Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 Ottobre 1997, n. 8

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 251
  • Data fonte: 27/10/1997
Regime orario del part time.

Alcune amministrazioni hanno segnalato che l’automatica trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro puo’ arrecare disfunzioni gravi alla funzionalita’ di alcuni servizi. Cio’, soprattutto nel caso di modalita’ orarie non confacenti con le esigenze dell’amministrazione. La necessita’ di contemperare il diritto alla trasformazione del rapporto con la funzionalita’ del servizio rende opportuna un’approfondita valutazione della proposta del dipendente. Qualora, infatti, la situazione concreta dovesse comportare disfunzioni al servizio, non risolvibili durante la fase del differimento (che puo’ essere disposto in caso di grave pregiudizio al servizio), si ritiene che l’amministrazione possa immediatamente respingere la proposta di articolazione dell’orario avanzata dal dipendente. Nei casi suindicati, sara’ opportuno far presenti le particolari esigenze che si frappongono all’accettazione, sic et simpliciter, del regime orario proposto dal dipendente, e che permangono anche dopo la fase del differimento, avente lo scopo di apprestare adeguati accorgimenti organizzativi. In attesa che questo aspetto sia regolato dalla contrattazione collettiva, sara’ comunque cura delle amministrazioni adottare comportamenti tali da non vanificare il diritto del dipendente con controproposte che rendano non piu’ utile e rispondente alle necessita’ personali il ricorso al part time. In altri termini, andra’ favorita l’individuazione consensuale dell’articolazione della prestazione lavorativa, secondo criteri che contemperino l’effettivo esercizio del diritto con la salvaguardia delle esigenze funzionali dell’amministrazione. Naturalmente, qualsiasi adattamento delle modalita’ proposte dal dipendente dovra’ rispondere a espresse e motivate valutazioni di ordine generale, che rispettino anche di assoluta imparzialita’. Sara’ opportuno, in questa prospettiva, comunicare preventivamente la casistica che puo’ dar luogo all’adattamento del regime orario, fermo restando che la quantita’ della prestazione, cioe’ la scelta della percentuale di riduzione della stessa rispetto all’orario ordinario proviene dal dipendente (fermo restando l’unico limite, previsto dai contratti collettivi, riguardante la quantita’ minima della prestazione, che non puo’ scendere sotto al 30% del tempo pieno) essendo un elemento essenziale dell’opzione, da cui derivano precise conseguenze, quale quella di poter svolgere una seconda attivita’ lavorativa. Cio’ anche al fine di mettere il dipendente in condizione di esercitare eventualmente i mezzi di tutela che l’ordinamento mette a sua disposizione.