Circolare della cassa depositi e prestiti 16 Ottobre 1996, n. 1218

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 243
  • Data fonte: 16/10/1996
Circolare della cassa depositi e prestiti attuativa dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del fondo rotativo per la progettualita'

Premessa:

L’esperienza maturata nei primi mesi di applicazione dell’art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del fondo rotativo per la progettualita’, fa ritenere necessaria la semplificazione delle procedure di accesso alle risorse disponibili.

Nonostante risultino attualmente allo studio dei cambiamenti legislativi – dai quali potrebbe derivare l’ampliamento dei soggetti beneficiari del fondo ed il finanziamento dell’intero importo delle spese tecniche necessarie – questo istituto ritiene di poter comunque operare, da subito e per via amministrativa, alcune semplificazioni, tra cui risultano particolarmente significative l’eliminazione delle “priorita’ tipologiche” e l’abbassamento da 5 a 2 miliardi di lire del limite di importo delle opere da progettare.

Si evidenzia che la presente circolare, pur riproducendo ampi stralci della precedente circolare emanata sull’argomento (n. 1212/96), la sostituisce integralmente.

Il fondo si configura come uno strumento di attivazione della progettualita’ degli enti locali e territoriali, volto ad incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili.

Il fondo opera sull’intero territorio nazionale ma prevede la priorita’ per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

Esso ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori; il suo corretto funzionamento permettera’ a tutti gli enti di avere a disposizione gli indispensabili mezzi finanziari, necessari ad affrontare la delicata fase della progettazione delle opere pubbliche.

Per la terminologia usata nella presente circolare si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109/1994, come modificata dal decreto-legge n. 101/1995, convertito dalla legge n. 216/1995.

1. Dotazione del fondo

La norma stabilisce la dotazione del fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse, ossia le aree individuate o che saranno individuate dalla commissione delle comunita’ europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonche’ quelle rientranti nella fattispecie dell’art. 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. Art. 1, lettera a), decreto-legge n. 32/1995).

Le anticipazioni saranno concesse, al perfezionamento dell’istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del fondo, nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse, riconoscendo come prioritari i progetti ammissibili al cofinanziamento comunitario.

2. Soggetti beneficiari

Gli enti che possono usufruire del fondo sono quelli richiamati espressamente dal comma 54 e cioe’: le Regioni, le province, i comuni, i loro consorzi e le Comunita’ Montane.

3. Spese finanziabili

Il legislatore ha stabilito che “con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilita’, per la elaborazione dei progetti di massima (leggi: preliminari), incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi” (comma 54).

Gli enti possono richiedere l’anticipazione “sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare allegando una relazione tecnica dalla quale risultino le finalita’, la localizzazione, la conformita’ allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell’opera da realizzare, nonche’ la prevista copertura finanziaria” (comma 56).

Con il fondo e’, pertanto, possibile finanziare l’intero ciclo di sviluppo dell’idea progettuale: dallo studio di fattibilita’ sino alla progettazione esecutiva, intervenendo in qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto.

Per cio’ che attiene al “programma di opere pubbliche da realizzare”, di cui al comma 56, si ritiene non debba farsi esclusivo riferimento al “programma” disciplinato dalla legge n. 109/1994. Ad Avviso di questo istituto, ai fini dell’attivazione delle risorse del fondo, nel concetto di programma, va ricompreso qualsiasi atto programmatorio deliberato dall’ente in materia di investimenti.

Lo stretto riferimento al programma ex lege 109, infatti, impedirebbe il finanziamento dei progetti preliminari, nonostante l’esplicito riferimento agli stessi operato dal comma 54.

Riassuntivamente si elencano le attivita’ finanziabili con le risorse del fondo: studi di fattibilita’ con relativi progetti preliminari – progetti definitivi – progetti esecutivi – studi di impatto ambientale – studi, indagini di campo e ricerche necessarie per l’esecuzione del progetto “a regola d’arte”.

4. I limiti dell’anticipazione

Le norme istitutive del fondo pongono due limiti all’intervento finanziario della cassa depositi e prestiti. L’anticipazione deve essere limitata al 90% delle spese necessarie per gli atti tecnici e comunque non puo’ essere superiore al 10% del costo presunto dell’opera, per il quale occorre fare riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture.

Questo istituto ritiene altresi’ necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessita’ di assicurare lo spedito funzionamento del fondo e l’effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l’attivazione delle risorse comunitarie.

Tali risultati, infatti, sarebbero difficilmente raggiungibili se si decidesse di polverizzare le risorse, relativamente limitate, su una pluralita’ di interventi di modeste dimensioni.

L’orientamento esposto appare peraltro in linea con la filosofia che muove la stessa Unione Europea allorche’ attribuisce particolare importanza (cfr. Art. 16 del regolamento del consiglio delle comunita’ europee n. 2082/93) ai progetti di rilevanti dimensioni, ritenuti capaci di favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale.

Il fondo, dunque, non puo’ essere considerato uno strumento per la normale attivita’ di progettazione degli enti, ma deve essere teso al finanziamento di progetti particolarmente rilevanti in termini qualitativi e quantitativi.

