Decreto Presidente Giunta provinciale 6 Aprile 1993, n. 11

  • Emanante: 4
  • Provincia: Bolzano
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 24
  • Data fonte: 25/05/1994
Testo unico delle leggi provinciali concernenti la materia del mercato e la politica del lavoro.

Abstract:

Interventi a sostegno dell’occupazione, per la riqualificazione del personale, a sostegno dell’aggiornamento professionale,progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo, concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilita’, provvidenze a favore degli emigrati altoatesini, osservatorio del mercato del lavoro.

Titolo I – interventi di politica del lavoro

Art. 1 – Finalita’

1 .

La Provincia autonoma di Bolzano attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire in collaborazione con le parti sociali a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all’elevazione professionale dei lavoratori, ai sensi degli, articoli 4, 35 e 38 fb0121) della Costituzione.

2 .

Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti, oltre che attraverso le attivita’ di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento al lavoro e consulenza per l’impiego, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso al lavoro dei cittadini residenti in Provincia di Bolzano, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lunga durata, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.

Art. 2 – Oggetto degli interventi

1 .

Ai fine di promuovere l’accesso al lavoro dei cittadini, la Provincia puo’ svolgere ogni attivita’ utile al fine di:

  • Incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, IV i comprese le attivita’ di informazione, orientamento al lavoro e consulenza per l’impiego;
  • Intraprendere iniziative atte a favorire l’occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stato di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro;
  • Intraprendere iniziative atte a sostenere l’inserimento o il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, nonche’ ad assicurare ad esse pari opportunita’ di impiego e di carriera;
  • Promuovere iniziative volte ad incrementare l’occupazione, anche mediante la concessione di contributi economici e l’erogazione di servizi alle imprese o ai lavoratori per la promozione di nuova professionalita’;
  • Favorire attivita’ di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro o il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all’intervento della cassa integrazione guadagni o collocati in mobilita’;
  • Favorire e sostenere l’aggiornamento professionale e la riqualificazione dei lavoratori;
  • Favorire l’occupazione nel territorio provinciale degli emigrati altoatesini;
  • Promuovere la conoscenza dell’ andamento del mercato del lavoro nei suoi fenomeni quantitativi e qualitativi;
  • Assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l’occupazione e l’accesso al lavoro.

Art. 3 – Programmazione degli interventi

1 .

La commissione provinciale per l’impiego, avvalendosi dell’assistenza tecnica della ripartizione provinciale lavoro, predispone un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, comprese quelle di sostegno all’occupazione sostenute con i contributi della c.e.e., i criteri di ripartizione e l’entita’ dei contributi eventualmente previsti, nonche’ le procedure e le modalita’ per l’attuazione delle diverse iniziative e per l’erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano triennale viene inviato per conoscenza al Consiglio Provinciale.

2 .

Alle tipologie di intervento per il conseguimento degli obiettivi prioritari di politica del lavoro comunitaria viene data applicazione nel piano di politica del lavoro in base alla disciplina vigente.

3 .

Il piano viene sottoposto all’ approvazione della Giunta provinciale e puo’ essere aggiornato annualmente, con le stesse procedure, in correlazione all’ approvazione del bilancio annuale di previsione.

4 .

Al fine di garantire la coerenza tra gli interventi di politica del lavoro e di quelli formativi, la relativa programmazione provinciale assicura il rispettivo raccordo.

Titolo II – tipologia degli interventi

Capo I

interventi a sostegno dell’occupazione

Art. 4 – Finanziamenti

1 .

In casi di grave rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l’impiego, la Giunta provinciale e’ autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell’occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che assumano in Provincia di Bolzano a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, lavoratori licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell’attivita’ produttiva o a seguito di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore e che siano esclusi dai benefici previsti dalla legislazione statale in materia di integrazione salariale e mobilita’.

2 .

E consentita l’erogazione di finanziamenti anche in caso di assunzione, a tempo indeterminato, di portatori di handicap in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonche’ di persone affette da devianze sociali.

Art. 5 – Entita’ dei finanziamenti

1 .

I finanziamenti annui di cui all’art. 4 sono commisurati alla retribuzione minima contrattuale annua spettante all’inizio dell’anno di assunzione ai lavoratori appartenenti alla terza categoria del contratto nazionale di lavoro degli addetti all’industria metalmeccanica privata nel limite massimo del cinquanta per cento per ciascun lavoratore assunto.

2 .

Il piano di politica del lavoro determina l’entita’ dei finanziamenti in relazione alle varie fasce dei lavoratori e stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalita’ di erogazione degli stessi.

3 .

In caso di assunzione a tempo indeterminato, con prestazione a tempo parziale, l’importo sara’ proporzionato alla durata della prestazione.

Art. 6 – Esclusioni

1 .

Non sono ammesse a finanziamento le assunzioni di persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, del coniuge, di parenti o affini, entro il terzo grado del titolare dell’impresa o degli amministratori in caso di societa’, nonche’ quelle conseguenti a cessione o trapasso di impresa.

Capo II

interventi per la riqualificazione del personale

Art. 7 – Contributi

1 .

Alle imprese che attuino programmi di ristrutturazione e riconversione e che mantengano i livelli occupazionali entro i limiti di una ragionevole variazione, la Provincia puo’ rifondere le spese per la riqualificazione del personale, nonche’ il 50 per cento del salario netto del personale da riqualificare per un periodo massimo di sei mesi a condizione che i programmi dei corsi vengano preventivamente sottoposti all’approvazione da parte dell’Assessore provinciale competente.

Art. 8 – Assegni familiari

1 .

Alle imprese che si ristrutturano o si riconvertono mantenendo i precedenti livelli di mano d’opera femminile puo’ essere concesso un contributo corrispondente agli oneri relativi ai versamenti per la cassa assegni familiari in misura non inferiore al 60 per cento dell’ammontare degli stessi. Il contributo non puo’ protrarsi oltre i due anni.

Art. 9 – Erogazione

1 .

Le provvidenze degli articoli precedenti vengono concesse con deliberazione della Giunta provinciale dietro presentazione di una domanda che documenti i livelli occupazionali del biennio anteriore alla domanda, nonche’ il preventivo di spese per ogni tipo di intervento.

2 .

L’erogazione viene disposta semestralmente.

Capo III

progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del Fondo Sociale Europeo

Art. 10 – Finalita’

1 .

La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i contributi del Fondo Sociale Europeo, istituito ai sensi all’art. 123 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 fb0122), quali misure straordinarie per promuovere la formazione professionale attraverso la realizzazione di progetti finali’zzati a specifiche occasioni di impiego.

2 .

Tali progetti sono rivolti a favorire l’occupazione e a consentire la mobilita’ professionale dei lavoratori nelle situazioni di crisi dei diversi settori produttivi, con particolare riguardo ai processi di riconversione e di ristrutturazione, nonche’ a quelli derivanti dall’introduzione delle nuove tecnologie produttive c/o dal miglioramento delle tecniche di gestione.

3 .

I progetti di formazione devono rispettare i limiti di spesa stabiliti dai competenti organi statali e dalle disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di Fondo Sociale Europeo.

Art. 11 – Progetti di formazione della provincia

1 .

Per i fini di cui al precedente art. La Giunta Provinciale, sentita la commissione provinciale per il Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell’art. 6 del decreto del presidete della Repubblica 1? novembre 1973, n. 689 fb0123), trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale propri progetti di formazione per il successivo inoltro ai competenti organi della comunita’ economica europea.

2 .

La Provincia puo’ realizzare i propri progetti di formazione direttamente o tramite convenzioni con operatori pubblici o privati.

3 .

Tali convenzioni possono prevedere l’utilizzo anche gratuito degli immobili e/o delle attrezzature di cui la Provincia abbia la disponibilita’.

Art. 12 – Progetti di formazione autorizzati

1 .

La Giunta Provinciale, sentita la commissione provinciale per il Fondo Sociale Europeo, autorizza la presentazione, per l’utilizzo dei contributi del Fondo Sociale Europeo, di progetti di formazione predisposti da operatori pubblici o privati di cui all’art. 2 della decisione del consiglio della comunita’ economica europea n. 83/516 del 17 ottobre 1983.

2 .

