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- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Data fonte: 24/07/1977
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. omissis
Capo V
istruzione artigiana e professionale
Art. 35 – Istruzione artigiana e professionale
Le funzioni amministrative relative alla materia “artigiana e professionale” concernono i servizi e le attivita’ destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all’orientamento professionale, per qualsiasi attivita’ professionale e per qualsiasi finalita’, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attivita’ produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria; la vigilanza sull’attivita’ privata di istruzione artigiana e professionale.
Art. 36 – Specificazione
Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attivita’ relative all’organizzazione dei corsi degli informatori socioeconomici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all’aggiornamento del personale impiegato nell’attivita’ di formazione professionale di cui all’art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazoni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni; all’orientamento professionale svolto dall’ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390 e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone. Resta ferma la competenza dell’amministrazione centrale relativa all’assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle refgioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.
Art. omissis
Art. 39 – Consorzi per l’istruzione tecnica
I consorzi per l’istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni e il personale sono trasferiti alle Regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.