Decreto Presidente Giunta provinciale 9 Novembre 1990, n. 28

  • Emanante: 4
  • Provincia: Bolzano
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 4
  • Data fonte: 22/01/1991
Testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Testo unificato delle leggi provinciali sull’ordinamento dell’artigianato e della formazione professionale artigiana: disposizioni generali, l’albo delle imprese artigiane, esercizio dell’attivita’ artigiana, il maestro artigiano,commissione provinciale dell’artigianato, specializzazione professionale.

Art. 1

E’ emanato il testo unificato delle leggi Provinciali sull’ordinamento dell’artigianato e della formazione professionale artigiana nel testo allegato che fa Parte Integrante del presente decreto. Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

capo I

disposizioni generali

Art. 1 – Attivita’ artigiane

1 .

Si considerano artigiane le attivita’ di produzione e trasformazione di beni, o le prestazioni di servizi, svolte con capacita’ e cognizioni professionali e indirizzate a soddisfare una domanda personalizzata.

2 .

Le disposizioni del presente testo unificato non si applicano: a) alle attivita’ agricole e forestali; rimangono altresi’ escluse le attivita’ di trasformazione della propria materia prima svolte nell’ambito di aziende agricole e/o forestali oppure svolte in conformita’ alle usanze locali in base a rapporti di buon vicinato; b) alle attivita’ di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie rispetto all’attivita’ artigiana; c) alla produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attivita’ secondaria, senza l’impiego di appositi dipendenti; d) alle attivita’ artistiche svolte da liberi professionisti; e) ad ogni attivita’ artigiana svolta da portatori di handicaps nell’ambito degli appositi centri sociali istituiti dalla Provincia e con essa convenzionati.

3 .

Nel regolamento di esecuzione del presente testo unificato, sentita la commissione provinciale dell’artigianato, sono definiti i profili professionali per singole attivita’ artigiane. Il profilo professionale consiste nella descrizione del campo di lavoro, delle conoscenze e delle nozioni peculiari ad un’attivita’ artigiana.

4 .

Nel regolamento di esecuzione sono individuate le attivita’ che implicano particolari cognizioni e capacita’ professionali, anche sotto il profilo della garanzia e tutela degli utenti, per le quali e’ data facolta’ di sostenere l’esame di maestro artigiano, rispettivamente di specializzazione professionale.

Art. 2 – Imprenditore artigiano e impresa artigiana

1 .

E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita’ di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita’ con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2 .

L’imprenditore artigiano nell’esercizio di particolari attivita’ che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita’ a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla vigente normativa.

3 .

E’ artigiana l’impresa che viene esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti di cui al comma 4, e nella quale egli stesso svolge personalmente e manualmente prestazioni professionali proprie di un’attivita’ artigiana.

4 .

E’ altresi’ considerata artigiana l’impresa che, nei limiti predetti e con gli scopi di cui all’art. 1, e’ costituita ed esercitata in forma di societa’, esclude le societa’ a responsabilita’ limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, nelle societa’ in accomandita semplice, dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

5 .

All’atto della classificazione di un’impresa artigiana, assume rilevanza la natura e la struttura complessiva della stessa. In particolare non si considerano esercitate artigianalmente le attivita’ qualora: a) nell’impresa esista una netta separazione tra gestione tecnico-produttiva e quella contabile-amministrativa; b) il ciclo produttivo sia attuato prevalentemente con divisione del lavoro; c) la produzione sia attuata esclusivamente in serie e con lavorazione del tutto automatizzata; d) l’impresa affidi normalmente i propri lavori o i lavori comunque assunti ad altri imprese o abbia una complessa struttura aziendale; e) l’attivita’ artigianale di un’impresa commerciale sia svolta soltanto nell’ambito dell’assistenza tecnica ai propri clienti.

6 .

Sono escluse limitazioni alla liberta’ di accesso del singolo imprenditore all’attivita’ artigiana e di esercizio della sua professione.

7 .

Se l’impresa artigiana e’ svolta in forma societaria o cooperativa, i requisiti di cui al comma secondo devono essere posseduti dalla maggioranza dei soci, nelle societa’ composte da due soli soci, da almeno uno di essi, e in quelle in accomandita semplice, da almeno la maggioranza dei soci accomandatari.

Art. 3 – Diritto alla continuazione dell’esercizio di un’impresa artigiana

1 .

In caso di invalidita’, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa puo’ conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, anche in mancanza dei requisiti previsti all’articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta’ dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore per i figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

2 .

L’esercizio del diritto cui al comma 1 deve essere richiesto per iscritto alla commissione provinciale dell’artigianato, ento tre mesi dalla data in cui si e’ verificato l’evento.

3 .

