Deliberazione Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 30 luglio 2009, n. 20

  • Regione: Liguria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 41
  • Data fonte: 14/10/2009
Programma triennale degli interventi in materia di artigianato 2009-2011 ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Thesaurus: Contributi finanziari

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato) ed, in particolare:

– l’articolo 41 che fissa le modalità e la competenza della Giunta a proporre al Consiglio regionale- Assemblea legislativa, per l’approvazione, il Programma triennale degli interventi in materia di artigianato;

– l’articolo 42 che stabilisce i contenuti del Programma stesso;

Viste le risultanze dell’attività dell’Osservatorio regionale dell’artigianato;

Considerato che in data 8 aprile 2009 sono state convocate e sentite, per la presentazione dello schema del Programma triennale per l’Artigianato relativo agli anni 2009-2011, come previsto dall’articolo 41, commi 1 e 2, della l.r. 3/2003, l’Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria (Unioncamere), la Commissione regionale per l’artigianato, le organizzazioni regionali rappresentative degli imprenditori artigianali;

Considerato inoltre che le osservazioni pervenute al Settore di Giunta competente, da parte dall’Unione regionale delle Camere di commercio, dalla Commissione regionale per l’artigianato e dalle Organizzazioni regionali rappresentative degli imprenditori artigiani, sullo schema di Programma triennale degli interventi in materia di artigianato, sono state oggetto di valutazione e opportuna considerazione nella stesura definitiva del Programma stesso;

Vista la legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (Norme sulle procedure di programmazione) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 8 (Strumento della valutazione di efficacia);

Richiamati gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 1996, n. 1300, integrata con deliberazione 28 ottobre 1997, n. 4319, secondo cui il Programma di cui trattasi rientra tra gli atti di programmazione da sottoporre all’esame della Giunta regionale in seduta ordinaria soggetti a scheda di valutazione;

Preso atto dei contenuti della scheda di valutazione del Nucleo regionale valutazione investimenti pubblici predisposta allo scopo in data 3 giugno 2009 sulla base dello schema di Programma triennale degli interventi in materia di artigianato datato maggio 2009, nella quale si propone l’approvazione del Programma allegato al presente atto;

Ritenuto meritevole di approvazione il Programma triennale degli interventi in materia di artigianato per gli anni 2009-2011 di cui agli articoli 41 e 42 della l.r. 3/2003, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 12 giugno 2009 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 27 luglio 2009;

Ritenuto di accogliere l’emendamento presentato in sede di discussione in aula;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato) il Programma triennale degli interventi in materia di artigianato per gli anni 2009-2011, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

Allegato