Al fine di garantire la migliore realizzazione dei progetti, la Provincia puo’ mettere a disposizione anche gratuitamente, degli operatori titolari dei progetti immobili ed attrezzature di cui essa abbia la disponibilita’.

3 .

La Giunta Provinciale, sentita la commissione per li Fondo Sociale Europeo, determina le modalita’ di presentazione delle domande di autorizzazione per i titolari dei progetti di formazione nel rispetto delle vigenti norme statali e comunitarie.

Art. 13 – Disciplina dei contributi integrativi e delle anticipazioni finanziarie

1 .

La Provincia favorisce l’accesso al Fondo Sociale Europeo da parte degli operatori pubblici e privati interessati all’attuazione di progetti di formazione, attraverso i seguenti interventi:

  • Porre in essere ogni azione diretta a garantire il necessario contributo pubblico ai progetti di formazione ammessi ai contributi della comunita’ economica europea;
  • Provvedere all’integrazione, fino alla totale copertura delle spese, dei contributi pubblici approvati dagli organi competenti agli operatori convenzionati con la Provincia nei casi di particolare utilita’ sociale del corso di rilevanti esigenze di settori produttivi in crisi;
  • Anticipare agli operatori convenzionati con la Provincia i contributi concessi dal Fondo Sociale Europeo; le anticipazioni finanziarie non potranno superare l’importo pari all’80 per cento dei contributi concessi del predetto fondo.

2 .

La Giunta Provinciale, sentita la commissione provinciale per il Fondo Sociale Europeo, stabilisce le modalita’ ed i criteri di erogazione dei predetti contributi integrativi e delle anticipazioni finanziarie.

Art. 14 – Commissione provinciale per il fondo sociale europeo

1 .

Ai sensi dell’art. 3 della Legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 fb0124), e’ costituita nell’ambito della commissione provinciale per l’impiego una sottocommissione che assume la denominazione di commissione provinciale per il Fondo Sociale Europeo.

2 .

La composizione e le modalita’ del funzionamento della commissione sono stabilite dalla commissione provinciale per l’impiego.

3 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’amministrazione Provinciale.

4 .

La commissione esercita le funzioni di esame e valutazione dei progetti di formazione di cui agli articoli precedenti della presente legge, tenendo conto, per ciascun progetto, della:

  • Compatibilita’ con le linee del programma di sviluppo socio-economico della Provincia e in particolare con la normativa vigente in materia di incremento industriale e di salvaguardia e di sviluppo dei livelli occupazionali;
  • Congruenza tra finalita’ occupazionali e obiettivi formativi; c) congruenza tra obiettivi formativi, modalita’ di realizzazione e costi.

5 .

Il presidente della commissione puo’ invitare a parteciparvi, con voto consultivo, esperti e/o funzionari dell’amministrazione provinciale che abbiano particolare competenza nella materia oggetto d’esame.

6 .

La commissione puo’ effettuare controlli, per il tramite dell’ispettorato provinciale del lavoro e degli ispettorati Provinciali della formazione professionale, sull’attivita’ dei progetti.

Capo IV

interventi a sostegno dell’aggiornamento professionale

Art. 15 – Contributi

1 .

Ai lavoratori che intendono frequentare corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale, anche fuori Provincia o all’estero, possono essere rimborsate le relative spese di iscrizione e puo’ essere concesso un contributo sulle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse con i corsi, a condizione che la frequenza del corso sia necessaria per il mantenimento del posto di lavoro o per aumentare le possibilita’ occupazionali.

2 .

Il piano di politica del lavoro determina l’entita’ dei finanziamenti, i criteri e le priorita’ nell’ accoglimento delle domande e nella concessione dei contributi. L’ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell’Assessore provinciale competente in materia.

Capo V

impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell’amministrazione provinciale e da enti soggetti a tutela.

Art. 16 – Finalita’

1 .

La Provincia autonoma di Bolzano, al fine di sostenere ed incrementare l’occupazione, con la presente legge disciplina, avuto riguardo alle competenze di cui agli articoli 8, n. 29, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 fb0125), rispettivamente in materia di addestramento e formazione professionale e collocamento al lavoro, il finanziamento di progetti predisposti dalla Provincia stessa, nonche’ da enti e istituzioni sottoposti a vigilanza o tutela della Giunta Provinciale, per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita’, compresi cantieri-scuola.

Art. 17 – Procedimento

1 .

Per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 16 il piano di politica del lavoro determina:

  • Il piano di finanziamento per la concessione dei contributi;
  • Le fasce di lavoratori da privilegiare nell’impiego;
  • L’entita’ dell’assegno da corrispondersi ai lavoratori disoccupati impegnati nella realizzazione delle opere di pubblica utibta;
  • La quota dell’assegno fino ad un massimo della meta’ dello stesso, finanziabile con i contributi Provinciali;
  • I criteri e le priorita’ nell’accoglimento della domanda, nell’approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi.

2 .

Il piano di politica del lavoro stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalita’ di erogazione degli stessi.

3 .

L’Assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il contributo provinciale nei limiti fissati dalla Giunta Provinciale.

Art. 18 – Documentazione

1 .

Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l’ente proponente dovra’ dare atto in sede di domanda, dell’avvenuta acquisizione degli stessi.

2 .

Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata dei lavori non inferiore a tre e non superiore a dodici mesi; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendano realizzare lo richiedano, la durata di esecuzione del progetto puo’ essere prorogata fino a 24 mesi dall’Assessore provinciale competente in materia.

Art. 19 – Scelta dei lavoratori

1 .

Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento.

2 .

La partecipazione dei lavoratori ai progetti e’ volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con il promotore e gestore, ne’ costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l’assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.

3 .

Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l’iscrizione nelle liste di collocamento.

4 .

L’attivita’ lavorativa puo’ comprendere anche momenti formativi inerenti all’attivita’ stessa.

Art. 20 – Trattamento previdenziale

1 .

Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenzialee assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 fb0126), e successive modifiche, restando a carico dell’amministrazione provinciale il relativo onere finanziario.

Art. 21 – Anticipazioni dei contributi

1 .

Sui progetti approvati ed ammessi a contributi l’Assessore provinciale in materia di lavoro puo’ concedere un’anticipazione pari al 50 del contributo

Art. 22 – Progetti di intervento senza contributo

1 .

I promotori che intendano utilizzare lavoratori disoccupati ai sensi della presente legge per la realizzazione di opere di pubblica utilita’, senza chiedere il relativo contributo Provinciale, possono richiedere all’Assessore provinciale competente in materia di lavoro l’autorizzazione all’esecuzione del rispettivo progetto di intervento.

2 .

La relativa domanda va presentata, corredata della documentazione di cui al precedente art. 18, all’ufficio provinciale mercato del lavoro. L’autorizzazione di cui al comma precedente si intende rilasciata qualora l’Assessore provinciale non si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tal caso viene apposta sulla medesima il nullaosta da parte del direttore dell’ufficio provinciale mercato del lavoro.

3 .

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, in particolare per quanto concerne il trattamento spettante ai lavoratori.

Art. 23 – Personale a tempo determinato

1 .

La Giunta Provinciale, per far fronte a temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di nuovi processi di automazione nei propri archivi, biblioteche ed uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti nelle materie di competenza Provinciale, e’ autorizzata ad assumere, per una durata non superiore a 6 mesi, eccezionalmente prorogabile una sola volta sino ad ulteriori 6 mesi, giovani disoccupati di eta’ compresa tra i 18 e i29anni in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.

2 .

Il piano di politica del lavoro determina le fasce dei giovani da privilegiare nell’impiego ed il numero dei posti riservati ai giovani in possesso del titolo di studio richiesto per l’ accesso alle singole qualifiche funzionali. Gli incarichi vengono conferiti dalla Giunta provinciale e non possono eccedere semestralmente le sessanta unita’.

Capo VI

concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilita’

Art. 24 – Requisiti per la concessione dei mutui

1 .

Presso l’amministrazione provinciale e’ istituito un fondo di rotazione per l’erogazione di mutui ad imprese per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi di produzione o impianti nel settore dell’industria, dell’artigianato e dei servizi, nonche’ la Costituzione di adeguate scorte di materie prime e finite.

2 .