Per motivi particolarmente giustificati l’Assessore provinciale competente in materia, sentita la commissione provinciale dell’artigianato, puo’ prorogare i termini di cui al comma 1 per ulteriori due anni.

capo II

l’albo delle imprese artigiane

Art. 1 – Istituzione dell’albo delle imprese artigiane

1 .

La commissione provinciale dell’artigianato provvede alla tenuta dell’albo provinciale delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2 .

Nell’albo sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, nonche’ i consorzi, le comunicazioni di interesse ed altre forme associative tra imprese artigiane iscritte a loro volta nell’albo, aventi per oggetto la collaborazione interaziendale.

3 .

L’albo delle imprese artigiane e’ composto di quattro sezioni, nelle quali vengono iscritte rispettivamente: a) nella prima sezione, le imprese individuali; b) nella seconda sezione, le societa’ e le cooperative; c) nella terza sezione, i consorzi e le comunioni di interesse ed altre forme associate di collaborazione interaziendale; d) nella quarta sezione, le imprese che esercitano un’attivita’ artigiana in via secondaria.

4 .

L’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane deve contenere: a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del titolare dell’impresa; b) gliestremidell’eventuale iscrizione del titolare al ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 12; c) la ragione sociale dell’impresa; d) l’esatta descrizione dell’attivita’ esercitata; e) la sede dell’impresa principale e le eventuali sedi secondarie; f) le altre attivita’ artigiane svolte contemporaneamente; g) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie; h) la continuazione dell’esercizio dell’impresa ai sensi all’articolo 3; i) la data di inizio dell’attivita’ artigianale; j) il numero di codice fiscale; k) una dichiarazione del richiedente, nel caso di societa’, di tutti i soci, attestante che nei suoi confronti non e’ stata aperta procedura concorsuale e che non risulta iscritto nel registro delle persone fallite.

5 .

L’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane e’ costitutiva.

6 .

L’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell’impresa e comporta l’applicazione nei confronti della stessa e del titolare delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.

7 .

Puo’ adoperare la denominazione di “impresa di maestro artigiano” l’impresa artigiana di cui almeno un titolare sia in possesso del diploma di maestro artigiano, o nel caso di societa’ in accomandita semplice, almeno un socio accomandatario.

Art. 5 – Domanda di iscrizione

1 .

L’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane si effettua su domanda indirizzata alla commissione provinciale dell’artigianato, contenente i dati richiesti dall’articolo 4, comma 4, da presentarsi entro quindici giorni dall’inizio dell’attivita’ aziendale al Sindaco del Comune territorialmente competente, che provvede ad inoltrarla entro i successivi trenta giorni alla commissione predetta, corredandola dello stato di famiglia del titolare e di un’attestazione sulla rispondenza dei locali dell’azienda ai requisiti richiesti a norma di legge e sull’avvenuto inizio dell’attivita’ artigianale.

2 .

Per le imprese artigiane esercitate in forma societaria o cooperativa devono essere prodotti copia autentica dell’atto costitutivo e il certificato di iscrizione nel registro delle societa’ presso il tribunale, in quanto richiesta dalle vigenti leggi.

3 .

Per l’esercizio di attivita’ soggette alle leggi di pubblica sicurezza o al possesso di concessioni o autorizzazioni amministrative, va prodotta copia autentica del relativo provvedimento.

4 .

Le autorita’ amministrative competenti rilasciano le autorizzazioni o concessioni di cui al comma 3 solo a condizione che il richiedente possa comprovare il possesso dei requisiti tecnico- professionali richiesti dalla vigente normativa.

Art. 6 – Iscrizione all’albo delle imprese artigiane

1 .

La commissione provinciale dell’artigianato verifica la completezza della domanda ed accerta la sussistenza delle caratteristiche di impresa artigiana. In caso di riscontro positivo, la commissione dispone l’iscrizione nella rispettiva sezione dell’albo delle imprese artigiane entro sessanta giorni e ne da comunicazione relativa all’interessato ed al Sindaco del Comune competente. All’Assessorato all’artigianato (in seguito denominato Assessorato competente) deve essere trasmesso almeno semestralmente un elenco delle iscrizioni, delle cancellazioni e delle variazioni nonche’ l’albo delle imprese aggiornato. Un certificato sull’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane deve essere esposto visibilmente presso la sede dell’impresa.

2 .

Qualora non sussistano i requisiti per l’iscrizione, la commissione provinciale dell’artigianato rigetta l’istanza con propria deliberazione. Di tale provvedimento, che deve essere motivato, e’ data sollecita comunicazione all’interessato e al Comune competente per territorio.

3 .

Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, senza che la commissione provinciale dell’artigianato abbia comunicato la decisione, la domanda si intende accolta a tutti gli effetti.

