Regolamento UE 15 Ottobre 1997, n. 2064/97

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 290
  • Data fonte: 23/10/1997
Regolamento (ce) n. 2064/97 della commissione del 15 ottobre 1997 recante modalita' di applicazione del regolamento (cee) n. 4253/88 del consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni

Abstract:

Regolamento recante modalita di applicazione del regolamento del consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, in particolare i sistemi di gestione e di controllo degli stati membri debbono conformarsi ad assicurare l’adeguata esecuzione delle forme di intervento conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, rendere agevole l’individuazione di eventuali carenze o rischi nell’esecuzione di azioni e progetti, prevedere interventi correttivi per eliminare carenze, rischi o irregolarita individuali durante l’esecuzione del progetto, con particolare riguardo alla gestione finanziaria.

Art. 1

1 .

Il presente regolamento si applica alle forme di intervento di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 che sono gestite dagli Stati Membri.

Art. 2

1 .

I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri debbono conformarsi a quanto segue:

  • Assicurare l’adeguata esecuzione delle forme di intervento conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria;
  • Prevedere una certificazione adeguata circa la fondatezza delle domande di pagamento di anticipi e saldi, basate su spese effettivamente sostenute;
  • Prevedere una pista di controllo adeguata;
  • Specificare l’organizzazione delle competenze ed in particolare i controlli da eseguire ai diversi livelli per garantire la validita’ delle certificazioni;
  • Rendere agevole l’individuazione di eventuali carenze o rischi nell’esecuzione di azioni e progetti;
  • Prevedere interventi correttivi per eliminare carenze, rischi o irregolarita’ individuali durante l’esecuzione del progetto, con particolare riguardo alla gestione finanziaria.

2 .

Ai fini del presente regolamento una pista di controllo e’ adeguata quando consenta quanto segue:

  • Di verificare la corrispondenza fra gli importi sintetici certificati alla commissione con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa ai vari livelli dell’amministrazione e dei destinatari finali;
  • Controllare l’assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.

3 .

Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura nell’allegato I.

Art. 3

1 .

Gli Stati membri organizzano, sulla base di un sondaggio adeguato, controlli dei progetti o delle iniziative (in prosieguo: “i controlli”), in particolare ai fini seguenti:

  • Verificare l’efficacia dei sistemi di gestione e controllo utilizzati;
  • Verificare, con criteri selettivi e sulla base di un’analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa presentate ai diversi livelli.

2 .

I controlli eseguiti prima della liquidazione delle varie forme di intervento riguardano almeno il 5 della spesa totale sovvenzionabile e un

3 .

Nel selezionare il campione di progetti o iniziative da sottoporre a controlli si tiene conto di quanto segue:

  • L’esigenza di controllare progetti o iniziative di vario tipo e dimensioni;
  • I fattori di rischio individuati dai controlli nazionali o comunitari;
  • La concentrazione di progetti in capo a determinate autorita’ o a taluni destinatari finali, in modo che i principali servizi preposti all’esecuzione e i principali destinatari finali siano sottoposti almeno ad un controllo prima della liquidazione di ciascuna forma di intervento.

Art. 4

3 .

Con i controlli di cui all’articolo 3 gli Stati membri tentano di verificare Almeno gli aspetti seguenti:

  • L’applicazione pratica e l’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
  • A livello del destinatario finale e delle autorita’ intermedie, la concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
  • La presenza di una pista di controllo adeguata;
  • Per un adeguato numero di voci di spesa, che la natura e i tempi degli impegni e dei pagamenti siano conformi alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche che erano state approvate per il progetto e ai lavori Effettivamente eseguiti;
  • Che la destinazione o la prevista destinazione del progetto corrisponda a quella descritta nella domanda di cofinanziamento comunitario;
  • Che i contributi finanziari della Comunita’ rientrino nei limiti fissati dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dalle altre disposizioni comunitarie pertinenti, e che siano pagati ai destinatari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;
  • Che il pertinente cofinanziamento nazionale sia realmente disponibile;
  • Che le iniziative cofinanziate siano state realizzate conformemente al disposto dell’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Art. 5

I controlli accertano se i problemi eventualmente riscontrati hanno carattere sistematico e costituiscono quindi un fattore di rischio per altri progetti facenti capo allo stesso destinatario finale o sono gestiti dalla stessa autorita’ responsabile della realizzazione; individuano inoltre le cause di una tale situazione e l’esigenza di eventuali esami ulteriori nonche’ di opportune misure correttive e preventive.

