Legge regionale 20 Dicembre 1996, n. 97/c12/01

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 12
  • Data fonte: 13/01/1997
Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parita di opportunita per i disabili

Abstract:

Risoluzione sulla parita di opportunita per i disabili. si riafferma il principio di evitare o eliminare qualsiasi forma di discriminazione negativa basata esclusivamente sulla menomazione.

I. Riaffermano il loro impegno per quanto concerne:

1. I principi e i valori che sono alla base delle norme standard delle nazioni unite relative alla parita’ di opportunita’ per i disabili;

2. Le idee alla base della risoluzione del consiglio d’europa del 9 aprile 1992 su una coerente politica per il riadattamento dei disabili;

3. Il principio della parita’ di opportunita’ nell’elaborazione di politiche globali per i disabili, e

4. Il principio di evitare o eliminare qualsiasi forma di discriminazione negativa basata esclusivamente sulla menomazione.

II. Invitano gli Stati membri:

1. A valutare se le pertinenti politiche nazionali tengano conto in particolare dei seguenti orientamenti:

  • – consentire ai disabili, compresi quelli colpiti da gravi menomazioni, di far parte della societa’, tenendo nel contempo in debito conto i bisogni e gli interessi dei loro familiari e delle persone che li assistono;
  • – integrare la prospettiva della menomazione nella formulazione della politica di tutti i settori pertinenti;
  • – consentire ai disabili di partecipare pienamente alla vita sociale rimuovendo gli ostacoli che VI si oppongono;
  • – educare l’opinione pubblica ad apprezzare le capacita’ dei disabili e le strategie basate sulla parita’ di opportunita’

2. A promuovere il coinvolgimento dei rappresentanti dei disabili nell’attuazione e nel controllo di politiche ed azioni pertinenti della comunita’ a loro beneficio.

III. Invitano la commissione:

1. A tener conto, se opportuno, e nel quadro delle disposizioni del trattato, dei principi enunciati nella presente risoluzione in ogni pertinente proposta che essa presenti in materia di legislazione, di programmi o di iniziative comunitari;

2. A promuovere – di concerto con gli Stati membri e con organizzazioni non governative di disabili e operanti a favore di disabili – lo scambio di informazioni ed esperienze utili, riguardanti in particolare politiche innovative e buone prassi;

3. A presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle Regioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sui progressi conseguiti e sugli ostacoli incontrati nell’applicazione della presente risoluzione;

4. A tener conto dei risultati della valutazione del programma helios II in sede di esame se sia opportuno presentare proposte per darvi seguito.

Iv. Invitano le altre istituzioni e gli altri organi della comunita’:

A contribuire alla realizzazione dei principi summenzionati nel contesto delle proprie politiche ed attivita’.