4 .

Contro il provvedimento di diniego della commissione provinciale dell’artigianato e’ ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. La decisione della Giunta provinciale puo’ essere impugnata davanti all’autorita’ giurisdizionale competente nei termini e modalita’ indicati nella vigente normativa.

Art. 7 – Variazione all’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane

1 .

Entro il termine di trenta giorni il titolare dell’impresa deve comunicare alla commissione provinciale dell’artigianato tutte le varizioni concernenti l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, di cui al comma 4 dell’articolo 4.

2 .

La commissione provinciale dell’artigianato, effettuati gli accertamenti all’uopo occorrenti, dispone le opportune modifiche nell’albo. Delle modifiche effettuate e’ data comunicazione al titolare dell’impresa e al Sindaco del Comune competente per territorio.

3 .

La commissione provinciale dell’artigianato nega l’iscrizione qualora non sussistano i presupposti di legge. Contro tale provvedimento di diniego l’interessato puo’ proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla relativa notifica. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6.

4 .

Ogni cinque anni la commissione provinciale dell’artigianato procede d’ufficio alla revisione dell’albo delle imprese artigiane. I sindaci sono tenuti ad effettuare i rilievi all’uopo occorrenti.

Art. 8 – Cancellazione dall’albo delle imprese artigiane

1 .

La cancellazione dell’albo delle imprese artigiane avviene su richiesta del titolare dell’impresa o d’ufficio, qualora venga a mancare uno dei requisiti per l’iscrizione.

2 .

La commissione provinciale dell’artigianato, accertato che sono venuti meno i requisiti per l’iscrizione, procede alla cancellazione e ne informa il titolare dell’impresa e il Sindaco del Comune competente per territorio.

3 .

Contro le decisioni della commissione provinciale dell’artigianato e’ ammesso ricorso alla Giunta Provinciale. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 6.

4 .

Il Sindaco del Comune competente per territorio e’ tenuto ad informare la commissione provinciale dell’artigianato in merito a tutte le variazioni intervenute e accertate nell’esercizio di un’attivita’ artigiana che possano dar luogo alla cancellazione dall’albo delle imprese artigiane.

capo III

esercizio dell’attivita’ artigiana

Art. 9 – Ambito dell’esercizio di un’attivita’ artigiana

1 .

L’ambito dell’esercizio di un’attivita’ artigiana e’ rilevabile dal relativo profilo professionale, rispettivamente dalla descrizione dell’attivita’ esercitata e dalla relativa iscrizione all’albo delle imprese artigiane.

2 .

Entro tale ambito l’esercente un’impresa artigiana puo’ in particolare: a) eseguire tutti i lavori inerenti al profilo professionale, rispettivamente alla descrizione dell’attivita’ aziendale; b) eseguire tutte le operazioni inerenti alla confezionatura e alla commercializzazione dei propri prodotti, inclusa la produzione di imballaggi, confezioni ed etichette; c) costruire macchine ed attrezzi destinati alla propria produzione; d) vendere nei locali dell’azienda oggetti di propria produzione; e) vendere nei locali di lavorazione dell’azienda, o in quelli attigui, accessori e ricambi inerenti alla propria attivita’ artigianale, purche’ quest’ultima sia prevalente.

3 .

I consorzi, le cooperative e le societa’ costituite fra imprese artigiane per la commercializzazione dei propri prodotti sono esonerati dal possesso dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio.

4 .

L’esercente un’attivita’ artigiana ha la facolta’ di eseguire quei lavori tecnicamente e professionalmente connessi con la propria attivita’, anche se esulano dai limiti della propria abilitazione, purche’ siano di modesta entita’.

5 .

Alle imprese e’ inibito adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all’artigianato, qualora non siano iscritte nell’albo di cui all’articolo 4.

Capo IV

il maestro artigiano

Art. 10 – Ammissione all’esame di maestro artigiano

1 .

L’esame di maestro artigiano verte su nozioni giuridico-economiche, teorico-professionali e pratiche inerenti all’esercizio di un’attivita’ artigiana e all’addestramento degli apprendisti. E’ ammesso all’esame di maestro artigiano colui che: a) dimostri un’esperienza professionale qualificata di almeno due anni nell’attivita’ artigiana oggetto dell’esame o in attivita’ similare maturata nel periodo successivo a quello dell’apprendistato o al conseguimento del diploma di lavorante artigiano; b) o documenti un’esperienza professionale qualificata di almeno sei anni nell’attivita’ artigiana oggetto dell’esame o in attivita’ artigiana similare. Nel considerare un’attivita’ artigiana similare ad un’altra, si tiene conto dell’omogeneita’ o similarita’ delle materie prime ed ausiliarie impiegate, dell’omogeneita’ dei rispettivi processi produttivi, ovvero del tipo dei servizi prestati.