I mutui possono essere concessi ad imprese il cui personale sia costituito, per almeno il 60 per cento:

  • Da lavoratori iscritti alle liste di mobilita’ approvate dalla commissione provinciale per l’impiego;
  • Da lavoratori licenziati per riduzione di personale, cessazione dell’attivita’ produttiva o fallimento, da imprese operanti anche in settori diversi da quello industriale, qualora si tratti di casi di provata ed eccezionale rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla gitunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l’impiego;
  • Da portatori di handicap assunti in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonche’ da persone affette da devianze sociali;
  • Da lavoratori autonomi disoccupati in seguito al fallimento della propria impresa.

3 .

Nella percentuale prevista dal comma precedente non vengono considerate le persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, i giovani di eta’ inferiore a 25 anni, il coniuge, i parenti o affini entro il terzo grado del titolare dell’impresa o degli amministratori in caso di societa’, le persone assunte in conseguenza di cessione o trapasso di impresa, quelle assunte in sostituzione di dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, nonche’ quelle assunte con ricorso al contratto di formazione e lavoro.

4 .

L’ammontare del mutuo puo’ essere determinato nella sua misura massima del 75 per cento delle spese riconosciute ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili gli investimenti relativi agli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, e quelle relative all’adattamento e sistemazione dei locali destinati all’attivita’ produttiva ed all’acquisto di materie prime e finite, nel limite del trenta per cento del valore complessivo dell’impianto utilizzato.

Art. 25 – Erogazione dei mutui

1 .

Per ottenere i mutui di cui alla presente legge, le imprese devono presentare apposita domanda all’ufficio provinciale mercato del lavoro, corredata da documentazione atta a giustificare l’ammontare del mutuo richiesto e lo stato del personale.

2 .

La concessione dei mutui, la cui durata non potra’ superare gli anni dieci, compresi tre anni di preammortamento, e’ disposta con deliberazione della Giunta Provinciale, con le modalita’ di cui all’art. 19 della Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 6 della citata Legge Provinciale.

3 .

La misura del tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie e’ stabilita in ragione del 60 per cento del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 fb0128), in vigore al momento della concessione.

4 .

La gestione dei mutui concessi dal fondo di rotazione puo’essere affidata ad istituti ed aziende di credito. La Giunta provinciale autorizza la stipulazione di apposita convenzione per regolare i rapporti tra Provincia ed istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l’erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi, nonche’ il compenso per il servizio, l’interesse corrisposto sulle giacenze, l’obbligo di rendicontazione e la facolta’ di vigilanza sulla gestione.

5 .

L’impresa richiedente i benefici di cui alla presente legge deve dimostrare di avere richiesto le agevolazioni previste dalle leggi di incentivazione economica di settore e dalla legislazione statale in materia di mobilita’, qualora ricorrono i presupposti. Il mutuo di cui alla presente legge puo’ essere erogato solo ad integrazione delle predette agevolazioni, se spettanti, ed al massimo nella misura complessiva prevista dall’art. 24.

6 .

Il necessario coordinamento per l’attribuzione delle diverse incentivazioni e’ stabilito dalla Giunta provinciale con apposito regolamento di esecuzione.

Capo VII

interventi per lo sviluppo dell’economia cooperativa

Art. 26 – Finalita’

1 .

Gli interventi Provinciali disciplinati da presente capo promuovono:

  • Lo sviluppo di cooperative di solidarieta’ sociale, di cooperative di produzione e lavoro integrate, nonche’ di cooperative di servizi sociali;
  • La Costituzione di cooperative di lavoro fra lavoratori collocati in mobilita’ o che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura dell’azienda o di consistenti riduzioni di personale, ed il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione di imprese;
  • L’avvio di attivita’ sperimentali di forme occupazionali particolari, anche con riguardo alla formazione professionale della donna, alla sua qualificazione e riqualificazione nonche’ al suo reinserimento lavorativo nell’ambito dei lavori sia tradizionali che non, mediante la Costituzione di cooperative.

2 .

Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a stimolare l’avvio, il potenziamento e la trasformazione delle attivita’ cooperative volte alla Costituzione, alla adeguata capitalizzazione, al rinnovamento organizzativo ed all’ammodernamento strutturale delle cooperative stesse.

Art. 27 – Comitato provinciale per la cooperazione

1 .

E’ istituito il comitato provinciale per la cooperazione.

2 .

Il comitato e’ nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e’ intervenuta la nomina stessa.

3 .

  • Dall’Assessore provinciale competente in materia di lavoro o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
  • Da tre funzionari Provinciali addetti ai settori dell’industria, dell’artigianato e del commercio;
  • Da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza riconosciute dalla Regione, operanti in Provincia, di cui uno deve appartenere a cooperative di cui all’art. 26, comma 1;
  • Da un rappresentante dell’istituto per la promozione dei lavoratori.

4 .

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un dipendente provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI,

5 .

Ai membri del comitato e’ corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa.

6 .

Il comitato provinciale per la cooperazione:

  • Esprime parere su problemi di sviluppo e di politica economica del settore cooperativistico;
  • Esprime parere sulla concessione delle agevolazioni previste, con particolare riferimento alla valutazione dei progetti di sviluppo aziendale ed alle modalita’ di intervento.

Art. 28 – Beneficiari

1 .

Possono beneficiare degli interventi le societa’ cooperative di cui all’art. 26, comma l, iscritte al registro delle cooperative della Provincia di Bolzano, che hanno sede nel territorio provinciale e che IV i svolgono prevalentemente la loro attivita’.

2 .

Le provvidenze disposte dal presente capo non sono cumulabili con quelle pari oggetto previste da altre leggi statali, regionali o Provinciali.

Art. 29 – Documentazione

1 .

Per essere ammesse a beneficiare degli interventi di cui agli articoli da 32 a 34 le cooperative sono tenute a presentare appositi progetti di sviluppo aziendale, volti a dimostrare la capacita’ di produrre beni o prestare servizi secondo criteri di efficienza ed economicita’, garantendo equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro in relazione alle finalita’ delle cooperative stesse.

2 .

1 progetti di sviluppo aziendale devono specificare:

  • Gli obiettivi perseguiti;
  • Gli spazi di mercato che si intendono coprire;
  • La situazione economico-finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica;
  • Il piano finanziario;
  • Il piano degli interventi;
  • I tempi di realizzazione delle iniziative.

Art. 30 – Obblighi dei beneficiari

1 .

La concessione delle agevolazioni comporta l’obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni per i quali le agevolazioni stesse sono state concesse, per i seguenti periodi:

  • Dieci anni, per le iniziative di cui all’art. 32, comma 1, lettera b);
  • Cinque anni, per le iniziative di cui all’ art. 32, comma 1, lettere c), d) ed e);
  • Fino alla scadenza dell’originario contratto di locazione finanziaria con un minimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto per i beni mobili e di dieci anni dalla data di stipulazione per i beni immobili, per le iniziative di cui all’art. 32, comma 1, lettera e).

2 .

La Giunta Provinciale, con il provvedimento di concessione delle agevolazioni, puo’ stabilire, a carico dei beneficiari, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l’inizio delle attivita’ produttive, nonche’ i livelli occupazionali che essi sono tenuti a raggiungere o mantenere.

3 .

L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ed il mancato rispetto dei termini per l’ultimazione delle iniziative e del raggiungimento dei livelli occupazionali, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta provinciale sentito il comitato provinciale per la cooperazione di cui all’art. 27 per comprovati e giustificati motivi, la perdita dei requisiti soggettivi delle societa’ richiedenti, la falsita’ delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di concessione, lo scioglimento volontario o di autorita’ o l’adozione di procedure concorsuali nei confronti della societa’ beneficiaria, comportano la revoca dell’agevolazione e la restituzione delle somme corrisposte aumentate del tasso legale di interesse.

4 .

A seconda delle inadempienze accertate e dell’utilita’ economico-sociale delle iniziative intraprese, la Giunta provinciale puo’ disporre la revoca proporzionale delle agevolazioni.

5 .

Gli atti di cessione degli immobili devono contenere apposita clausola istitutiva di diritto di prelazione a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 31 – Criteri per la concessione delle agevolazioni

1 .