Pertanto saranno finanziate le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a 2 miliardi di lire.

5. I costi

A) il tasso di interesse:

La norma (comma 58) stabilisce che sulle somme apportate al fondo sia riconosciuto alla cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla cassa medesima con la tesoreria dello stato.

I relativi oneri, unitamente a quelli di cui ai successivi punti b) e c), sono a carico dei beneficiari, si aggiungono all’anticipazione ricevuta e vengono corrisposti all’atto della restituzione dell’anticipazione.

Il tasso attualmente in vigore sul conto corrente e’ pari al 4,5% annuo.

B) le spese di valutazione:

La valutazione effettuata dalla cassa depositi e prestiti e’ gratuita. Si precisa che per richieste di anticipazione il cui controvalore in ecu (da determinarsi con riferimento all’ultimo tasso di cambio dell’anno precedente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) superi l’importo di 500.000 ecu (lit.1.015.250.000 al cambio del 29 dicembre 1995) la cassa si riserva di effettuare supplementi di istruttoria. In tali casi le spese di valutazione sono restituite dai beneficiari unitamente all’anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati allo stesso tasso previsto per quest’ultima.

A)le spese di amministrazione:

Sulle somme erogate i beneficiari devono altresi’ riconoscere alla cassa depositi e prestiti una commissione annua dello 0,05% a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute.

6. Rimborso ed eventuali interessi di mora

La norma stabilisce che l’anticipazione, aumentata delle ulteriori spese, costituisce Parte Integrante del costo dell’opera e viene rimborsata in un’unica soluzione all’atto del perfezionamento della provvista finanziaria (necessaria alla realizzazione dell’opera), risultando in tale provvista compresa la stessa quota di progettazione cofinanziata a livello comunitario.

Trascorsi tre anni dalla data di prima erogazione dell’anticipazione, ovvero due qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva e/o esecutiva, la restituzione e’ sempre dovuta, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l’opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l’interesse pubblico alla sua realizzazione.

Si raccomanda la massima attenzione degli enti beneficiari sulla necessita’ di assicurare, entro i tempi previsti, i rimborsi dovuti al fondo, al fine di evitare la procedura di cui al comma 55, che comporta il pagamento degli interessi di mora.

Qualora all’atto del rimborso la normativa che regola l’accesso al credito-cassa lo dovesse consentire, gli enti beneficiari potranno richiedere, a fronte delle somme comunque dovute, la concessione di un apposito mutuo con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio.

E’ evidente che, in tale ipotesi, dovendosi ricostituire le disponibilita’ del fondo che ha natura rotativa, la cassa concederebbe il mutuo a valere sui propri fondi al tasso vigente al momento della concessione.

7. I documenti istruttori

Ai fini istruttori dovra’ essere trasmessa la domanda di anticipazione corredata da:

1) programma di cui al comma 56 dell’art. 1 della legge n. 549/1995;

2) relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56;

3) delibera di assunzione dell’anticipazione adottata dall’organo competente secondo le vigenti normative. La delibera, esecutiva, deve contenere:

A) l’impegno di restituire, all’atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di tre anni dalla data di erogazione ovvero di due anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, l’anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione;

B) l’impegno di corrispondere, all’atto del rimborso dell’anticipazione, alla cassa depositi e prestiti l’interesse e la commissione per le spese di amministrazione, calcolati rispettivamente al tasso del 4,5% e 0,05% annuo sull’importo dell’anticipazione medesima – maggiorata delle eventuali spese di valutazione – per il periodo intercorrente fra la data di erogazione ed il giorno, compreso, dell’effettivo rimborso;

C) l’assunzione dell’obbligo – qualora l’ente sia soggetto alle disposizioni previste dal nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali – di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 77/1995;

D) la presa d’atto dell’obbligo a carico dell’ente di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati ad un tasso superiore di 5 punti percentuali a quello vigente sul conto corrente di tesoreria al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

4) dichiarazione del coordinatore unico/responsabile del procedimento da cui risultino:

A) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste;

B) i tempi previsti per lo svolgimento dell’attivita’ da finanziare;

C) l’indicazione se la richiesta riguarda un “completamento” o un “lavoro ex novo”;

D) l’eventuale appartenenza dell’ente ad una delle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla commissione delle comunita’ europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell’art. 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. Art. 1, lettera a), decreto-legge 32/1995;

E) l’eventuale conformita’ dell’opera che si intende realizzare alle priorita’ indicate in specifici documenti di programmazione approvati dalla Unione Europea o di iniziativa comunitaria (indicare il documento);

F) le modalita’ di finanziamento dell’opera, distinguendo tra:

– risorse comunitarie, statali, regionali;

– risorse Provinciali, comunali (mutui cassa depositi e prestiti, di altri istituti, fondi di bilancio);

– risorse private;

G) l’esecutivita’ o immediata eseguibilita’ della delibera di assunzione dell’anticipazione.

5) qualsiasi ulteriore documentazione che l’istituto dovesse ritenere necessario acquisire ai fini istruttori.

