Deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2010, n. 1072

  • Regione: P.A. di Bolzano
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 26
  • Data fonte: 29/06/2010
Autorizzazione ad un progetto pilota per l?inserimento di persone disabili iscritte nelle liste tenute dall?ufficio servizio lavoro provinciale

Deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2010, n. 1072 

Autorizzazione ad un progetto pilota per l’inserimento di persone disabili iscritte nelle liste tenute dall’ufficio servizio lavoro provinciale
 
In seguito al piano di riduzione dei posti previsto dalla legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 sono stati cancellati molti posti nella pianta organica della Provincia Autonoma di Bolzano. Una parte di essi corrispondeva alle qualifiche per l’accesso alle quali è necessaria la sola scuola dell’obbligo.
 
E’ noto come nella gran parte dei casi le persone disabili iscritte nelle apposite liste di cui alla legge nazionale 12 marzo 1999, n. 68 e alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (in materia di assunzioni di persone disabili), a motivo dell’handicap subentrato, sono in possesso proprio ed unicamente di tali requisiti. Anche la tipologia delle mansioni di diversi profili inseriti nelle prime qualifiche si adatta bene alle richieste di lavoro che in concreto pervengono dai disabili o dalle loro famiglie.
 
Molte persone sono inoltre già inserite in specifici progetti di inserimento lavorativo presso strutture provinciali, dove si sono ambientate, col passare del tempo, ed hanno trovato le condizioni ideali per uno sviluppo professionale protetto ed equilibrato, ritrovando la fiducia in sé stesse, la motivazione e producendo un surplus economico.
 
In tutti questi casi la necessità e l’opportunità di dare una chance di lavoro duraturo a queste persone si scontra con la mancanza di posti adatti nei corrispondenti profili e nella difficoltà, per le richieste di sempre maggiore efficienza produttiva, di collocare realmente le persone, che spesso hanno bisogno di ritmi particolari di lavoro.
 
L’unica soluzione percorribile, in questo contesto, risulta essere quella di prevedere e finanziare nell’ambito di un progetto pilota l’insermento di una ventina di persone nelle situazioni previste dalla normativa sul collocamento obbligatorio delle persone disabili.
 
Tali inserimenti hanno la peculiarità di venire proposti alle strutture provinciali e-sclusivamente in caso di comprovata necessità, di riguardare esclusivamente persone disabili appartenenti alle categorie citate sopra e di essere realizzati mediante contratti a tempo indeterminato, come peraltro previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Nel momento in cui le condizioni non fossero più  presenti (per dimissioni, per trasferimenti ecc.), la struttura di assegnazione perde il diritto di avere in forza un dipendente appartenente alle categorie protette (disabili) mediante la presente procedura.
 
In questo modo si raggiungono diversi obiettivi virtuosi da più punti di vista:
·        Si contribuisce all’impiego di personale con difficoltà di collocamento in un momento particolarmente difficile della congiuntura economica mondiale;
·        Si riduce il carico sociale poiché le persone diventano anche economicamente autosufficienti, riservando le risorse di sostegno a persone in più gravi condizioni;
·        Si ammortizzano inoltre anche i costi assistenziali, attraverso l’assunzione di persone disabili a cui viene pagata la residua abilità lavorativa e compensata la parte non produttiva e si recuperano comunque gli oneri sociali attraverso il sistema contributivo e di tassazione;
·        Si favorisce l’inserimento sociale di persone altrimenti costrette a rimanere marginali nella vita economica del paese;
·        Si forniscono risorse aggiuntive ai settori che siano in grado di provare la necessità di un aumento di personale impossibile secondo le regole ordinarie;
·        Si contribuisce a raggiungere gli obiettivi della normativa sull’impiego delle categorie protette, tendendo alla copertura completa della quota d’obbligo;
·        Le assunzioni così effettuate sono vincolate alla persona disabile assunta, che deve appartenere alle categorie protette in base alla normativa citata: si evita così un utilizzo improprio del presente progetto da parte delle strutture organizzative;
·        Si sensibilizzano i dirigenti al riconoscimento dell’effettiva capacità lavorativa della persona disabile, contribuendo al superamento di un ostacolo culturale all’integrazione.
 
La legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 (“riforma dell’ordinamento del personale della provincia”), all’art. 10 comma 2 recita: “l’assunzione di personale, anche incaricato o non di ruolo, è sempre subordinata alla verifica della copertura finanziaria, costituita di norma dalla dotazione organica”.
 
Verificato che tale copertura finanziaria sull’unità previsionale di base 02100 (capitolo di spesa 02100.00) è – per l’anno 2010, a decorrere dal 1.7.2010 – ampiamente sufficiente alla copertura dei circa 25 lavoratori aggiuntivi previsti nel progetto pilota di cui alla presente delibera; tutto ciò premesso, la Giunta provinciale, sentito il relatore, ad unanimità di voti, legalmente espressi,
 
delibera
1. di approvare l’inserimento di personale da assumersi nell’ambito di un progetto pilota con contratti a tempo indeterminato stipulati esclusivamente con persone disabili aventi i requisiti per l’assunzione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, iscritte nelle liste tenute dall’ufficio servizio lavoro provinciale.
2. Tali inserimenti sono limitati alla misura massima dello 0,3% (zerovirgolatre percento, corrispondente a circa 25 persone/anno) del personale in servizio, calcolato secondo le disposizioni della legge 68/1999, escludendo il personale non computabile per la determinazione della quota d’obbligo riservata ai disabili. E’ possibile l’assunzione di personale in profili fino alla V qualifica funzionale compresa.
3. E’ approvato l’allegato con i criteri e le modalità per l’applicazione presso la Provincia del piano assunzioni di cui alla presente delibera. Tale allegato forma parte integrante della presente deliberazione.  
4. La previsione della spesa per il personale da effettuare annualmente tiene conto degli effetti della presente delibera. Per l’anno 2010 la spesa trova copertura con lo stanziamento autorizzato nell’unità previsionale di base (capitolo di spesa 02100.00) che presenta la necessaria disponibilità. L’onere per gli anni successivi sarà determinato dalla legge finanziaria annuale.
 
 
Allegato
 
Criteri e modalità per l’inserimento aggiuntivo
di persone disabili nell’ambito
dell’amministrazione provinciale
 
E’ possibile, nel senso di cui alle premesse alla presente delibera, l’inserimento al lavoro esclusivamente di persone disabili aventi i requisiti per l’assunzione obbligatoria ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68, iscritte nelle liste tenute dall’ufficio servizio lavoro provinciale. Tali inserimenti avvengono mediante contratti a tempo indeterminato. Il direttore della Ripartizione Personale coordina le varie fasi della procedura.
 
Tali inserimenti sono limitati alla misura massima dello 0,3% (zerovirgolatre percento, corrispondente a circa 25 persone/anno) del personale in servizio, calcolato secondo le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, escludendo il personale non computabile per la determinazione della quota d’obbligo riservata ai disabili. Questo personale, comunque, fa parte ad ogni effetto del personale in servizio ed i posti così coperti sono computati nella quota d’obbligo riservata alle persone disabili nell’amministrazione provinciale.
 
La Ripartizione Personale può individuare specifici profili professionali compatibili con il target destinatario del programma di assunzione, in accordo con le strutture provinciali interessate. E’ possibile l’assunzione di personale in profili fino alla V qualifica funzionale compresa. Personale aggiuntivo con le caratteristiche citate può essere assegnato in soprannumero alle strutture provinciali esclusivamente in caso di comprovata necessità, sulla base di apposite motivate richieste dai competenti direttori di ripartizione che ne assumono piena responsabilità. Tali richieste sono di regola verificate da parte dell’ufficio organizzazione, competente per l’analisi e il fabbisogno di personale. Nelle richieste di risorse umane devono essere descritte le mansioni da svolgere, il profilo professionale relativo e deve essere inoltre designato un dipendente di riferimento per la persona da assumere (tutor), che dovrà assisterla, ove opportuno, nelle fasi di lavoro. Nel caso di rifiuto, da parte della struttura provinciale, dell’assegnazione effettuata mediante la presente procedura, non sarà possibile alla struttura richiedente ottenere altri posti o conferire incarichi in qualsiasi modo. Degli inserimenti ai sensi della presente delibera è tenuta apposita contabilità ai fini del rispetto del limite sopra indicato.
 