2 .

Con provvedimento dell’Assessore competente il periodo di esperienza professionale di cui al comma 1 puo’ essere ridotto di un anno, qualora il candidato dimostri un’adeguata formazione teorico- professionale. In casi eccezionali e con relativa motivazione l’Assessore competente su parere tecnico della commissione provinciale per l’artigianato, puo’ disporre l’ammissione all’esame di maestro anche con altri requisiti professionali.

3 .

L’ammissione all’esame e’ disposta su domanda dell’interessato. La domanda deve contenere le generalita’ del richiedente ed essere corredata: a) dal certificato di residenza; b) dall’attestato di lavorante artigiano; c) dall’attestazione del superamento del periodo di esperienza professionale richiesto ovvero dal titolo di studio di cui al comma 2; d) dalla quietanza del versamento di una quota spese nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Provinciale.

4 .

La domanda di ammissione all’esame di maestro artigiano deve essere presentata all’Assessore competente. Contro il diniego di ammissione l’interessato puo’ ricorrere alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Sul ricorso la Giunta provinciale decide entro trenta giorni.

5 .

Alla parte giuridico-economica dell’esame di maestro artigiano, su richiesta possono essere ammesse le persone in possesso del diploma di lavorante artigiano, senza i requisiti di cui al comma 1, lettera b), oppure persone che possono documentare un’esperienza professionale qualificata di quattro anni.

6 .

Il diploma di maestro artigiano e’ rilasciato dall’Assessore provinciale competente in materia, previo superamento dell’esame innanzi all’apposita commissione.

Art. 11 – Contenuto e modalita’ dell’esame di maestro artigiano

1 .

L’esame di maestro e’ suddiviso in una parte giuridico- economica, una parte teorico-professionale ed una parte pratica.

2 .

La parte giuridico-economica comprende le nozioni fondamentali per la gestione di un’impresa artigiana e, in particolare, principi di economia e contabilita’ aziendale, di corrispondenza commerciale e di diritto. Tale parte puo’ essere sostenuta davanti a qualsiasi commissione esaminatrice composta a norma dell’articolo 13, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza dei candidati.

3 .

La parte teorico-professionale comprende nozioni di tecnologia, la conoscenza dei materiali, nonche’ il calcolo professionale. In alcuni casi il programma d’esame puo’ contenere inoltre il disegno professionale o altra materia teorica-professionale inerente all’attivita’.

4 .

Nel programma d’esame e’ stabilito quali materie si svolgono in forma scritta e/o orale.

5 .

La parte pratica consiste nell’esecuzione di un capo d’opera e/o di una prova di lavoro.

6 .

I programmi di esame sono emanati con provvedimento dell’Assessore competente, su proposta della commissione provinciale dell’artigianato. Tale proposta deve essere presentata non oltre il termine di novanta giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine, l’Assessore competente decide autonomamente.

7 .

Con regolamento di esecuzione la Giunta Provinciale, sentita la commissione provinciale dell’artigianato, emana ulteriori disposizioni sullo svolgimento e sull’esonero, anche parziale, dall’esame di maestro artigiano.

8 .

Analogamente al disposto di cui alla Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, l’Assessore competente puo’ istituire con proprio decreto corsi di preparazione all’esame di maestro artigiano. La vigilanza tecnica e amministrativa e’ esercitata, in deroga al disposto di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge citata, dall’Assessore competente o da un funzionario da esso delegato.

9 .

Per lo svolgimento dei corsi di preparazione in qualsiasi forma, nonche’ degli esami, sono a disposizione le scuole professionali e la loro attrezzatura interna. La relativa richiesta e’ presentata dall’ufficio provinciale per l’artigianato, oppure dall’organizzazione o dalla persona incaricata dello svolgimento, agli assessori competenti o agli ispettori per la formazione professionale, i quali rilasciano l’autorizzazione in deroga alle disposizioni della Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26.

10.

L’Assessore competente in materia puo’ determinare con proprio decreto il pagamento di una quota spese a carico dei partecipanti ai corsi di preparazione all’esame, nonche’ all’esame stesso; fino all’importo massimo di L. 500.000.

11.

L’ufficio artigianato, a mezzo di funzionario delegato, e’ autorizzato ad eseguire in economia il servizio riguardante l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilita’ civile verso terzi per i componenti delle commissioni d’esame, i candidati ed altre persone legittimamente presenti durante lo svolgimento degli esami di maestro artigiano e di specializzazione professionale.

Art. 12 – Ruolo degli artigiani qualificati

1 .

