Sentenza 20 – 28 luglio 2010, n.285

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 31
  • Data fonte: 04/08/2010
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro e previdenza - Indennità di maternità - Diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità - Mancata previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra padre e madre liberi professionisti nonchè tra padri lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti - Mero richiamo del rimettente alle argomentazioni prospettate dalle parti nel processo principale - Inidoneità dell'ordinanza di rimessione a consentire alla Corte la verifica del requisito della rilevanza della questione - Inammissibilità. - D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 70. - Costituzione, artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31. Lavoro e previdenza - Indennità di maternità - Diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità - Mancata previsione - Ritenuta disparità di trattamento fra i genitori, con conseguente limitazione della tutela del preminente interesse del minore - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 70. - Costituzione, artt. 3, 29 e 31. (010C0653)

Thesaurus: Politiche sociali, Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di  tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primocomma, e 31 della Costituzione. Dichiara, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata  dalla  Corte d’appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione. 

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