Nel regolamento di esecuzione, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo Provinciale, sono determinati:

  • Le priorita’ nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la Costituzione di riserve di fondi;
  • I criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni tenuto conto della diversa tipologia delle cooperative, differenziando tra le cooperative a prevalente finalita’ economica e cooperative a prevalente finalita’ sociale, nonche’ per l’ammissibilita’ alle diverse tipologie di agevolazioni secondo quanto disposto all’art. 32;
  • Le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa od intervento;
  • I limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;
  • I termini e le modalita’ di presentazione delle domande, distintamente per ciascun tipo di agevolazione di cui all’art. 32;
  • La documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni.

Art. 32 – Agevolazioni

1 .

La Giunta provinciale e’ autorizzata a concedere agevolazioniper le seguenti iniziative:

  • Capitalizzazione iniziale e successivi consistenti aumenti di capitale richiesti da incrementi della produzione ovvero della trasformazione, riconversione, ristrutturazione o ammodernamento dell’impresa;
  • Acquisizione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili da destinare all’esercizio dell’attivita’ di impresa;
  • Acquisto di macchinari, attrezzatura, impianti ed automezzi esclusivamente utilizzabili nell’ esercizio dell’impresa;
  • Formazione di scorte di materie prime e semilavorati adeguati al ciclo di lavorazione, nel limite massimo del quaranta per cento degli investimenti ammissibili ai sensi delle lettere b) e c);
  • Locazione finanziaria di beni mobili ed immobili di cui alle lettere b) e c), con possibilita’ di acquisto a fine locazione a prezzi fissati;
  • Locazione di immobili destinati a laboratori, depositi e uffici, nella misura massima del cinquanta per cento e per la durata massima di cinque anni dalla Costituzione della cooperativa.

2 .

Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute per iniziative attuate dopo la data di presentazione delle domande.

Art. 33 – Contributi in conto capitale

1 .

La Giunta provinciale e’ autorizzata a concedere alle cooperative contributi in conto capitale nella misura massima del sessantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui all’art. 32.

2 .

Per importi di spesa ammissibile superiori al limite stabilito nel regolamento di esecuzione, in ogni caso non inferiore a cento milioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in quote annue costanti, per periodi di durata non superiore a cinque anni, da determinarsi in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, risulti equivalente all’entita’ dei contributi di cui al comma 1.

3 .

L’erogazione dei contributi e’ subordinata all’accertamento della regolare esecuzione dell’iniziativa, con i tempi e le modalita’ fissati nel regolamento di esecuzione.

4 .

I contributi di cui al comma 2 hanno decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successivi alla data della deliberazione di concessione, e sono erogati, salvo quanto previsto dal comma 5, con scadenza annuale a far data dalla decorrenza fissata per la prima annualita’ del contributo medesimo.

5 .

Limitatamente alle iniziative di cui all’ art. 32, comma 1, lettere b), c) e d), la Giunta provinciale puo’ erogare, ad avvenuto inizio dei lavori, anticipi fino ad un massimo del cinquanta per cento dei contributi in conto capitale concessi e fino a due quote annuali dei contributi di cui al comma 2.

6 .

I contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quello ammesso.

Art. 34 – Assistenza tecnica

1 .

A favore delle cooperative sono erogati servizi di assistenza tecnica-gestionale per la predisposizione dei progetti di cui all’art. 29, per analisi di mercato e accesso all’innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di accertamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali.

2 .

Ai fini di cui al comma l, la Giunta provinciale puo’ autorizzare la stipula di convenzioni con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con altri enti o organismi specializzati, assumendone i relativi oneri.

Art. 35 – Agevolazioni integrative

1 .

Alle cooperative di solidarieta’ sociale, alle cooperative di produzione e di lavoro integrato, alle cooperative di servizi sociali, la Giunta provinciale puo’ concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o gia’ sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto gia’ approvato.

2 .

Per le cooperative di solidarieta’ sociale, nonche’ per quelle di produzione e lavoro integrato, i progetti di cui all’art. 29 devono prevedere una percentuale di inserimento dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 fb0129), non inferiore al trenta per cento dei soci.

3 .

Alle cooperative di cui al comma 2 puo’ essere concesso un contributo, a fondo perduto; fino a cinque milioni di lire per ogni soggetto di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 24/1988 fb0129), inserito in qualita’ di dipendente o di socio, per almeno un anno di attivita’ lavorativa.

4 .

Alle cooperative di cui all’art. 26, comma 1, lettera c), la Giunta provinciale puo’ concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o gia’ sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto gia’ approvato.

Art. 36 – Rilevamento di impresa

1 .

La Giunta provinciale e’ autorizzata a concedere alle cooperative di cui all’ art. 26, comma 1, lettera b), al fine di agevolare il subentro nella gestione di imprese, un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, erogato anche in piu’ soluzioni, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all’art. 31, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Art. 37 – Gestione degli interventi economici tramite confidi

1 .

La Giunta provinciale e’ autorizzata ad erogare le provvidenze di cui agli articoli 32, 33, 35 e 36, nei limiti e con le modalita’ in essi previsti, mediante Costituzione di apposito fondo la cui gestione viene affidata, con apposita convenzione, al consorzio di garanzia collettiva fidi per le piccole e medie imprese industriali della Provincia di Bolzano (confidi).

2 .

L’affidamento della gestione al confidi e’ subordinata alla Costituzione in seno al medesimo di apposita sezione per l’erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, nei limiti della disponibilita’ dell’apposito fondo.

3 .

Nella convenzione di cui al comma i sono stabiliti in particolare:

  • Le modalita’ di amministrazione del fondo da effettuarsi con separata contabilita’;
  • Gli obblighi di informazione e rendicontazione del confidi nei confronti della Provincia;
  • La commissione di spettanza del confidi per la gestione del fondo;
  • I criteri di asseguazione e le modalita’ di erogazione dei finanziamenti nonche’ quelli per il loro rimborso.

Capo VIII

Costituzione di un fondo speciale per anticipazioni a favore di imprese associate al confidi

Art. 38 – Finalita’

1 .

La Giunta provinciale e’ autorizzata a costituire un fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese industriali che abbiano inoltrato domanda di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

2 .

Il predetto fondo viene gestito dal confidi, consorzio di garanzia collettiva fidi per le piccole e medie imprese industriali della Provincia di Bolzano, soc. Coop. A r.l.

3 .

Il confidi provvede all’erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma, secondo le norme che regolano la propria gestione e nei limiti delle disponibilita’ del fondo speciale.

Art. 39 – Domanda e documentazione

1 .

Al fine dell’ammissione alla garanzia sulle anticipazioni, l’impresa interessata inoltra domanda al confidi, corredata dalla documentazione comprovante la presentazione della richiesta di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e presenta copia di quest’ultima richiesta, corredata del programma che l’impresa intende attuare, con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale, alla commissione provinciale per l’impiego.

2 .

Il confidi decide sulle domande presentate previo accertamento dei presupposti per l’ammissione all’intervento stesso presso l’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e visto il parere della commissione provinciale per l’impiego.

Art. 40 – Modalita’ di intervento

1 .

Il pagamento dell’importo concesso a titolo di anticipazione viene effettuato mensilmente dal confidi, con decorrenza dalla data di richiesta dell’intervento, a favore dell’impresa richiedente su presentazione dell’elenco nominativo dei dipendenti beneficiari e con l’indicazione degli importi ad essi spettanti.

2 .

L’impresa, all’atto della richiesta di anticipazione, deve impegnarsi nei confronti del confidi a restituire quanto ottenuto a titolo di anticipazione. La restituzione avviene al momento in cui il trattamento di integrazione salariale viene liquidato dall’inps. In ogni caso il confidi, valutate le circostanze del caso, potra’ consentire alla ditta la restituzione rateale di quanto ottenuto.

3 .

Qualora la domanda di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni non venga esaminata dal cipi entro sei mesi dall’invio della stessa da parte dell’nfficio regionale del lavoro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le anticipazioni di cui alla presente legge sono sospese fino alla relativa decisione. In caso di accoglimento della richiesta da parte del cipi possono essere ammesse ulteriori domande al confidi di proroga delle anticipazioni; queste ultime comunque possono essere concesse entro un limite massimo di esposizione nei confronti dell’azienda non superiore a dodici mesi.

4 .

In caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da parte dell’autorita’ competente, l’importo delle anticipazioni rimane a carico del fondo a titolo di assistenza e l’impresa non puo’ ripresentare domanda di intervento al confidi per un periodo di tre anni dalla data di richiesta dell’intervento al consorzio stesso.

Art. 41 – Rimborso

1 .

Le imprese devono rimborsare quanto eventualmente ricevuto in anticipazione per il singolo lavoratore dal momento della cessazione dell’integrazione salariale per qualunque motivo.

Art. 42 – Interventi particolari

1 .

L’ammissione alla garanzia sulle anticipazioni puo’ essere deliberata anche nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’ attivita’ non sia stata disposta ovvero sia cessata, previo ottenimento, in ogni caso, dell’autorizzazione, limitatamente alle somme che l’inps rimborsa, alla prededuzione dall’ attivo di quanto ricevuto a tale titolo.

Art. 43 – Interessi

1 .

Gli interessi maturati sulle disponibilita’ di cassa del fondo speciale di cui all’art. 38 verranno accreditati al fondo speciale.

2 .

Le spese per la gestione del fondo saranno stabilite forfettariamente dalla Giunta provinciale e graveranno sul fondo medesimo.

Art. 44 – Relazione annuale

1 .

Il confidi dovra’ trasmettere al Consiglio Provinciale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione particolareggiata’ sulla gestione del fondo speciale di garanzia riferito all’esercizio precedente e fornire ogni informazione in merito.

Capo IX

provvidenze a favore degli emigrati altoatesini

Art. 45 – Finalita’

1 .

La Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, indaga sulle cause che determinano l’emigrazione dall’alto adige, attua delle iniziative idonee dirette a contenere ed eliminare gradualmente il fenomeno emigratorio, sostiene presso gli emigrati della Provincia la conservazione dei legami culturali con la terra d’origine e favorisce il rientro degli emigrati altoatesini e dei loro familiari.

Art. 46 – Interventi programmatici

1 .

L’ufficio mercato del lavoro svolge un servizio di informazione, con particolare riguardo alla situazione occupazionale esistente in Provincia, in favore degli emigrati altoatesini che rimpatriano ed assiste gli stessi nell’espletamento delle formalita’ burocratiche connesse con il rientro.

2 .

Presso l’ufficio mercato del lavoro e’ istituita un’anagrafe provinciale dell’emigrazione, presso la quale saranno registrati gli emigrati altoatesini. A tal fine l’ufficio potra’ rivolgersi ad enti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale e all’estero per ottenere le informazioni necessarie. Per l’espletamento di queste attivita’ l’ufficio mercato del lavoro puo’ anche avvalersi, previa intesa, della collaborazione delle associazioni e istituzioni di cui al seguente art. 47.

3 .

La commissione provinciale per l’impiego, di cui all’art. 1 della Legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 fb0124), invia alla Giunta provinciale una relazione annuale sui movimenti migratori che interessano la Provincia e propone misure adatte a circoscrivere il fenomeno. A tal fine la commissione provinciale per l’impiego puo’ avvalersi dell’ufficio mercato del lavoro, che funge da segreteria tecnica.

Art. 47 – Contributi a sostegno dell’attivita’ degli emigrati

1 .

Alle associazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie e dei lavoratori frontalieri possono essere concessi dei contributi per sviluppare iniziative in Provincia di Bolzano e all’estero, che si propongono il fine di favorire e rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine. Di queste iniziative fa parte anche l’apprendimento delle lingue Italiana, tedesca o ladina.

2 .

La concessione dei contributi di cui al comma precedente, che costituiscono una quota degli stanziamenti determinati dalla presente legge, e’ disposta mediante deliberazione della Giunta Provinciale, dietro presentazione di apposita domanda del legale rappresentante dell’associazione o istituzione corredata del programma di attivita’ e del relativo preventivo di spesa.

3 .

Le domande devono essere presentate all’ufficio mercato del lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno.

4 .

Entro il termine che sara’ fissato nel provvedimento di concessione le associazioni e istituzioni dovranno altresi’ presentare all’ufficio mercato del lavoro una relazione sull’attivita’ svolta nell’anno, corredata da idonea documentazione comprovante l’utilizzo dei contributi ottenuti.

Art. 48 – Provvidenze a favore degli emigrati che rientrano in provincia

1 .

Aile provvidenze miranti a favorire il rientro in Provincia degli emigrati altoatesini e dei loro familiari possono essere ammessi gli emigrati che al momento dell’emigrazione avevano per almeno complessivi quattro anni o tuttora hanno la residenza anagrafica in Provincia di Bolzano e che rientrano stabilendovi la propria residenza dopo avere dimorato per almeno tre anni all’estero per motivi di lavoro. 1-bis. Possono essere ammessi anche i figli di emigrati di cui al comma 1, che stabiliscono la propria residenza in Provincia di Bolzano.

2 .

Dal requisito della permanenza di tre anni all’estero si prescinde qualora gli emigrati altoatesini rientrino definitivamente in Provincia a causa di malattia professionale, di inabilita’ o perche’ versino in particolari condizioni di bisogno.

3 .

Si prescinde dalla dimora per motivi di lavoro e dalla permanenza minima di tre anni per il coniuge ed i figli superstiti di un emigrato deceduto.

4 .

Le suddette persone possono fruire soltanto una volta dei benefici previsti dal presente capo sono tenute alla restituzione di quanto loro concesso qualora entro tre anni trasferiscano di nuovo la propria residenza o dimora all’estero o in altra Provincia. In tal caso si procede al recupero coattivo delle erogazioni effettuate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 fb01210)

Art. 49 – Rimborso spese

1 .

Gli emigrati di cui all’art. 48 hanno diritto al rimborso totale delle spese di viaggio e parziale di quelle di trasporto per le masserizie e macchinari e strumenti di lavoro per l’attivita’ professionale. Vengono rimborsate anche le spese per i familiari e per i parenti, qualora questi facciano parte del nucleo familiare. Altresi’ vengono rimborsate parzialmente le spese per la traslazione nella Provincia di Bolzano di salme di persone di cui al comma 1 dell’ art. 48, decedute all’estero.

2 .

Il rimborso delle spese di viaggio avviene nel limite massimo del prezzo di trasporto pubblico secondo la tarifa piu’ conveniente e sul percorso piu’ breve, per ciascuna persona.

3 .

Le spese di trasporto e di traslazione di cui al comma 1 vengono rimborsate nella misura del 60 per cento delle spese comprovate. Se il rientro avviene per i motivi di cui al comma 2 dell’ art. 48, le spese possono essere rimborsate fino al 90 delle spese comprovate. Sono escluse le eventuali spese per diritti

4 .

Se le spese per il trasporto delle masserizie non possono essere comprovate, viene rimborsata per ogni chilometro percorso per il rientro, la meta’ del costo di un litro di benzina super in vigore in Italia alla data del rientro.

5 .

Qualora la lunghezza del percorso piu’ breve sia superiore ai 600 chilometri, l’emigrato di cui all’art. 48 puo’ utilizzare il mezzo aereo per il rientro in Provincia.

Art. 50 – Corsi per l’apprendimento della seconda lingua

1 .

Sono ammessi alla frequenza gratuita dei corsi di bilinguismo istituiti dall’amministrazione provinciale ai sensi della legislazione vigente in materia:

  • Le persone di cui all’art. 48 della presente legge ed i loro coniugi;
  • I loro figli, se frequentano la scuola a partire dalla terza classe elementare fino alla quinta classe media superiore; la frequenza ai corsi puo’ essere prorogata qualora il preside della scuola lo ritenga necessario per il raggiungimento di un sufficiente profitto scolastico nella materia della seconda lingua.

2 .

Ove ravvisi la necessita’, l’amministrazione provinciale e’ autorizzata ad istituire appositi corsi gratuiti, di durata annuale, per l’apprendimento della seconda lingua da parte delle predette persone.

Art. 51 – Organizzazione dei corsi e rimborso spese per lezioni private

1 .

I corsi saranno organizzati a livello circondariale o provinciale qualora, a causa del numero ridotto di partecipanti aventi diritto, lo svolgimento in sedi periferiche sia particolarmente oneroso per l’amministrazione Provinciale. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29fb01211).

2 .