Presso la ripartizione provinciale competente in materia di artigianato e’ istituito il ruolo degli artigiani qualificati, formato da tre sezioni: a) nella prima sezione sono iscritte d’ufficio le persone in possesso del diploma di maestro artigiano; b) nella seconda sezione sono iscritte d’ufficio le persone in possesso del diploma di specializzazione professionale; c) nella terza sezione sono iscritti, su domanda, i titolari di un’impresa artigiana con almeno otto anni di attivita’, in possesso del diploma di lavorante artigiano o di altro documento comprovante la qualificazione professionale artigiana in seguito a specifico rapporto di apprendistato.

Art. 13 – commissioni di esame di maestro artigiano

1 .

Le commissioni d’esame di maestro artigiano sono nominate dall’Assessore provinciale competente in materia. Esse sono di regola distinte per i gruppi linguistici Italiano e tedesco. I candidati hanno il diritto di sostenere l’esame a loro scelta nella lingua Italiana o tedesca. Le commissioni si compongono possibilmente di membri di tale lingua. Qualora almeno cinque candidati richiedano di sostenere l’esame in lingua ladina, l’Assessore nomina apposita commissione, i cui componenti siano in maggioranza a conoscenza di tale lingua.

2 .

Le commissioni d’esame sono composte: a) da un direttore o un insegnante di scuola professionale, o un funzionario dell’Assessorato provinciale competenti in materia, quale presidente; b) da un esperto nelle materie di diritto, contabilita’, ragioneria ed economia aziendale; c) da due artigiani che siano in possesso del diploma di maestro artigiano o che esercitino o abbiano esercitato in proprio l’attivita’ artigiana oggetto dell’esame o un’attivita’ artigiana similiare, da almeno cinque anni.

3 .

La parte giuridico-economica dell’esame di maestro artigiano e di specializzazione professionale puo’ essere sostenuta innanzi ad apposite commissioni composte da un presidente e da due esperti nelle materie di diritto, contabilita’, ragioneria ed economia aziendale e da un maestro artigiano.

4 .

Per piu’ attivita’ artigiane similari puo’ essere istituita un’unica commissione d’esame.

5 .

I membri delle commissioni di esame di maestro artigiano rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati alla scadenza del mandato.

6 .

Gli artigiani componenti delle commissioni d’esame sono nominati su designazione della commissione provinciale dell’artigianato. Qualora le designazioni non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, la nomina e’ disposta direttamente dall’Assessore competente in materia, ricorrendo eventualmente anche alla nomina di insegnanti di scuole professionali in sostituzione dei componenti artigiani.

7 .

Per ciascun membro effettivo della commissione e’ nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

8 .

La commissione d’esame di maestro artigiano delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita’, prevale il voto del presidente.

9 .

Ai componenti della commissione d’esame sono corrisposte le indennita’ e il trattamento economico di missione secondo le vigenti normativa.

10.

Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da funzionari della ripartizione competente in materia, o da personale delle scuole professionali.

Capo V

commissione provinciale dell’artigianato

Art. 14 – Attribuzione della commissione provinciale dell’artigianato

1 .

Al fine di tutelare e promuovere gli interessi dell’artigianato e’ istituita presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bolzano la commissione provinciale dell’artigianato, che, quale organo della Provincia esercita in particolare le seguenti attribuzioni: a) cura la tenuta dell’albo delle imprese artigiane; b) formula pareri in ordine alle questioni concernenti l’artigianato e la formazione professionale artigiana; c) assiste le autorita’ competenti nella promozione dell’artigianato, formulando proposte, suggerimenti e pareri; d) coordina gli interessi delle singole categorie artigiane; e) stende annualmente una relazione sulla situazione dell’artigianato nella Provincia di Bolzano; f) assolve tutte le funzioni ad essa affidate dalle leggi statali e Provinciali.

Art. 15 – Organizzazione della commissione provinciale dell’artigianato

1 .

La commissione provinciale dell’artigianato e’ nominata dalla giunta provnciale ed e’ composta di ventuno membri, di cui: a) dodici imprenditori artigiani, di cui almeno la meta’ in possesso del diploma di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria piu’ rappresentative della Provincia; b) quattro lavoratori artigiani dipendenti in possesso di diploma di lavorante o di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzaioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative della Provincia; c) due direttori di scuola professionale, proposti dagli ispettori della formazione professionale; d) un funzionario dell’Assessorato competente in materia, quale esperto; e) un funzionario dell’ufficio ispettorato provinciale del lavoro, quale esperto; f) un esperto particolarmente qualificato nel settore, proposto dall’Assessore provinciale competente in materia.

2 .

Per l’esercizio di funzioni attribuite alla commissione provinciale dell’artigianato da leggi dello stato, questa e’ integrata ai sensi delle relative disposizioni.

3 .

