Legge provinciale 30 Novembre 1990, n. 59

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 5
  • Data fonte: 26/01/1991
Circolare 30 novembre 1990, n. 59.

Ai sindaci dei comuni della Sicilia al presidente della commissione regionale per l’artigianato ai presidenti delle commissioni Provinciali per l’artigianato e, p.c. All’Assessorato degli enti locali

Si ritiene opportuno fornire chiarimenti sull’applicazione della legge in oggetto, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi nell’applicazione della norma:

  • Richiamando l’art. 13 della citata legge n. 1/1990, nelle more che la Regione emani le norme di programmazione previste dall’art. 5 della legge stessa, il regime transitorio ila applicarsi sotto condizioni di compatibilita’ e’ quello previsto dalle leggi n. 161/63, n. 1142170, n. 735/84 e Legge regionale n. 3/86. In base a cio’ si riconferma la precedente competenza delle commissioni Provinciali per l’artigianato in merito alla verifica ed all’accertamento della sussistenza dei requisiti di qualificazione, limitandosi ad accertare la rilevanza giuridica della documentazione esibita o dei fatti rilevati in modo da fornire una certificazione utile per il rilascio della autorizzazione comunale;
  • Detta autorizzazione dovra’ essere rilasciata dalle amministrazioni comunali, previe le ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente;
  • Assume, inoltre, particolare rilevanza la espressa previsione normativa contenuta al 5 comma dell’art. 8 della piu’ volte citata legge n. 1/90, in base alla quale risulta conseguita la qualificazione professionale di estetista dai soggetti che al 19 gennaio 1990 erano in possesso di attestati o diplomi conseguiti a seguito di frequenza a corsi di scuole professionali. Si ricorda che tale qualificazione professionale consegue tuttavia solo dalla frequenza a corsi riconosciuti dallo stato e dalle Regioni. Si fa, infine, presente che la predisposizione dei suddetti chiarimenti si e’ resa indispensabile nelle more dell’adozione dell’atto legislativo regionale che regolera’ la materia, attualmente allo studio.