CIRCOLARE 9 DICEMBRE 2003, N. 36/AG.

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: G.U.R.S.
  • Numero fonte: 56
  • Data fonte: 24/12/2003
attivita? socialmente utili - lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 4 della legge regionale 26 no vembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni - prosecuzione delle attivita? fino al 31 dicembre 2004 - progetti di utilita? collettiva, prosecuzione - art. 39, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITa? SOCIALMENTE UTILI E DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO EX ARTT.11 E 12 LEGGE REGIONALE N. 85/95 AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO AL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE ALL’UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE ALL’ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE e, p.c. ALLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE – UFFICIO DI GABINETTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL’I.N.P.S. ALL’AREA E AI SERVIZI DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L’art. 39 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, del 5 dicembre 2003, n. 53, dispone che, al fine di consentire nel corso dell’anno 2004 lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attivita socialmente utili di cui all’art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, o nelle attivita di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione puo autorizzare la prosecuzione delle attivita medesime.

1) Prosecuzione delle attivita socialmente utili

Al riguardo si ribadisce il contenuto della circolare 30 dicembre 2002, n. 26, relativamente alle tipologie dei lavoratori interessati alla prosecuzione, che sono le seguenti:

  1. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96;
  2. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n. 331/99;
  3. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
  4. lavoratori di cui all’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 2/2001, le cui attivita sono state finanziate con risorse del bilancio regionale.

Le attivita dei lavoratori predetti, in scadenza alla data del 31 dicembre 2003, possono proseguire sino al 31 dicembre 2004, fermo restando che la prosecuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione.

A tal fine gli enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) adottate in ottemperanza alla circolare assessoriale 30 dicembre 2002, n. 26, nella parte in cui si prevedeva il termine di utilizzazione al 31 dicembre 2003, al nuovo termine del 31 dicembre 2004, assumendo, altresa?, a carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri assicurativi. Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovra contenere l’elenco (in formato excel) dei lavoratori utilizzati, con l’indicazione dei dati anagrafici, l’indirizzo in cui il lavoratore risiede, nonche la qualifica o il titolo di studio di utilizzazione e dovra essere inviata:

– all’unita operativa S.C.I.C.A. sezione circoscrizionale per l’impiego ed il collocamento in agricoltura competente per territorio;

– alla sede dell’INPS territorialmente competente;

– all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – servizio V – L.S.U. e Workfare – via Impe ratore Federico n. 52 – Palermo.

L’elenco dei lavoratori dovra , altresa?, essere inviato alla casella di posta elettronica [email protected]. Gli enti che non utilizzano pia? lavoratori socialmente utili sono pregati di darne cenno. Le sezioni circoscrizionali per l’impiego, verificata la regolarita delle procedure nonche il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attivita , provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione e a trasmettere all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – servizio V – L.S.U. e Workfare – via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo, l’elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare in calce all’elenco che i lavoratori non risultano cancellati dalle attivita socialmente utili. Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati e si fa presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – servizio V – L.S.U. e Workfare – via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo, comportera l’impossibilita di comunicare all’INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non verra corrisposto da parte della competente sede INPS il relativo assegno di utilizzo.

2) Progetti di utilita collettiva

L’art. 12, comma 8, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 dispone che i progetti di utilita collettiva con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza. Con la circolare n. 16/2002/AG, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 31 maggio 2002, si disponeva che gli enti promotori di progetti di utilita collettiva, di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, potevano proseguire i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell’anno 2002 modificando le deliberazioni adottate relative all’approvazione dei progetti in parola nella parte in cui era prevista una durata temporale di dodici mesi, alla nuova durata di 24 mesi. Con la circolare n. 26/2002/AG, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 2003, in attuazione dell’art. 41 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 27 dicembre 2002, n. 59, parte I, si disponeva che “ove gli enti promotori di progetti di utilita collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, volessero proseguire per ulteriori 12 mesi i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell’anno 2003 (prima o seconda annualita ), dovranno provvedere agli adempimenti di cui alla circolare assessoriale 13 maggio 2002, n. 16”. La disposizione normativa in oggetto segnata prevede che i contratti di cui all’art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, a conclusione del periodo massimo di 3 anni previsto dalla legge n. 85/95, possono essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni, a condizione che sussistano l’interesse all’esple tamento della prestazione e la relativa copertura finanziaria a carico dell’ente finanziatore e utilizzatore nel periodo di competenza. Pertanto gli enti promotori di progetti di utilita collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 che alla scadenza del terzo anno di attivita volessero proseguire i rapporti di lavoro dovranno deliberare la conferma dei contratti gia stipulati per un ulteriore periodo di 3 anni, assumendo, altresa?, a proprio carico oltre alla quota di cui all’art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 anche i maggiori oneri derivanti dall’applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti medesimi, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Si rammenta che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, gli enti promotori potranno deliberare ulteriori elevazioni dell’impegno orario settimanale, nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali e con oneri a proprio carico. Gli enti interessati alla conferma dei contratti in parola che nel corso dell’anno 2004 concluderanno il periodo massimo di 3 anni previsto dalla legge n. 85/95 dovranno fare pervenire con ogni sollecitudine a questo Assessorato – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – servizio V – via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo:

  1. richiesta dell’accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana;
  2. atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, con cui si dichiara la sussistenza dell’interesse all’espletamento della prestazione per un ulteriore periodo di tre anni e la relativa copertura finanziaria della quota a proprio carico;
  3. elenco nominativo completo di tutti i soggetti cui va a scadere il contratto (terza annualita ) e per i quali si richiede il finanziamento;
  4. prospetto delle retribuzioni redatto sull’apposita modulistica di cui all’allegato B al decreto 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 13 giugno 1998, con l’indicazione del contratto applicato.

Per i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell’anno 2004 (prima o seconda annualita ), gli enti dovranno provvedere agli adempimenti di cui alla circolare assessoriale 13 maggio 2002, n. 16/2002/AG, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 31 maggio 2002. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la pia? scrupolosa vigilanza sulla regolarita delle predette procedure.