Possono essere rimborsate le spese sostenute dalle persone indicate alla lett.b) del precedente art. 50 per lezioni private, per un massimo di 100 ore annue, qualora per giustificati motivi non abbiano potuto frequentare i corsi istituiti oppure qualora i corsi non siano stati istituiti.

3 .

Le spese per lezioni private possono essere rimborsate parzialmente o interamente, a seconda dello stato di bisogno della famiglia di appartenenza. Lo stato di bisogno verra’ definito in base ad appositi criteri da stabilirsi con regolamento di esecuzione.

Art. 52 – Disposizioni procedurali

1 .

La domanda intesa ad ottenere le provvidenze, previste dagli articoli 49 e 51 della presente legge, indirizzata all’Assessore provinciale al lavoro va presentata entro e non oltre sei mesi dalla data di rientro all’ufficio mercato del lavoro, il quale provvede all’istruzione delle relative pratiche. 1-bis. La domanda per il rimborso delle spese sostenute per la traslazione di salme va presentata entro 6 mesi dalla data del decesso del coniuge o da uno dei figli superstiti.

2 .

Alla domanda deve essere allegato quanto necessario per comprovare l’ammontare delle spese per le quali si chiede il rimborso, nonche’ ogui altro documento utile per comprovare il possesso dei requisiti previsti dal presente capo.

3 .

Per la determinazione delle spese per l’uso del mezzo di trasporto pubblico ai sensi del secondo comma dell’art. 49 puo’ essere preso come base di calcolo il nodo stradale o ferroviario piu’ vicino alla dimora dell’emigrato.

4 .

Ove le spese sostenute risultassero in moneta straniera, la liquidazione verra’ effettuata sulla base del cambio ufficiale, con riferimento al primo giorno del semestre (2 gennaio 1 luglio).

5 .

Tutti i fatti attinenti alla permanenza all’estero, alla composizione del nucleo familiare e al trasporto possono essere comprovati con una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 fb01212), e successive modifiche.

6 .

L’ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell’Assessore provinciale competente in materia.

7 .

I benefici previsti dalla presente legge sono incompatibili con quelli erogati da enti pubblici o privati sovvenzionati dalla Provincia.

Art. 53 – Aumento dei limiti di eta’ ai fini dell’assunzione presso l’amministrazione provinciale

1 .

Ai fini dell’assunzione presso l’ammiuistrazione provinciale e presso gli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia, delle persone di cui all’articolo 48, il limite massimo di eta’ e’ aumentato nella misura degli anni di effettiva permanenza all’estero e per un massimo di cinque anni.

Capo X

sostegno alle attivita’ in favore dei lavoratori

Art. 54 – Contributi a sostegno delle attivita’ in favore dei lavoratori

1 .

Alle associazioni ed istituzioni pubbliche e private operanti in Provincia di Bolzano, che abbiano per fine istituzionale lo svolgimento nella Provincia stessa di attivita’ di tutela dei diritti e di promozione delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, possono essere concessi dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di iniziative a carattere formativo, per l’organizzazione di seminari e convegni, nella misura massima del 70 delle spese ritenute ammissibili, effettuati su incarico o preventiva

2 .

Alle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50 delle spese

3 .

La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e’ disposta dalla Giunta provinciale su apposita domanda corredata dal programma delle attivita’ e dal relativo preventivo di spesa.

4 .

Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione, le associazioni devono presentare una relazione sull’attivita’ svolta, corredata da idonea documentazione comprovante l’utilizzo dei contributi ottenuti.

5 .

Nel regolamento di esecuzione che viene emanato, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Provincia sono fissati i requisiti delle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 per poter beneficiare degli interventi di cui al presente articolo.

Titolo III – attuazione degli interventi

Capo I

ripartizione provinciale lavoro

Art. 55 – Attuazione degli interventi

1 .

L’attuazione degli interventi di politica locale del lavoro e il perseguimento delle finalita’ di cui alla presente legge e di quelle indicate dall’art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 fb01213), e’ affidata alla ripartizione provinciale lavoro.

2 .

Per l’attuazione dei compiti a livello locale o circoscrizionale, la ripartizione provinciale lavoro puo’ avvalersi delle strutture periferiche dell’orientamento professionale di cui alla Legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15 fb01214), e delle commissioni locali per l’impiego e degli uffici di cui all’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 fb0125).

Art. 56 – Assistenza, consulenza e informazione

1 .

Le funzioni di assistenza e di consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro, per favorire un piu’ rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego, sono svolte dal servizio di consulenza per l’impiego della ripartizione provinciale lavoro e dai consulenti di orientamento professionale.

2 .

La Provincia puo’ gestire direttamente o affidare, tramite convenzione, ad enti o a privati:

  • Studi, indagini e ricerche sulle tematiche del mercato del lavoro;
  • Iniziative di orientamento al collocamento e all’impiego, con prestazioni di assistenza e consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro per favorire un piu’ rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego;
  • L’organizzazione di seminari e di convegni volti alla conoscenza ed all’approfondimento delle tematiche del mercato del lavoro;
  • L’approntamento di materiale informativo e promozionale sul mercato del lavoro o comunque in materia di lavoro e sugli obiettivi della presente legge.

Capo II

osservatorio del mercato del lavoro

Art. 57 – Funzioni

1 .

Al fine di dispone del necessario supporto conoscitivo per tutte le attivita’ connesse con i problemi del lavoro e dell’occupazione e’ istituito presso l’ufficio mercato del lavoro l'”osservatorio del mercato del lavoro” che svolge le seguenti attivita’:

  • Raccolta, rilevazione, elaborazione ed unificazione dei dati relativi alle unita’ produttive esistenti nella Provincia, alle forze di lavoro occupate, inoccupate o in cerca di occupazione, all’andamento demografico e ai flussi di manodopera;
  • Analisi sistematica dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e della dinamica della professionalita’, anche al fine di individuare i conseguenti bisogni formativi e le implicazioni sulla tipologia e sugli ordinamenti didattici delle iniziative di formazione professionale;
  • Studi, ricerche, indagini, rilevazioni, documentazioni e pubblicazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell’occupazione;
  • Ogni altra iniziativa ritenuta utile per l’osservazione del mercato del lavoro. Il coordinamento dell’attivita’ dell’osservatorio provinciale con quella dell’osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all’art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 fb01213), e’ garantito e regolato dalla convenzione tra la provinci.i autonoma di Bolzano ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo quanto previsto dall’art.29,comma 4 fb01213), della stessa legge.

2 .

L’osservatorio del mercato del lavoro concorre a predisporre le informazioni necessarie per la programmazione degli interventi Provinciali che interessano l’occupazione, collabora con la commissione provinciale per l’impiego per la definizione degli interventi diretti ad assicurare la mobilita’ della manodopera ed a prospettare nuove forme di lavoro e di occupazione, nonche’ imposta iniziative, anche sperimentali, per contribuire a qualificare gli interventi di competenza provinciale in tema di occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, nonche’ quella delle forze-lavoro di difficile collocamento.

Art. 58 – Collaborazioni

1 .

Per i fini di cui all’articolo precedente l’osservatorio del mercato del lavoro si avvale della collaborazione dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, degli organi scolastici, dell’ufficio statistica e studi (astat), della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli enti pubblici, nonche’ promuove e ricerca la collaborazione con le imprese, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori autonomi.

2 .

Restano ferme le funzioni dell’ufficio statistica e studi ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 fb01215), e della Legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23 fb01216).

Art. 59 – Ricerche ed analisi

1 .

Per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 57, l’osservatorio puo’ avvalersi, per ricerche ed analisi specifiche, della collaborazione di universita’ Italiane o straniere, di altri qualificati istituti o enti scientifici, nonche’ di esperti di elevata capacita’ professionale nel campo della formazione professionale e del mercato del lavoro, stipulando convenzioni o conferendo incarichi, previa valutazione della loro affidabilita’.

Art. 60 – Sanzioni amministrative

1 .

Per rendere effettivo l’obbligo di cui all’art. 14 della Legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 fb01217), i datori di lavoro che non adempiano al dovere di notifica IV i previsto entro il termine di dieci giorni, rispettivamente dall’inizio, dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni lavoratore cui l’inadempienza si riferisce. 1-bis. La notifica di cui al comma 1 e’ valida anche ai fini delle comunicazioni alla commissione circoscrizionale per l’impiego, previste dalla normativa vigente.

2 .

L’accertamento e’ effettuato dall’ispettorato del lavoro con le modalita’ e le procedure previste dalla Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31 fb01218), anche attraverso l’utiiizzo delle tecniche informatiche.

Capo III

istituto per la promozione dei lavoratori

Art. 61 – Istituzione e finalita’

1 .

E’ istituito, con sede in Bolzano, l’istituto per la promozione dei lavoratori, dotato di personalita’ giuridica di diritto pubblico, e sottoposto alla vigilanza della Giunta Provinciale.

2 .

L’istituto, senza alcun pregiudizio per la liberta’ ed autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ha la finalita’ di sviluppare attivita’ di interesse professionale ed economico sociale nel campo del lavoro dipendente.

3 .

L’istituto, in particolare, puo’:

  • Effettuare, di propria iniziativa o su richiesta, studi e rilevazioni di carattere economico e sociale;
  • Su richiesta della giunta o di un Assessore Provinciale, pronunziarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali, nonche’ formulare osservazioni e proposte su problemi che implichino indirizzi di politica economica, sociale e del lavoro;
  • Realizzare anche in collaborazione con i sindacati dei lavoratori dipencienti, con altre forze sociali e con le pubbliche amministrazioni iniziative in materia di formazione, aggiornamento professionale e riconversione professionale dei lavoratori;
  • Provvedere alla traduzione e divulgazione di leggi, regolamenti, contratti collettivi, studi e altri documenti attinenti alla sua attivita’;
  • Pronunziarsi ed avanzare proposte sul funzionamento e sull’organizzazione del collocamento al lavoro, della formazione professionale, dell’osservatorio del mercato del lavoro nonche’ del controllo sul collocamento al lavoro.

4 .

Per il raggiungimento delle finalita’ e dei compiti di cui ai commi 2 e 3, l’istituto e’ autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituti nazionali ed esteri, aventi stesse o analoghe finalita’, favorisce eventuali misure di coordinamento, e puo’ stipulare con gli stessi accordi e convenzioni.

5 .

Gli organi e le norme sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’istituto sono disciplinati nel relativo statuto, da approvarsi dalla Giunta Provinciale, sentite le organizzazioni sindacali piu’ rappresentative al livello Provinciale.

Art. 62 – Patrimonio

1 .

Il patrimonio dell’istituto e’ costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprieta’ attraverso acquisto, donazione o a qualsiasi altro titolo.

2 .

La Giunta provinciale e’ autorizzata a mettere a disposizione dell’istituto un’apposita sede per lo svolgimento dei suoi servizi, nonche’ i necessari arredamenti.

Art. 63 – Finanziamento

1 .

I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione dell’istituto sono costituiti da:

  • Un importo annuo stabilito per ogni esercizio nella Legge Finanziaria;
  • Contributi di enti pubblici e privati;
  • Donazioni, lasciti ed altre elargizioni; d) assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attivita’ affidate all’istituto dalla Giunta provinciale o da altri enti;
  • Eventuali corrispettivi per le utenze e i diversi servizi;
  • Qualunque altro introito che consenta il perseguimento delle finalita’ dell’istituto.

Art. 64 – Esercizio finanziario

1 .

L’esercizio finanziario dell’istituto ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre.

2 .

Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione, le sue modifiche e il rendiconto devono essere sottoposte all’approvazione della Giunta Provinciale.

3 .

Nei trenta giorni successivi al ricevimento delle deliberazioni, di cui al comma 2, la Giunta provinciale puo’ richiederne motivatamente il riesame.

Art. 65 – Personale

1 .

La pianta organica e l’ordinamento del personale dell’istituto sono approvati dalla Giunta Provinciale.

2 .

Il trattamento economico e giuridico del personale deve corrispondere a quello del personale amministrativo dell’amministrazione Provinciale.

3 .

La Giunta provinciale e’ autorizzata a comandare proprio personale all’istituto. Il personale e’ collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di comando presso l’istituto. La posizione di fuori ruolo permane anche in caso di promozione a qualifiche funzionali superiori.

Titolo IV – commissione provinciale per l’impiego e disciplina dell controllo sul collocamento

Capo I

commissione provinciale per l’impiego

Art. 66 – Attribuzioni

1 .

La commissione provinciale per l’impiego, di cui all’art. 1 della Legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 fb0124), svolge nell’ambito della Provincia di Bolzano le funzioni di assistenza e orientamento dei lavoratori nel collocamento attribuite dalla presente legge e le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni regionali per l’impiego.

Art. 67 – Composizione

1 .

La commissione provinciale per l’impiego e’ nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e’ intervenuta la nomina. Essa e’ composta:

  • Dall’Assessore provinciale a cui e’ affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo dedegato;
  • Dal direttore della ripartizione provinciale competente per i lavoro, o suo delegato;
  • Dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e Italiana, o suo delegato;
  • Da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l’artigianato, l’industria, il commercio e il turismo, designato dalla Giunta Provinciale, o suo delegato;
  • Dal direttore dell’ufficio competente per l’ispettorato del lavoro, o suo delegato;
  • Dal direttore dell’ ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o suo delegato;
  • Da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;
  • Da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli emigrati altoatesini;
  • Da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extra comunitari, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;
  • Da una rappresentante del comitato di cui all’art. 6 della Legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4 fb01219 ), che assume la denominazione di “consigliera di parita’”;
  • Da sei rappresentanti dei lavoratori e sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni piu’ rappresentative a livello Provinciale;
  • Da un rappresentante delle cooperative di solidarieta’ sociale designato dalle organizzazioni piu’ rappresentative a livello Provinciale.

2 .

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in Provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. Per i membri di cui alle lettere g), h), i), j), k) e l) del comma 1 e’ nominato un supplente.

3 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato addetto alla ripartizione provinciale competente per il lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla VI,

Art. 68 – Sottocommissioni

1 .

La commissione provinciale per l’impiego puo’ costituire nel proprio seno delle sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi. Le sottocommissioni riferiscono di norma alla commissione i risultati dei propri lavori, salvo quanto diversamente stabilito dalla commissione stessa all’atto dell’istituzione.

2 .

Nelle sottocommissioni deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in norma di forma paritetica.

3 .

Trovano applicazione i commi 2 e 3 dell’art. 67.

4 .

In relazione alla materia trattata, il presidente puo’ invitare, con voto consultivo, esperti competenti in materia.

Art. 69 – Consulta per il pubblico impiego

1 .

Nell’ambito della commissione provinciale per l’impiego e’ istituita una sottocommissione denominata consulta per il pubblico impiego. Essa svolge tutte le funzioni necessarie per valutare gli equilibri occupazionali complessivi del mercato del lavoro locale, con particolare riguardo all’applicazione delle norme relative alla proporzionale etnica e al bilinguismo, nonche’ ai problemi riscontrati nel pubblico impiego in alto adige.

2 .

La commissione provinciale per l’impiego definisce la composizione della consulta: di diritto ne fanno Parte I rappresentanti della Provincia nel comitato d’intesa di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 fb01220), il direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato, e quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria scelti dalla commissione provinciale per l’impiego da terne proposte dallc organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativc a livello Provinciale.

Capo II

disciplina del controllo sul collocamento

Art. 70 – Istituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento

1 .

Presso i comuni della Provincia possono essere istituite le commissioni locali di controllo sul collocamento. La Giunta Provinciale, avuto riguardo alla competenza territoriale degli uffici di collocamento, tenuto conto della consistenza delle popolazioni comunali e della situazione occupazionale, puo’, a tal fine, provvedere alla Costituzione di comprensori raggruppanti piu’ comuni, determinando il Comune presso il quale la commissione avra’ la propria sede; in questo caso la competenza territoriale e’ estesa ai singoli comuni raggruppati nel comprensorio. La Costituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento e’ obbligatoria, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali locali piu’ rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro.

2 .

Le commissioni di cui al precedente comma sono nominate dal Presidente della Giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni e comunque per la durata del quinquennio di amministrazione del rispettivo consiglio comunale; la composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel Comune rispettivamente nei comuni raggruppati nel comprensorio, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.

3 .

