Decreto 1 luglio 2008

  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 161
  • Data fonte: 11/07/2008
Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, il comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera a);

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si e’ provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l’art. 39, comma 5, cosi’ come sostituito dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2008-2009, riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione del fabbisogno nazionale, relativo alle varie professioni sanitarie per l’anno accademico 2008- 2009, effettuata dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell’art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

Vista l’offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all’art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;

Viste le considerazioni espresse dal tavolo tecnico istituito con decreto 25 febbraio 2008 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell’Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facolta’ di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini veterinari italiani;

Ritenuto di accogliere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la necessita’ di correlare l’offerta potenziale formativa per ciascuna figura professionale, al fabbisogno sanitario a livello nazionale;

Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’offerta potenziale formativa definita da ciascuna Universita’ qualora risulti complessivamente, al di sotto del fabbisogno professionale;

Ritenuto invece di definire in riduzione l’offerta potenziale formativa qualora risulti complessivamente al di sopra del fabbisogno professionale riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l’anno accademico 2008/2009 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le universita’; Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all’anno accademico 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e’ determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all’estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Allegato 1

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna universita’ dispone l’ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna universita’ dispone l’ammissione degli studenti non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 16 maggio 2008.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 2