Art. 6

Almeno una volta all’anno la commissione ed i singoli Stati membri si consultano allo scopo di coordinare i programmi di controlli in modo da sfruttare al massimo le risorse globalmente destinate ai controlli a livello nazionale e comunitario. Le consultazioni riguardano anche le tecniche da applicare per l’analisi dei rischi e tengono conto dei controlli recenti, nonche’ delle relazioni e delle comunicazioni delle autorita’ nazionali, della commissione e della Corte dei Conti.

Art. 7

1 .

Gli Stati membri provvedono affinche’ le presunte irregolarita’ constatate a seguito di controlli nazionali o comunitari siano oggetto d’indagini e diano luogo ad un adeguato intervento.

2 .

Se una presunta irregolarita’ non ha formato oggetto di un adeguato intervento nei sei mesi successivi alla segnalazione alla pertinente autorita’ responsabile della realizzazione, lo Stato membro interessato ne informa la commissione, qualora non lo abbia gia’ fatto in applicazione del regolamento (CE) n. 1681/94.

3 .

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “adeguato intervento” si intende la presentazione alla persona o all’organismo incaricati dei controlli nello Stato membro, da parte del destinatario finale o dell’autorita’ responsabile della realizzazione, di sufficienti elementi di prova che la presunta irregolarita’ non sussiste o e’ stata sanata. Qualora l’irregolarita’ presenti carattere sistematico, per adeguato intervento si intende anche l’adozione delle necessarie misure correttive per i casi che non erano stati autonomamente individuati nel corso dei controlli e per la prevenzione del reiterarsi di situazioni analoghe.

4 .

Gli elementi di prova di cui al paragrafo 3 possono essere costituiti da copie delle registrazioni contabili e dei documenti giustificativi o da qualsivoglia elemento probante utile.

Art. 8

1 .

Al piu’ tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli Stati membri trasmettono alla commissione un attestato, il cui modello e’ fornito a Titolo Indicativo all’allegato II, redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione. L’attestato riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e viene globalmente valutata la fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonche’ la legittimita’ e la regolarita’ delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese.

2 .

Se l’esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarita’ constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione finale delle spese, l’attestato riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie. In tal caso, la commissione puo’ chiedere l’esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarita’ entro un dato termine.

Art. 9

Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 1998, gli Stati membri, informano la commissione in merito all’applicazione del presente regolamento nell’anno civile precedente, con particolare riguardo al disposto dell’articolo 2, indicando anche eventuali integrazioni e aggiornamenti da apportare alla descrizione dei sistemi di gestione e controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Art. 10

Sulla base di accordi amministrativi conclusi con ogni Stato membro, la Commissione e gli Stati membri cooperano per assicurare il conseguimento degli scopi del presente regolamento.

Art. 11

Per le forme di intervento cui partecipano piu’ Stati membri o i cui destinatari sono in piu’ Stati membri, gli Stati membri interessati e la commissione si forniscono la reCiproca assistenza amministrativa necessaria ad assicurare un adeguato controllo.

Art. 12

1 .

Le persone o gli organismi responsabili della realizzazione delle operazioni cofinanziate dalla comunita’ provvedono affinche’ tutta la documentazione e le registrazioni contabili necessari per l’esecuzione dei controlli siano messi a disposizione dei funzionari responsabili dei controlli stessi o delle persone a tal fine delegate.

2 .

I funzionari responsabili dei controlli o per le persone a tal fine delegate possono richiedere estratti o copie dei documenti o delle registrazioni contabili di cui al paragrafo 1.

Art. 13

Le informazioni raccolte in occasione dei controlli sono coperte dal segreto professionale, secondo le norme nazionali e comunitarie pertinenti. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni cui sono preposte negli Stati membri o nelle istituzioni delle comunita’, debbono averne conoscenza per l’espletamento di dette funzioni.

Art. 14

Conformemente alle norme nazionali pertinenti, gli agenti della commissione hanno accesso a tutti i documenti elaborati in vista o a seguito dei controlli eseguiti in forza del presente regolamento, nonche’ ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici.

Art. 15

Nulla osta all’applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni in materia di controllo piu’ severe di quelle previste dal presente regolamento.

Art. 16

Qualora riguardino il FEAOG, sezione orientamento, i controlli eseguiti a norma dei regolamenti (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (6) e (CEE) n. 3887/92 della Commissione (7) possono valere anche a norma del presente regolamento.

Art. 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita’ europee. L’articolo 8 si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998. Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.