La composizione della commisione provinciale dell’artigianato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio Provinciale. Deve essere comunque garantita la presenza del gruppo linguistico ladino.

4 .

L’Assessore competente invita per iscritto le organizzazioni sindacali di cui al primo comma ad inviare le loro designazioni. Qualora queste non provvedano nei trenta giorni successivi all’invito, la Giunta provinciale procede autonomamente alle relative nomine.

5 .

Per la validita’ delle riunioni della commissione e’ necessaria la presenza di almeno la meta’ dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

6 .

I componenti la commissione eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente a maggioranza assoluta di voti. Il presidente deve essere un imprenditore artigiano iscritto nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 12.

7 .

Funge da segretario della commissione un funzionario della Camera di Commercio.

8 .

I membri della commissione provinciale dell’artigianato rimangono in carica per l’intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.

9 .

Ai membri della commissione spettano le indennita’ e il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa. In favore del presidente e del vicepresidente della commissione la Giunta provinciale puo’ deliberare inoltre la liquidazione di un’indennita’ di carica mensile fino a un importo massimo di L. 600.000 rispettivamente L. 250.000.

10.

La commissione e’ sottoposta alla vigilanza dell’Assessore competente. In caso di omissioni o inadempienze, l’Assessore competente si sostituisce alla medesima nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In caso di persistente inerzia, la Giunta provinciale delibera lo scioglimento della commissione e provvede alla nomina di un commissario straordinario.

11.

La commissione pronviciale dell’artigianato disciplina la propria attivita’ con norme regolamentari da approvarsi dalla Giunta Provinciale.

12.

Le spese inerenti al funzionamento della commissione provinciale dell’artigianato sono a carico della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per queste spese la Giunta provinciale puo’ concedere alla Camera di Commercio un contributo annuale.

Capo VI

specializzazione professionale

Art. 16 – Esame di specializzazione professionale

1 .

L’esame di specializzazione professionale verte su nozioni giuridico-economiche e tecnico-professionali inerenti all’esercizio di un’attivita’ artigiana e all’addestramento degli apprendisti.

2 .

E’ ammesso all’esame di specializzazione professionale colui che: a) sia in possesso del diploma di lavorante artigiano o abbia terminato il periodo di apprendistato nell’attivita’ oggetto dell’esame o in attivita’ artigiana similare; b) o dimostri un’esperienza professionale qualificata di almeno tre anni nell’attivita’ artigiana oggetto dell’esame o in attivita’ artigiana similare.

3 .

L’ammissione all’esame e’ disposta su domanda dell’interessato. Tale domanda deve contenere le generalita’ del richiedente ed essere corredata: a) dal certificato di residenza; b) dall’attestazione dell’esperienza professionale di cui al comma 2; c) dall’attestato di esame di fine apprendistato;

4 .

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 10.

5 .

L’Assessore provinciale competente in materia rilascia, in caso di esito positivo dell’esame di specializzazione professionale, apposito diploma.

Art. 17 – Contenuto e modalita’ dell’esame di specializzazione professionale

1 .

L’esame di specializzazione professionale e’ suddiviso in una parte giuridico-economica e una parte teorico-professionale. La preparazione dei candidati e’ accertata mediante prove scritte e/o orali.

2 .

La parte giuridico-economica comprende nozioni di economia aziendale, di corrispondenza commerciale, di contabilita’ aziendale e di diritto.

3 .

La parte tecnico-professionale comprende tecnologia e la conoscenza dei materiali e puo’ comprendere anche il calcolo professionale e/o il disegno professionale.

4 .

Il programma di esame puo’, inoltre, prevedere l’esecuzione di una prova di lavoro, qualora cio’ sia richiesto dalla particolare natura di un’attivita’ para-artigiana.

5 .

Si applica per analogia l’articolo 11.

Art. 18 – Commissioni di esame di specializzazione professionale

1 .

Le commissioni d’esame sono composte: a) dal direttore o da un insegnante di una scuola professionale o da un funzionario dell’Assessorato provinciale competente in materia in qualita’ di presidente; b) da un esperto nelle materie di diritto, contabilita’, ragioneria ed economia aziendale; c) da due persone in possesso del diploma di specializzazione professionale per l’attivita’ oggetto dell’esame o per attivita’ similare, oppure da due artigiani che esercitino o abbiano esercitato in proprio l’attivita’ artigiana oggetto dell’esame oppure un’attivita’ artigiana similare, da almeno cinque anni.

2 .

Si applicano per analogia le disposizioni di cui all’articolo 13.

Disposizioni finali

Art. 19 – Disposizioni procedurali

1 .

In quanto non diversamente disposto, per autorita’ competente si intende l’Assessore provinciale all’artigianato. Contro i provvedimenti di questo ultimo e’ ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da presentarsi entro il termine di trenta giorni.

2 .

Nell’espletamento delle funzioni di vigilanza, ed in particolare per l’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 20, il personale dell’ufficio provinciale dell’artigianato, i membri ed il segretario della commissione provinciale dell’artigianato, nonche’ eventuali esperti designati dal presidente della commissione stessa, muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale, possono, ove necessario, accedere a proprieta’ privata o pubblica. Per l’espletamento di tali funzioni sono corrisposte agli interessati le indennita’ e il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa.

3 .

I pareri e le proposte della commissione provinciale dell’artigianato devono essere comunicati entro sessanta giorni dalla richiesta.

4 .

Qualora un’attivita’ para-artigiana libera venga definita para- artigiana vincolata, rispettivamente un’attivita’ para-artigiana vincolata venga definita artigiana, le imprese iscritte saranno trascritte nelle rispettive sezioni del registro di cui all’articolo 4 e i titolari – nel caso del passaggio di un’attivita’ para- artigiana vincolata ad attivita’ artigiana soltanto i titolari abilitati – nelle rispettive sezioni dell’albo degli artigiani. Con l’entrata in vigore dei rispettivi decreti si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 48 della Legge provinciale n. 3 del 1981.

Art. 20 – Sanzioni amministrative

1 .

Chiunque eserciti un’attivita’ artigiana senza essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa, e’ punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 1.500.000 a L. 4.500.000.

2 .

Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia dipone la chiusura dell’esercizio qualora il titolare eserciti un’attivita’ artigianale senza essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa.

3 .

Chiunque esercita un’attivita’ artigiana e non presenta entro il termine prescritto domanda d’iscrizione alla commissione provinciale dell’artigianato e’ punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da l. 500.000 a l. 1.500.000.

4 .

Chiunque presenta domanda di iscrizione, modificazione o cancellazione dall’albo delle imprese artigiane contenente dichiarazioni non veritiere, e’ punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.

5 .

L’omessa o ritardata comunicazione delle variazioni e l’omessa esposizione del certificato di iscrizione di cui all’articolo 9, comma 1, e’ punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 400.000.

6 .

Le imprese non iscritte all’albo delle imprese artigiane che si avvalgono di una ragione sociale, di un’insegna o di un marchio con riferimento ad un’attivita’ artigianale sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

7 .

Le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane per una determinata attivita’ che si avvalgono di riferimenti ad attivita’ diverse, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000.

8 .

Chiunque, nella ragione sociale, nel marchio aziendale o di fabbrica o nella corrispondenza, si serve della denominazione di “impresa di maestro artigiano” senza averne la facolta’ e’ punito con una sanzione pecuniaria amminsitrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

9 .

Chiunque non osserva la norme previste dal regolamento per il servizio di spazzatura dei camini e’ punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a lire 400.000. In caso di violazione grave e reiterata da parte dello spazzacamino, il Sindaco del Comune territorialmente competente puo’ procedere alla sospensione dell’autorizzazione fino a sei mesi, disponendo contemporaneamente la sostituzione dell’artigiano sospeso con un altro spazzacamino. Dopo ripetute sospensioni, l’autorizzazione e’ revocata. In caso di violazione grave e reiterata dell’ordinamento del servizio di spazzatura al di fuori della zona di competenza, l’Assessore provinciale competente in materia dispone per la durata suddetta la sospensione dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco o l’eventuale revoca della stessa.

10.

Le autorita’ competenti in materia di artigianato, debbono segnalare all’Assessorato provinciale competente in materia, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le violazioni di legge di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

11.

Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificata dalla Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 21 – Misure di incentivazione

1.

Possono fruire delle misure di incentivazione per investimenti nelle imprese artigiane, previste dalle leggi Provinciali, tutte le imprese artigiane iscritte in una delle quattro sezioni dell’albo delle imprese artigiane. S

2 .

Possono altresi’ fruire delle misure di incentivazione per investimenti nelle imprese artigiane, previste dalle leggi Provinciali, le persone o societa’ che intendono costituire un’impresa artigiana. In questi casi l’importo dell’incentivazione e’ liquidato ad avvenuta iscrizione dell’impresa artigiana all’albo delle imprese artigiane.

3 .

Gli interventi previsti dalle leggi Provinciali sono rivolti in via principale a: a) sostenere l’avvio di nuove imprese artigiane; b) sostenere le imprese in grado di mantenere, qualificare o incrementare l’occupazione; c) favorire i processi di innovazione tecnologica delle aziende; d) migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro e realizzare impianti di tutela dell’ambiente; e) sostenere le imprese i cui titolari possono vantare una particolare qualificazione professionale; f) sostenere le imprese artigiane situate in zone strutturalmente deboli.

4 .

Le modalita’ e i termini per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate con deliberazione della Giunta Provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 22 – Disposizioni finali

1 .

A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, cessano di avere applicazione tutte le norme Provinciali ad essa contrarie o con essa incompatibili.

2 .

Sono abrogati gli articoli dal 13 fino al 25 incluso della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, nonche’ tutte le norme incompatibili con le disposizioni della Legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30.

3 .

Gli articoli 4, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 45 e 48 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sono abrogati.

4 .

Gli articoli 3, 4, 17, 18, 19, 22 e 27 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono abrogati.

5 .

L’articolo 38 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e’ abrogato.

Art. 23 – Norme transitorie

1 .

La rispondenza e/o l’integrazione di denominazioni di attivita’ artigiana con nuove denominazioni sara’ fissata con regolamento d’esecuzione in base ad un elenco comparativo da elaborare dalla commissione provinciale dell’artigianato.

2 .

Persone che alla data di entrata in vigore della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, esercitano l’attivita’ di estetista e massaggiatore estetico, nonche’ il pedicurista in base ad una licenza sanitaria comunale, rilasciata dopo l’entrata in vigore della stessa Legge Provinciale, sono ammesse all’esame di maestro artigiano senza i requisiti previsti dall’articolo 10, qualora presentino domanda di ammissione all’esame entro un anno e sostengano successivamente l’esame stesso entro quattro anni.

3 .

La commissione provinciale dell’artigianato e’ autorizzata a rettificare, anche con effetto retroattivo, con deliberazione motivata la denominazione dell’attivita’ di imprese che alla data di entrata in vigore della Legge provinciale n. 51 del 1983 erano iscritte nel registro delle imprese artigiane oppure nel registro ditte, qualora essa non corrisponda con l’attivita’ effettivamente esercitata; la rettifica deve essere comunicata entro dieci giorni all’impresa, nonche’ all’Assessorato competente per la rispettiva annotazione nel ruolo degli artigiani qualificati.

4 .

Le imprese artigiane esercenti un’attivita’ para-artigiana iscritte nell’apposita appendice al registro delle imprese artigiane in virtu’ delle norme Provinciali precedentemente vigenti sono trascritte d’ufficio nelle rispettive sezioni dell’albo delle imprese artigiane.

5 .

Le persone iscritte alla data del 20 maggio 1987 all’albo degli artigiani di cui all’articolo 30 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall’articolo 14, comma 1, della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonche’ gli iscritti dopo tale data con provvedimento previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono trascritti d’ufficio nelle rispettive sezioni del ruolo degli artigiani qualificati.

6 .

Ai fini dell’uso della denominazione di “impresa di maestro artigiano” ai sensi del comma 7 dell’articolo 4, sono parificate ai maestri artigiani quelle persone, che alla data del 20 maggio 1987 sono iscritte alla prima sezione dell’albo degli artigiani di cui all’articolo 30 della Legge provinciale n. 3 del 1981, modificato dall’articolo 14, comma 1, della Legge provinciale n. 51 del 1983, nonche’ gli iscritti alla medesima sezione dopo tale data con provvedimento ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

7 .

Le disposizioni dell’articolo 21 si applicano anche per le domande di contributo presentate dopo il 20 maggio 1987.

Art. 24 – Ampliamento degli organici del personale

1 .

Per coprire il maggiore fabbisogno di personale derivante dall’attuazione della Legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, l’organico del ruolo amministrativo del personale provinciale e’ ampliato di un posto nella settima qualifica funzionale, cinque posti nella sesta qualifica funzionale e quattro posti nella quarta qualifica funzionale. L’organico del ruolo tecnico del personale provinciale e’ ridotto di un posto nella sesta qualifica funzionale.

Art. 25 – Disposizioni finanziarie

1 .

Per l’attuazione della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e’ autorizzata la spesa di lire 70 milioni a carico dell’esercizio finanziario 1981.

2 .

Alla copertura dell’onere indicato di comma 1 si provvede mediante l’utilizzo dell’apposito stanziamento, di corrispondente importo, previsto al capitolo 75020 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1981.

3 .

Per gli esercizi successivi lo stanziamento occorrente sara’ determinato con la Legge Finanziaria annuale.

4 .

Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dalla attuazione della Legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, valutati in lire 150 milioni per l’anno 1990 e in lire 300 milioni all’anno a partire dal1991,si provvede: a) per l’anno 1990 con riduzione di lire 150 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui al capitolo 75025 del bilancio di previsione per l’anno 1990; b) per gli anni 1991 e 1992 con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1991-1992 alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1990-1992 della Provincia.

Art. 26 – Variazioni al bilancio 1990

1 .

Nello statuto di previsione della spesa per l’anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: (omissis).