Tali inserimenti possono essere effettuati, anche a part-time, esclusivamente con persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e sono da considerarsi esclusi dal blocco delle assunzioni (patto di stabilità) o dalla quota dei posti da ridurre. Qualora le condizioni necessarie non fossero più presenti – per dimissioni, per trasferimenti ecc. – la struttura di assegnazione perde il diritto di avere in forza un dipendente appartenente alle categorie protette (disabili) mediante la presente procedura, salvo sia possibile l’assunzione, entro 60 giorni, di personale avente le medesime caratteristiche ed in permanenza della necessità di copertura delle funzioni e compiti esercitate dalla persona dimessa o trasferita.
 
Poiché in molti casi l’ambiente di lavoro ha importanza fondamentale per l’inserimento nonché la buona collaborazione della persona assunta, la sede di servizio di personale non può di regola variare. Questo soprattutto nei casi di personale assunto dopo essere stato in una determinata struttura in base ad una convenzione di affidamento. Per ogni richiesta di variazione di sede va sentita previamente la Ripartizione personale.
 
L’ufficio servizio lavoro, in caso di situazioni di particolare criticità richiedenti personale esperto, offre assistenza e supporto agli uffici provinciali che impiegano persone disabili in base alla presente delibera nell’interesse di un migliore impiego e soddisfazione del personale e della struttura stessa.
 
Le assunzioni di cui alla presente delibera sono considerate parificate, agli effetti della loro approvazione, a quelle che – per gli altri enti pubblici – sono comprese nelle convenzioni di cui al punto 17 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale 18 giugno 2001, n. 1994 (criteri per la stipula di programmi d’assunzione per la copertura della quota d’obbligo) e che per la   Provincia si considerano conseguentemente far parte del programma di assunzioni di cui al D.P.P. 30 maggio 2003, n. 20, art. 30 comma 4. Ciò nei limiti previsti da tali disposizioni e dando la preferenza al personale che già si trovi nell’ambito di una convenzione di affidamento presso strutture provinciali, sempreché sia idoneo e possieda i requisiti previsti dai contratti collettivi vigenti. In tali casi, pertanto, è possibile l’assunzione nominativa.
 
Ad eccezione della prima applicazione delle presenti disposizioni, nella stipula di tali convenzioni gli uffici provinciali preposti sono tenuti di regola al rispetto della posizione degli aventi diritto nella apposita graduatoria tenuta dall’ufficio servizio lavoro provinciale. Le assunzioni da effettuare possono comunque essere per chiamata numerica, sempre ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche prima del raggiungimento del limite previsto dalle disposizioni sopra citate per le possibilità di chiamata nominativa.
Chi non fosse iscritto alle liste del personale interessato tenute dall’ufficio servizio lavoro provinciale ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 non può accedere alle assunzioni previste ai sensi della presente delibera: ciò infatti contrasterebbe con lo scopo stesso del provvedimento, che è
quello di creare nuove occasioni di impiego per categorie di persone in vario modo svantaggiate nel trovare un posto di lavoro. Non si tratta pertanto di occasioni di progressione nella carriera, per la quale rimangono in essere le procedure già in vigore.
La Ripartizione personale, sentito nei casi previsti il parere dell’ufficio organizzazione, valuta definitivamente la richiesta e se accolta, procede con le necessarie ulteriori fasi per l’assunzione, compresi i contatti con l’ufficio servizio lavoro o altri uffici provinciali coinvolti. Se presso le strutture provinciali ove è impiegato personale assunto ai sensi della presente delibera si rendessero vacanti dei posti, questi ultimi devono essere presi prioritariamente in considerazione per la loro copertura da parte del suddetto personale.
Se opportuno o necessario è possibile che il personale già assunto con le presenti modalità o già selezionato per una futura assunzione sia ammesso alla frequenza di corsi di formazione concernenti le attività lavorative.