8. La procedura.

La procedura e’ articolata nelle fasi della concessione, erogazione e restituzione dell’anticipazione.

Concessione

8.1 dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il direttore generale della cassa, ai sensi del comma 56, concede l’anticipazione.

Con il provvedimento di concessione viene comunicato all’ente:

A)l’importo dell’anticipazione riconosciuta;

B) l’ammontare delle eventuali spese di valutazione sostenute;

C) l’ammontare giornaliero degli oneri che maturano, a titolo di interessi e di commissione per spese di amministrazione, sulle suddette spese di valutazione.

Erogazione

8.2 le somministrazioni sono disposte dietro presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa (fatture; parcella vidimata dagli ordini professionali competenti).

Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi e la commissione per spese di amministrazione sulle somme erogate. L’ammontare giornaliero di tali oneri viene comunicato in sede di somministrazione.

Come gia’ esposto al punto 6, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine biennale o triennale per la restituzione di tutte le somme dovute.

Restituzione

8.3 all’atto della provvista finanziaria per la esecuzione dell’opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, l’ente provvede al rimborso delle somme dovute, secondo le medesime modalita’ previste per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui della cassa (attraverso la tesoreria provinciale competente per territorio per gli enti locali o, se richiesto, attraverso la tesoreria centrale per le Regioni), ovvero, preferibilmente, con bollettino di conto corrente postale che, a richiesta, la cassa fornisce gia’ predisposto (la divisione V – ufficio riscossioni puo’ essere contattata per qualsiasi problematica connessa alla restituzione dell’anticipazione).

Qualora alle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera si provveda mediante mutuo della cassa depositi e prestiti l’ente, al fine di estinguere l’anticipazione, potra’ richiedere di addebitare direttamente le somme dovute in conto del mutuo concesso.

Sara’ cura dell’ente provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell’anticipazione.

9. Revoca dell’anticipazione

La necessita’ di assicurare lo spedito funzionamento del fondo, evitando l’impegno di risorse a favore di attivita’ progettuali che non risultano in grado di svilupparsi secondo l’iter cronologico previsto, impone a questo istituto di prevedere la revoca delle anticipazioni nell’ipotesi in cui la prima richiesta di somministrazione non pervenga alla cassa entro un anno dalla data di concessione.

10. Attivita’ volte a favorire il cofinanziamento comunitario

La cassa depositi e prestiti, al fine di agevolare l’ammissione al cofinanziamento comunitario delle opere le cui progettazioni usufruiscono delle risorse del fondo, trasmettera’ alle Regioni di riferimento tutte le determine di concessione delle anticipazioni.

Cio’ consentira’ alle medesime Regioni di valutare l’opportunita’ di inserire le iniziative nei programmi operativi plurifondo, anche in sede di riprogrammazione periodica dei programmi.

Allo stesso scopo le determine saranno trasmesse, attraverso appositi tabulati periodici, ai Ministeri del bilancio e del tesoro nonche’ alla commissione delle comunita’ europee.

11. Rapporti con l’utenza

Informazioni sull’utilizzo delle risorse del fondo possono essere richieste al:

– responsabile del procedimento, dott. Nicola carnemolla – telefono 06/47233359;

– responsabile dell’ufficio tecnico, ing. Lucio pontecorvi – telefono 06/47232550;

– responsabile dell’ufficio informazioni, dott. Vercillo – telefono 06/47232072.

Il direttore generale: salvemini ristuccia

Note

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(art. 1 commi 54, 55, 56, 57 e 58)

Comma 54: al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza delle Regioni, delle province, dei comuni, di loro consorzi e di Comunita’ Montane, e’ istituito presso la cassa depositi e prestiti il fondo rotativo per la progettualita’. Il fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le spese necessarie per gli studi di fattibilita’, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del fondo e’ stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il 60 per cento delle predette risorse e’ riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

Comma 55: qualora gli enti locali e le Regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalita’ concordate con la cassa depositi e prestiti, il Ministero del Tesoro provvede al rimborso alla cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle Regioni.

Comma 56: gli enti di cui al comma 54, per la copertura delle spese IV i contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita’, la localizzazione, la conformita’ allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell’opera da realizzare, nonche’ la prevista copertura finanziaria. Il limite massimo dell’anticipazione, concessa dalla cassa depositi e prestiti con determinazione del proprio direttore generale a valere sulle disponibilita’ del fondo, e’ pari al 10 per cento del costo presunto dell’opera; per richieste di anticipazione superiori all’importo di 500.000 ecu la cassa depositi e prestiti, previa valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o a societa’ partecipate dalla cassa medesima, potra’ richiedere integrazioni alla relazione tecnica.

Comma 57: l’anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, costituisce Parte Integrante del costo dell’opera e viene rimborsata in un’unica soluzione all’atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell’opera. Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell’anticipazione, ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla cassa depositi e prestiti l’anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell’opera; ovvero l’opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l’interesse pubblico alla sua realizzazione.

Comma 58: alla cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e’ riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla cassa con la tesoreria dello stato. I relativi oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono all’anticipazione ricevuta e sono rimborsati all’atto della restituzione dell’anticipazione medesima.