Decreto Legge 30 Novembre 1994, n. 658

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 281
  • Data fonte: 01/12/1994
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

L’ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita’ e degli obiettivi del d.l. 30.12 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 02 1986, n.44, e’ costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi’ come definiti dai regolamenti dell’unione europea. e’ istituita una societa’ per azioni, denominata societa’ per l’imprenditorialita’ giovanile, cui e’ affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni.

Art. 1 – Imprenditorialita’ giovanile.

1.

L’ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita’ e degli obiettivi del Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e’ costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi’ come definiti dai regolamenti dell’unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le relative modalita’ d’attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra’ comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonche’ la trasparenza delle procedure e la omogeneita’ dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2.

Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e’ autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa’ per azioni, denominata societa’ per l’imprenditorialita’ giovanile, cui e’ affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche’ allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua Costituzione, la societa’ subentra altresi’ nelle funzioni gia’ esercitate dal comitato e dalla cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La societa’ puo’ promuovere la Costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa’ operanti a livello regionale per le medesime finalita’, cui possano partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche’ partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10 del capitale stesso. Al capitale sociale della societa’ possono altresi’ partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa’ di cui all’ Art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanzierie di cui all’Art. 16 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu’ del 15 per cento delle risorse, nonche’ le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa’ puo’ essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell’Unione Europea, il cui utilizzo, anche in relazioe agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara’ disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori .

3.

Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell’azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla Costituzione del capitale sociale iniziale della societa’ di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all’art.15, commi 4 e 5, e dall’art.19 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4.

Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l’anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all’art.1, comma 1, del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell’accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994 96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalita’ di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla societa’ per l’imprenditorialita’ giovanile, aperto presso la cassa depositi e prestiti. La societa’ puo’ periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 2.

5.

Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla societa’, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all’art.14 del medesimo Decreto Legislativo e successive integrazioni e modificazioni.a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla Costituzione della societa’ di cui al presente articolo, il Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi’ come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e’ abrogato.

6.

I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita’ ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all’art.7 del Decreto Legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall’art.3 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell’ambito degli investimenti da realizzare.

7.

Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

Art. 2

1.

L’erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attivita’ produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalita’ previsti dalla normativa vigente, puo’ essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonche’ l’esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalita’ organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino gia’ effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell’avvenuto pagamento.

2.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l’importo dell’agevolazione indebitamente fruita, salva l’applicazione dell’art.13, comma 3, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3.

In relazione all’esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, gia’ operante presso la soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, e’ attribuito, ai sensi dell’art.19, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro ragioneria generale dello stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell’ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalita’ di cui all’art.7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4.

Il nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e’ posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

5.

Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attivita’ del nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.

6.

All’art.4, comma 3, del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < >.

Art. 3 – Ricerca applicata.

1.

Per il periodo 1995 1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell’enea, dell’infn e del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l’art.4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e’ trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in Comune tra imprese, universita’ e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale.a tali fini, il Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalita’ di finanziamento.i criteri e le modalita’ per la realizzazione dei predetti accordi, nonche’ i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.

2.

Per favorire la piu’ ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le universita’ e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e societa’ consortili, comunque composti, purche’ a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

3.

Il terzo comma dell’art.7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e’ sostituito dal seguente: < >.

Art. 4 – Societa’ miste per i servizi pubblici.

1.

Al fine di favorire l’immediato avvio di operativita’ delle disposizioni di cui all’art.12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la Costituzione di societa’ miste con la partecipazione non maggioritaria dagli enti locali per l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo art.12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.

2.

Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di societa’ costituite ai sensi dell’art.22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art.12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche’ delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

3.

Gli enti locali adeguano l’ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell’art.23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 1 gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell’art.2331 del Codice Civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

4.

Le aziende speciali possono stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali per la gestione extraterritoriale delle loro attivita’ limitatamente a comuni confinanti.

5.

Ai sensi dell’art.23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti: a)il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b)i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c)il conto consuntivo; d)il bilancio di esercizio.

Art. 5 – Forniture e appalti pubblici.

1.

Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 1 gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato art.3. Per i procedimenti gia’ iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

2.

All’art.3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < > e sono soppresse le parole: < >. All’art.7, comma 1, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < > ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: << il responsabile del procedimento>> sono sostituite dalle seguenti: <> e dopo le stesse sono inserite le seguenti: < >. All’art.24, comma 3, sono soppresse le parole: < >; all’art.25, comma 3, e’ soppresso l’ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera a)sono aggiunte, in fine, le parole: <<, ovvero qualora non comportino un aumento di spesa;>>. Le disposizioni di cui all’art.25, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.

A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 5 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche’ all’aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia’ esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.analoghi criteri adottano per i propri bilanci le Regioni e le province autonome, qualora non VI abbiano gia’ provveduto, nonche’ i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle Regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.

4.

Per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l’art.24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.ai fini dell’applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall’albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente.

5.

Sino al termine di cui al comma 1 e’ sospesa l’efficacia delle disposizioni di cui all’art.6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6.

E’ abrogato l’art.15 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7.

Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

8.

Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art.30 della direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media e’ fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione puo’ prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicita’ del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu’ significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell’importo posto a base di gara.

9.

Fermo restando quanto previsto al comma 8, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,l’amministrazione interessata puo’ procedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media e’ effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o Avviso di gara e non e’ esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

10.

All’art.2, comma 2, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall’art.10 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: < >.

11.

Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell’art.18 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell’art.8 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorche’ non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso art.18, comma 1, nell’ambito delle disponibilita’ esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all’accordo di programma di cui all’art.8 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

12.

E’ differita al 1 gennaio 1996 l’entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all’abrogazione delle norme della Legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 368.

Art. 6 – Differimento di termini in materia di lavoro.

1l.

L’applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e’ fissata al 1 marzo 1995.

Art. 7 – Cessione quota latte.

1.

Per l’anno 1994 e’ differito al 30 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell’art.10, comma 6, della Legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte.

Art. 8 – Entrata in vigore.

1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara’ presentato alle camere per la conversione in Legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.