Deliberazione CIPE 20 Dicembre 1994, n. 863

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 71
  • Data fonte: 25/03/1995
Integrazione alla deliberazione 16 marzo 1994 concernente la definizione delle direttive per l'utilizzo delle sovvenzioni globali finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionali.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Delibera

1. Le sovvenzioni globali costituiscono una delle forme di intervento – ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/93 – per l’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell’Unione europea, assegnate alle Regioni dell’obiettivo 1 dal quadro comunitario di sostegno ed a quelle degli obiettivi 2 e 5b dai rispettivi documenti unici di programmazione. Dette sovvenzioni possono essere utilizzate tanto per azioni a carattere multi-regionale quanto per azioni di interesse di singole Regioni. Per assicurare una flessibile e tempestiva utilizzazione delle risorse, la gestione delle sovvenzioni globali e’ affidata ad organismi intermediari che, dotati della necessaria solvibilita’ finanziaria e di adeguata capacita’ amministrativa, devono essere presenti o rappresentati nelle Regioni interessate ed essere investiti da compiti di interesse pubblico. Le sovvenzioni globali sono di norma utilizzate per l’erogazione di servizi reali e la concessione di aiuti agli investimenti alle piccole e medie imprese come individuate dalla disciplina comunitaria (92/c – 213/02) del 20 maggio 1992 e per la realizzazione di infrastrutture di limitate dimensioni, preferenzialmente nel quadro di iniziative destinate allo sviluppo locale.

2. Entro un mese dall’approvazione del quadro comunitario di sostegno dell’obiettivo 1, o dei documenti unici di programmazione con riferimento agli obiettivi 2 e 5b, il Ministero del bilancio e della programmazione economica attiva le amministrazioni interessate per territorio e settore a formulare, entro tre mesi, proposte per specificare ulteriormente gli obiettivi, con riferimento a specifici assi prioritari di intervento, che si intende conseguire attraverso l’attuazione delle sovvenzioni globali. Tali proposte potranno indicare le soglie dimensionali minime di ciascuna sovvenzione globale in termini di contributo comunitario, con riferimento ai diversi fondi strutturali ed ai singoli assi prioritari di intervento. Entro i successivi due mesi, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministero del tesoro, informata la commissione europea, emana apposite direttive da adottare con deliberazione del CIPE assunta si sensi della legge n. 183/1987, che, tenendo conto delle compatibilita’ finanziarie del quadro comunitario di sostegno e dei documenti unici di programmazione, stabiliscono obiettivi, criteri, soglie dimensionali e termini temporali per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti intermediari. Le procedure di cui sopra non si applicano nel caso di sovvenzioni globali per le Regioni degli obiettivi 2 e 5b per le quali siano gia’ stati individuati gli organismi intermediari nei documenti unici di programmazione approvati dalla commissione europea. In casi eccezionali o per le aree di crisi per le quali siano stati destinati appositi fondi nel quadro comunitario di sostegno (1994-1999) per le Regioni dell’obiettivo 1, la procedura di cui sopra puo’ essere sostituita con una determinazione unitaria che stabilisca obiettivi, criteri, soglie dimensionali e termini temporali di presentazione delle proposte; tale determinazione sara’ assunta in apposite riunioni di coordinamento come indicato dal successivo punto 7.

3. L’amministrazione di settore – sentite le Regioni per quanto di competenza – o l’amministrazione interessata per territorio, provvede a selezionare le proposte ricevute, tenendo conto della solvibilita’ finanziaria e della capacita’ amministrativa dell’organismo intermediario. La stessa amministrazione, d’intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica – nonche’ con il Ministero del tesoro laddove sia previsto il concorso con risorse collegate al bilancio dello stato, esamina tali proposte in base alla rispondenza agli obiettivi indicati, alla disponibilita’ di risorse aggiuntive rispetto a quelle comunitarie, agli apporti dei soggetti beneficiari ed alla congruita’ degli interventi.

4. Le proposte di sovvenzione globale possono essere presentate da parte di piu’ soggetti intermediari, coordinati tra loro. A tal fine, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con le amministrazioni di cui ai punti precedenti, puo’ richiedere di organizzare e coordinare le proposte presentate da piu’ soggetti intermediari ad un organismo avente finalita’ compatibili con la missione pubblica ad esso assegnata e competenza operativa nelle aree interessate agli obiettivi 1, 2 e 5b.

5. Le proposte, come sopra definite, vengono trasmesse alla Commissione Europea da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica che cura anche la trasmissione delle relative domande di pagamento.

6. Per l’attuazione delle sovvenzioni globali, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con le amministrazioni di cui sopra, provvede a stipulare con gli organismi intermediari appositi disciplinari he regolamenteranno: i criteri per la individuazione dei beneficiari finali e per l’erogazione dei finanziamenti con le risorse della sovvenzione globale; le regole per la verifica di congruita’ del costo dei servizi resi nell’ambito della sovvenzione globale; le garanzie fornite all’amministrazione pubblica nazionale competente da parte dell’organismo intermediario; la facolta’ del Ministero del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni gia’ citate, di proporre alla Commissione Europea la revoca totale o parziale delle risorse destinate alla sovvenzione globale in caso di inadempienze o ritardi nell’attuazione da parte dell’organismo intermediario; le regole e le modalita’ di controllo da parte dell’amministrazione competente per settore o per territorio; le informazioni che dovranno essere fornite al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro o ai soggetti da questi indicati al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione della sovvenzione globale. Disciplinari possono essere sottoscritti anche dalla Commissione Europea ed, in tal caso, costituiscono Parte Integrante delle convenzioni stipulate da questa con gli organismi intermediari.

7. Ai fini del massimo contenimento dei tempi necessari all’attuazione delle decisioni per la selezione e l’attivazione delle sovvenzioni globali, le determinazioni di cui al precedente punto 6 e le decisioni relative a quanto indicato ai punti 2, ultimo comma, 3 e 4 vengono assunte nel corso di apposite riunioni di coordinamento tra le amministrazioni interessate, indette dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, sulla base di procedure che verranno definite dal medesimo, d’intesa con il Ministero del tesoro.