legge regionale 15 gennaio, n. 7. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione