Circolare 24 luglio 2009

  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 37
  • Data fonte: 07/08/2009
Tirocini formativi e di orientamento - soggetti ospitanti - Art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 - Art. 51, legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 - Indirizzo applicativo ed interpretativo

Thesaurus: Diritti formativi

Pervengono numerosi quesiti in merito alla possibilità da parte di datori di lavoro pubblici di ospitare soggetti in work esperience, anche alla luce di programmazioni in corso di politiche attive del lavoro.

Dette attività si sostanziano in iniziative orientative, formative e di work esperience, infatti, finalizzate a sostenere l’occupabilità di inoccupati e disoccupati dell’isola e/o a favorire, conseguentemente, l’inclusione sociale, attraverso percorsi integrati (orientamento – formazione – esperienza in impresa) comprensivi, pertanto, di tirocinio formativo presso l’impresa ospitante.

Tali work esperience sono, infatti, riconducibili ai tirocini formativi assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e, di conseguenza, al decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142.

Si ravvisa, pertanto, la necessità, per fugare ogni perplessità circa il possibile determinarsi di future situazioni di precariato, di fissare apposito indirizzo applicativo in conformità con la normativa regionale vigente.

Si ritiene, infatti, indispensabile delimitare con sufficiente chiarezza l’ambito applicativo delle previsioni sopra cennate, facendo espresso rinvio a quanto disposto dall’art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (“tirocini formativi e di orientamento”), con particolare riguardo all’ultimo periodo del primo comma (…”Gli interventi di cui al presente comma sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati”…).

In proposito la circolare assessoriale 28 novembre 2002, n. 22 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 57 del 13 dicembre 2002), dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, recante direttive per la promozione, gestione e valutazione nella Regione siciliana dei tirocini formativi e di orientamento ex art. 18 della legge n. 196/97, chiarisce la portata della disposizione regionale sopra richiamata, precisando (cfr. par. 5.2) che “…tutti gli interventi di cui alla lett. d), del comma 1, dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ivi compresi i tirocini formativi e di orientamento, sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.

Presso i datori di lavoro pubblici – ad avviso dello scrivente Assessorato – sono, pertanto, attivabili soltanto esperienze limitate nel tempo e che siano parte integrante e modulare di attività formative strutturate e che non prevedano l’erogazione di borse formative ovvero di assegni di studio…”.

Il coinvolgimento, pertanto, di enti locali, che istituzionalmente curano gli interessi del proprio territorio e della propria comunità, non potrà comportare lo svolgimento dei tirocini presso la propria struttura, ma andrà limitato a favorire lo sviluppo, anche economico, quale condizione necessaria per conseguire il successo delle imprese di ogni dimensione, e, quindi, per sostenere l’ingresso nel mercato del lavoro locale della popolazione inoccupata o disoccupata, anche ai fini dell’individuazione delle aree territoriali di riferimento.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sarà diffusa e resa consultabile nel sito internet dell’Assessorato regionale del lavoro (www.regione.sicilia.it/lavoro).