Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Ottobre 1998

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 05/01/1999
Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro

Abstract:

Con il presente decreto e’ disposto il trasferimento alle regioni del 70% del personale del ministero del lavoro e della previdenza sociale. per il personale eccedente rispetto ai fabbisogni degli enti destinatari sono previste forme di mobilita’. il personale in servizio presso le agenzie per l’impiego e’ trasferito interamente alle regioni secondo criteri di distribuzione prefissati. al personale trasferito e’ garantito il trattamento economico in godimento al momento del trasferimento ed e’ fissata la tabella di equiparazione delle qualifiche. anche le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete in dotazione alle agenzie per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, sono trasferite alle regioni.

Art. 1 – Trasferimento del personale

1 .

Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e Provinciali del lavoro (ex uffici regionali e Provinciali del lavoro e della massima occupazione) – settore politiche del lavoro, nonche’ in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo – sede di Roma e sedi decentrate, pari a 6.176 unita’, e’ ripartito tra le Regioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle variazioni intervenute a seguito delle cessazioni dal servizio, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, comma 2, e nell’ambito delle funzioni e dei compiti conferiti e delle qualifiche o aree di appartenenza.

2 .

Il personale da assumere presso gli uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al comma 1, in esito al concorso per assistenti sociali bandito nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – del 7 settembre 1990, n. 71, e quello comandato dal Ministero dei beni culturali, previa intesa tra le amministrazioni interessate, ha facolta’ di presentare domanda per il trasferimento alle Regioni, nell’ambito della percentuale di cui al citato comma 1.

3 .

La percentuale di trasferimento di cui al comma 1 puo’ variare, nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

Art. 2 – Permanenza nei ruoli del ministero

1 .

Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e Provinciali del lavoro (ex uffici regionali e Provinciali del lavoro e della massima occupazione) – settore politiche del lavoro, nonche’ in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo – sede di Roma e sedi decentrate, pari a 2.642 unita’, permane nei ruoli del Ministero in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo stato e alle qualifiche o aree di appartenenza.

2 .

Al predetto contingente si accede su domanda dei soggetti interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3 .

La percentuale di cui al comma 1 puo’ variare, nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

Art. 3 – Graduatoria regionale

1 .

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all’art. 2 del presente decreto, qualora le richieste risultino superiori o inferiori al contingente come determinato ai sensi del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di parita’ e pari opportunita’ uomo – donna, non discriminazione e tutela dei diritti delle persone handicappate, predispone una graduatoria regionale sulla base dei criteri di priorita’, rilevabili anche d’ufficio, di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto del quale costituiscono Parte Integrante e sostanziale e che recepiscono i criteri per la formazione delle graduatorie fissati dagli accordi tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le organizzazioni sindacali nazionali, stipulati il 12 febbraio 1998 per il personale inquadrato in livelli e il 19 maggio 1998 per il personale dell’area dirigenziale. A quest’ultimo si applicano i medesimi criteri professionali individuati per il personale inquadrato in livelli, di cui ai citati allegati, con esclusione dei punti 1 e 2, in quanto non compatibili.

Art. 4 – Mobilita’

1 .

Il personale che, a seguito della ripartizione di cui all’art. 1, risulti in eccedenza rispetto ai fabbisogni degli enti destinatari, e’ mantenuto in servizio prioritariamente nei ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa con gli enti interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2 .

Il personale trasferito ai sensi dell’art. 1 che, entro tre anni dalla data del trasferimento, risulti in eccedenza rispetto ai fabbisogni degli enti destinatari, previa intesa con gli enti interessati, puo’ chiedere di essere riammesso in servizio prioritariamente nei ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ove sussistano carenze di organico relative alle qualifiche o aree cui appartiene il personale interessato.

Art. 5 – Agenzie per l’impiego

1 .

Il personale in servizio presso le agenzie per l’impiego, assunto con contratto di diritto privato, pari a 484 unita’ alla data del 30 giugno 1997, e’ interamente trasferito alle Regioni, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro. Detto personale e’ cosi’ suddiviso:

  • Veneto, 28;
  • Lombardia, 44;
  • Piemonte, 35;
  • Liguria, 36;
  • Emilia-romagna, 35;
  • Toscana, 35;
  • Lazio, 43;
  • Umbria, 23;
  • Marche, 28;
  • Abruzzo, 26;
  • Molise, 18;
  • Basilicata, 26;
  • Campania, 43;
  • Puglia, 28;
  • Calabria, 36.

Art. 6 – Tabella di equiparazione

1 .

La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le Regioni ed enti locali e’ la seguente:

Allegato al file ale001543arlex.txt

2 .

Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 7 – Inserimento nei ruoli

1 .

Ai sensi della normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui e’ collocato il personale trasferito, al personale stesso e’ garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennita’ integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita’ e indennita’ di amministrazione).

2 .

Le voci retributive di cui al comma 1, o altre similari, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioniautonomie locali vigente al momento del trasferimento, sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli gia’ goduti.

3 .

Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire sono determinate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 8, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all’atto del trasferimento. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 8 – Individuazione delle risorse strumentali e finanziarie

1 .

Tenuto conto delle effettive unita’ di personale trasferito, IV i compreso quello indicato nell’art. 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con i decreti di cui all’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 469 del 1997, individua le risorse strumentali, i contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all’art. 10 dei presente decreto, nonche’ le risorse finanziarie relative all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti; determina i criteri di riparto delle risorse finanziarie e il conseguente trasferimento sulla base di quanto stabilito dall’art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo n. 469 del 1997 e dispone inoltre il trasferimento del personale e delle relative risorse strumentali alle Regioni e direttamente alle province di appartenenza del personale stesso.

2 .

Con i decreti di cui al comma 1, tenuto conto delle variazioni intervenute sui contingenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi tra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie connesse alle suddette cessazioni e dispone la loro ripartizione fra stato e Regioni secondo le medesime percentuali fissate negli articoli 2 e 1.

Art. 9 – Successione nei contratti

1 .

Ai contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all’art. 10, subentrano le Regioni, previo consenso delle parti contraenti, fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data di effettivo trasferimento, nonche’ il contenzioso in essere alla predetta data.

Art. 10 – Sistema informativo del lavoro

1 .

In attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 469 del 1997, le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete in dotazione alle agenzie per l’impiego, alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura sono trasferite alle Regioni. Sono portati a compimento i corsi di formazione all’utilizzo dei prodotti di automazione di ufficio in atto alla data del trasferimento anche nei confronti del personale trasferito.

2 .

Fermo restando che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua proprieta’ o comunque acquisito nell’ambito del sistema informativo lavoro, alle Regioni viene concesso il diritto di utilizzazione dello stesso. Le attivita’ di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con oneri a carico del proprio bilancio, secondo le direttive dell’organo tecnico di cui all’art. 11, comma 8, del citato Decreto Legislativo n. 469 del 1997. Le Regioni e gli enti locali possono provvedere autonomamente allo sviluppo di parti del sistema, nel quadro degli indirizzi generali definiti dal citato organo tecnico.

3 .

In attesa della realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione, il sistema informativo lavoro si avvale dei servizi della rete integrata inps/inail/Ministero delle finanze, restando a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i costi relativi ai canoni di abbonamento e di accesso dei nodi alla rete suddetta. Sono a carico delle Regioni tutti gli oneri dovuti per circuiti di collegamento ai nodi della rete delle strutture e degli uffici periferici.

4 .

A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e delle infrastrutture di rete, sono attribuite alle Regioni le attivita’ di manutenzione e di conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo n. 469 del 1997.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

1 .

Con i decreti di cui all’art. 8 del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la decorrenza dell’esercizio, da parte delle Regioni, delle funzioni conferite ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 469 del 1997.

2 .

Con separato provvedimento, sono ridefinite le dotazioni organiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.