Le commissioni sono composte dal sindaco del Comune dove ha sede la commissione o da un Assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da due rappresentanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro e dal dirigente della competente sezione circoscrizionale per l’impiego. In relazione alla materia trattata puo’ essere chiamato a partecipare ai lavori della commissione, su invito del presidente, un esperto in materia di lavoro, iscritto all’elenco di cui all’art. 76.

4 .

I rappresentanti dei lavoratori sono scelti nell’ambito di un corrispondente numero di terne di persone residenti nel Comune o nei comuni raggruppati nel comprensorio, designate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu’ rappresentative a livello locale oppure provinciale ove non esistono articolazioni locali di esse. I rappresentanti dei datori di lavoro sono scelti nell’ambito di un corrispondente numero di terne di persone residenti nel Comune o nei comuni raggruppati nel comprensorio designate dalla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato. Le designazioni devono essere fatte nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale si provvede d’ufficio.

5 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’amministrazione comunale incaricato dal sindaco del Comune ove ha sede la commissione.

6 .

Per ogni membro della commissione e’ nominato un membro supplente che interviene alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro effettivo.

Art. 71 – Attribuzioni delle commissioni locali per l’impiego

1 .

Le commissioni locali di controllo sul collocamento esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni circoscrizionali per l’impiego e assumono la denominazione di commissioni locali per l’impiego.

2 .

Le commissioni locali per l’impiego esercitano l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento.

3 .

Avverso le deliberazioni delle commissioni locali e’ ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento.

Art. 72 – Commissione provinciale di controllo sul collocamento

1 .

Ai sensi dell’art. 3 della Legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 fb0124), e’ costituita, nell’ambito della commissione provinciale per l’impiego, una sottocommissione che assume la denominazione di commissione provinciale di controllo sul collocamento.

2 .

La commissione e’ composta dal presidente della commissione provinciale per l’impiego, con funzioni di presidente, dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro o suo delegato, da due rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro. Il presidente della commissione puo’ delegare le sue funzioni al direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro.

3 .

Il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato partecipa con diritto di voto alle sedute della commissione quando vengono trattate questioni di cui al successivo art. 74.

4 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’amministrazione Provinciale.

Art. 73 – Attribuzioni della commissione provinciale di controllo sul collocamento

1 .

La commissione provinciale di controllo sul collocamento svolge le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni Provinciali per l’impiego e le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione Provinciale. La commissione esercita il controllo di legittimita’ sugli atti dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e dei relativi recapiti. La commissione effettua il controllo di legittimita’ e le ispezioni anche a campione, secondo le direttive della Giunta Provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 .

Contro i provvedimenti di annullamento adottati nell’esercizio dell’attivita’ di controllo di cui al precedente comma puo’ essere proposto, da parte di chi VI abbia interesse, ricorso alla sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione dell’atto stesso o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza.

Art. 74

1 .

La commissione provinciale di controllo sul collocamento decide, altresi’, i ricorsi contro il diniego di avviamento al lavoro su richiesta nominativa, i ricorsi contro la formazione e l’aggiornamento delle graduatorie delle precedenze per l’avviamento al lavoro ed i ricorsi contro gli atti di avviamento al lavoro, presentati da chi ne abbia interesse.

2 .

Contro le deliberazioni di cui al precedente comma puo’ essere proposto, da parte di chi VI abbia interesse, ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell’atto stesso o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Art. 75 – Procedimento

1 .

Il presidente della commissione provinciale di controllo sul collocamento puo’ richiedere agli organi di collocamento l’invio di determinati atti al fine del controllo di legittimita’, indirizzando richiesta scritta all’organo che ha emanato l’atto. L’organo e’ tenuto a inviare gli atti richiesti entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

2 .

Tutti gli atti di avviamento al lavoro sono immediatamente esecutivi.

Art. 76 – Elenco degli esperti in materia di lavoro

1 .

Gli esperti in materia di lavoro, di cui all’art. 70, terzo comma, della presente legge, devono essere scelti tra le persone iscritte in un apposito elenco che viene istituito presso l’amministrazione Provinciale.

2 .

Per ottenere l’iscrizione nell’elenco degli esperti in materia di lavoro, gli interessati devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta provinciale comprovando di possedere:

  • 1. Un titolo di studio di scuola media superiore;
  • 2. Cognizioni in materia di legislazione del lavoro e esperienze pratiche di applicazione della legislazione del lavoro, acquisite nell’esercizio di professione oppure attraverso l’espletamento di impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.

3 .

Le iscrizioni nell’elenco e le cancellazioni dall’elenco vengono disposte dal presidente della’ Giunta Provinciale.

4 .

Il Presidente della Giunta provinciale ‘ autorizzato ad istituire dei corsi di perfezionamento degli esperti iscritti nell’elenco ai sensi dei precedenti commi. A tal fine si applicano le disposizioni della Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29fb01211), la vigilanza tecnica e amministrativa dei corsi e’ esercitata dall’ufficio mercato del lavoro, che provvede altresi’ a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 1, settimo comma fb01211), di tale legge.

Art. 77 – Compensi

1 .

Ai componenti delle commissioni locali per l’impiego e della commissione provinciale di controllo sul collocamento e’ corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle sedute di commissioni operanti presso l’am ministrazione Provinciale.

2 .

I presidenti e i segretari delle commissioni locali hanno anche diritto al rimborso delle spese di viaggio e alla diaria nella misura prevista dalle disposizioni Provinciali, quando siano stati invitati a conferire con la segreteria della commissione provinciale di controllo sul collocamento.

Art. 78 – Precedenza nel collocamento dei lavoratori residenti in provincia

1 .

Al fine di rendere operante il precetto di cui all’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 fb0125), l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, le sezioni circoscrizionali per l’impiego ed i relativi recapiti periodici, prima di provvedere all’ avviamento di lavoratori non residenti in Provincia di Bolzano devono effettuare l’accertamento di indisponibilita’ di lavoratori residenti e iscritti nelle liste di collocamento in Provincia di Bolzano, che siano in possesso della qualifica o specializzazione richiesta, fatte salve le norme sulla libera circolazione dei cittadini degli Stati membri della CEE. Le modalita’ e i criteri da seguire nell’accertamento sono stabiliti nel regolamento di esecuzione. Degli accertamenti effettuati deve essere fatta menzione negli atti di avviamento.

Art. 79 – Rimborso spese

1 .

Le spese derivanti ai comuni dall’applicazione della presente legge sono a carico della Provincia; le stesse sono rimborsate annualmente in base ad apposito rendiconto.

2 .

La Giunta provinciale puo’ concedere delle anticipazioni sulle spese derivanti ai comuni nella misura del 70 delle spese riconosciute per l’anno

Capo III

disposizioni varie

Art. 80 – Libretti di lavoro – categorie e qualifiche dei lavoratori

1 .

Nel regolamento di esecuzione, da approvarsi, sentito il parere della commissione provinciale per l’impiego: #art. 81.

  • Sono determinati i contenuti e le modalita’ di rilascio del libretto di lavoro;
  • E’ determinata la classificazione professionale dei lavoratori.

Assunzioni nel pubblico impiego in base a graduatorie

1 .

Qualora le assunzioni nel pubblico impiego debbano effettuarsi in base a graduatorie riservate a persone iscritte nelle liste di collocamento e/o a persone iscritte in quelle di mobilita’, ovvero in base a procedimenti di selezione simili, per l’inserimento in tali graduatorie oppure per la partecipazione a questi procedimenti di selezione sono richiesti l’attestato di conoscenza della seconda lingua ed il certificato di appartenenza al gruppo linguistico previsti dallo statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.

2 .

L’individuazione dei lavoratori da avviare numericamente alla selezione per il pubblico impiego avviene sulla base delle graduatorie per categoria, qualifica o profilo professionale e per gruppo linguistico degli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita’.

3 .

Le graduatorie vengono aggiornate ed approvate trimestralmente con effetto dal primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre successivi. In caso di esaurimento delle graduatorie si procede all’immediato aggiornamento delle stesse.

Art. 82 – Contratti di formazione e lavoro

1 .

Ai fini della stipulazione di contratti di formazione e lavoro senza l’approvazione preventiva da parte della commissione provinciale per l’impiego, le regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali Provinciali o nazionali maggiormente rappresentative devono essere approvati dalla commissione provinciale per l’impiego.