Deliberazione amministrativa 17 giugno 2008, n. 93

  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 62
  • Data fonte: 03/07/2008
Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella regione Marche per l?anno accademico 2008/2009 - Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 articolo 4.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) che detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

L’articolo 3, comma 2, pone in capo alle Regioni gli interventi volti a rimuovere detti ostacoli per l’attuazione del diritto allo studio universitario; visto il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che rende l’ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo Stato la competenza della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni.

Al momento lo Stato non ha disciplinato tali livelli minimi essenziali delle prestazioni;

vista la l.r. 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario” che prevede:

a) all’articolo 4 che il piano annuale degli interventi degli ERSU venga approvato dall’Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, per l’anno successivo, sentita la Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario;

b) all’articolo 42, che la tassa versata dagli studenti all’atto dell’iscrizione alle singole Università sia da queste ultime riversata all’ERSU corrispondente per le finalità di cui all’articolo 3, comma 23, della legge 549/1995;

vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 32 “Modifiche alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38: Riordino in materia di diritto allo studio universitario”;

visto il d.p.c.m. 9 aprile 2001, avente ad oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” ed il d.p.c.m. 30 aprile 1997;

visto il decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” che prevede la riforma degli ordinamenti didattici concernente un primo livello di studi attraverso il quale si addiviene al conseguimento della “laurea”; un secondo livello con il conseguimento della “laurea specialistica”; un terzo livello per il conseguimento del “dottorato di ricerca” o della “specializzazione” ed i master di primo e secondo livello;

visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 riguardante l’equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei di cui al d.m. 509/1999; vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 268 e in particolare l’articolo 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento oggetto del decreto 509/1999;

visto che lo stesso articolo 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 390/1991 e successive modificazioni;

vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei corsi di dottorato di ricerca; vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

visto il d.m. 10 gennaio 2002, n. 38 “Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127” ed in particolare l’articolo 1, comma 2, che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio equipollenti ai diplomi di laurea in scienze della mediazione linguistica;

visto l’articolo 6, comma 4, del citato d.m. 38/2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni;

vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che definisce lo “status” dello studente straniero; visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 394/1999, che disciplinano l’accesso degli studenti stranieri alle università;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (ISEE) e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la legge 28 gennaio 1999, n. 17 che disciplinano l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap;

visto il decreto MUR del 29 gennaio 2008 che determina l’adeguamento dei limiti massimi dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dei limiti massimi dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE), previsti all’articolo 5, comma 9, del d.p.c.m. 9 aprile 2001, con riferimento alla variazione dell’indice ISTAT dell’1,7 per cento in aumento rispetto all’anno accademico precedente, determinando i limiti massimi dell’ISEE stabiliti tra i 13.919,31 ed i 18.559,08 euro e dell’ISPE tra i 24.358,80 ed i 31.318,45 euro;

visto il decreto MUR del 29 gennaio 2008 che determina l’adeguamento ISTAT dell’1,7 per cento sugli importi minimi delle borse di studio rispetto a quelli fissati per l’anno accademico precedente;

ritenuta la necessità di confermare i criteri e gli indirizzi dell’anno accademico 2007/2008 per la gestione dei prestiti fiduciari e del relativo fondo di garanzia anche per l’anno accademico 2008/2009;

vista la proposta della Giunta regionale; tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario sulla proposta di piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche per l’anno accademico 2008/2009;

visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio istruzione, formazione e lavoro, nonché l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l’allegato piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella regione Marche per l’anno accademico 2008/2009, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “l’Assemblea legislativa regionale approva”.