Sentenza 20 – 28 aprile 2011, n.155

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 19
  • Data fonte: 04/05/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Prosecuzione, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali nonchè dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione - Contrasto con la disciplina statale di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica che prevede la sanzione della revoca di diritto degli incarichi dirigenziali nei confronti degli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10. - Costituzione, 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, commi 19 e 21; (Costituzione artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, 7, comma 6, e 36). (011C0286)

Thesaurus: Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione). 

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