DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 1994

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 92
  • Data fonte: 21/04/1994
Disciplina dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca.

Abstract:

Questa delibera si applica ai contratti di programma le cui istanze siano state presentate successivamente alla data del 20 agosto 1992. la contrattazione programmata opera nelle aree depresse individuate dalla commissione u.e. – obiettivi 1, 2 e 5 b – nonche in quelle rientranti nella fattispecie dell’art. 92, punto 3, punto c), del trattato di roma.

Visto l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le competenze in materia di contratti di programma; Visto l’art. 6 del medesimo decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni relative alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca; Visto l’art. 15 del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, che affida al CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, il compito di disciplinare entro il 28 febbraio 1994, i contratti di programma, tenendo conto delle competenze trasferite alle amministrazioni ai sensi del decreto legislativo n. 96/1993; Considerato che per l’attuazione coordinata di interventi diversi riferiti ad un’unica finalita’ di sviluppo, per i quali si richieda una valutazione complessiva delle attivita’ di competenza dei soggetti pubblici e privati interessati, l’ordinamento prevede, nell’ambito della programmazione negoziata, il ricorso allo strumento del contratto di programma; Considerato, altresi’, che nell’ambito degli interventi previsti dalla programmazione negoziata, il contratto di programma consente di realizzare l’esecuzione di specifici piani progettuali volti a consentire il rapido avvio di nuove iniziative e la creazione di occupazione aggiuntiva; Sentita la Conferenza Stato-regioni che, nella seduta del 24 febbraio 1994, ha tra l’altro auspicato l’armonizzazione tra il momento della contrattazione programmata e quello della pianificazione territoriale, di competenza delle regioni e delle province autonome; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

La presente delibera, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applica ai contratti di programma le cui istanze siano state presentate successivamente alla data del 20 agosto 1992. La contrattazione programmata opera nelle aree depresse individuate dalla Commissione U.E. – obiettivi 1, 2 e 5 b – nonche’ in quelle rientranti nella fattispecie dell’art. 92, punto 3, punto c), del trattato di Roma.

2. SOGGETTO PROPONENTE E OGGETTO DEL CONTRATTO.

I contratti di programma possono essere proposti:

  • da imprese di grandi dimensioni o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione industriale; oggetto del contratto saranno piani progettuali articolati sul territorio, ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull’apparato produttivo, mediante prevalente attivazione di nuovi impianti e creazione di occupazione aggiuntiva;
  • da consorzi di medie e piccole imprese, anche operanti in piu’ settori; oggetto del contratto saranno iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti.

Ai fini dell’individuazione della dimensione di impresa si fa riferimento alla decisione della Commissione U.E. del 20 maggio 1992.

3. PROCEDURE.

Le procedure della contrattazione programmata si articolano nelle seguenti fasi:

3.1. Fase di accesso.

Si apre con la presentazione della domanda e del piano progettuale secondo le modalita’ indicate nell’allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione. Il piano progettuale, che deve essere caratterizzato da un alto grado di innovazione degli interventi, costituisce l’oggetto del contratto di programma e il quadro di riferimento tecnico-amministrativo per le iniziative da realizzare e per gli aggiornamenti ritenuti eventualmente necessari nella fase attuativa. La fase di accesso prosegue con la verifica della sussistenza dei presupposti di validita’ del complessivo programma ivi delineato e dei requisiti essenziali di imprenditorialita’ e di capacita’ finanziaria del proponente, nonche’ ogni altra azione tendente ad accertare prioritariamente i requisiti formali e sostanziali di procedibilita’; il superamento di questa fase e’ requisito necessario per potere accedere alla fase successiva.

3.2. Fase istruttoria.

La fase istruttoria del piano progettuale e’ finalizzata ad accertare in termini globali la validita’ tecnica dello stesso, nonche’ l’ammissibilita’ e l’adeguatezza dei progetti e dei mezzi finanziari previsti, in relazione alle finalita’ e agli obiettivi primari dichiarati. Detta istruttoria riguardera’ le linee generali dell’intero piano progettuale, i tempi di attuazione, i costi, la fattibilita’ tecnica, il livello di interconnessione delle singole iniziative rispetto alle finalita’ del programma, con particolare riguardo agli aspetti di mercato. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasmettera’ al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e, per la parte di competenza al Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, gli elementi del piano progettuale ai fini delle loro valutazioni, promuovendo successivamente, ove necessario, la costituzione di appositi gruppi di lavoro. In tale fase il Ministero del bilancio e della programmazione economica richiedera’ all’operatore la elaborazione di una specifica programmazione finanziaria complessiva ed annuale, a totale copertura degli investimenti previsti, nella quale verranno indicati i mezzi propri che l’imprenditore mettera’ a disposizione. Sulla base dell’istruttoria compiuta, il Ministero del bilancio e della programmazione economica potra’ concordare con l’operatore variazioni del piano progettuale presentato, previa informazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e, per le materie di competenza, al Ministero del’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.

3.3. Fase redazionale.

Il documento contrattuale dovra’ contenere i seguenti elementi essenziali: l’oggetto del contratto, con la definizione delle reciproche obbligazioni e la descrizione dettagliata del piano progettuale; l’impegno finanziario dell’operatore per la realizzazione del piano progettuale; il tipo e l’entita’ delle agevolazioni finanziarie, calcolate in ESN; i tempi di realizzazione; le dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo; le ricadute occupazionali dirette e indirette del piano progettuale nell’area di intervento e nel piu’ ampio bacino occupazionale; la durata del contratto; i metodi di erogazione delle agevolazioni, le modalita’ di monitoraggio e di verifica ed i relativi oneri; il capitolato tecnico relativo all’intera gestione del contratto.

3.4. Fase dell’approvazione.

All’atto dell’invio al Ministero del bilancio e della programmazione economica della documentazione per l’approvazione del CIPE – dopo che siano intervenute le determinazioni comunitarie, ove necessario – la stessa verra’ inviata rispettivamente al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e, per la parte di competenza, al Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica. L’approvazione da parte del CIPE del contratto di programma e del relativo piano progettuale, avviene su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3.5. Fase della gestione.

Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, l’operatore presentera’ al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti esecutivi delle singole iniziative da sottoporre ad istruttoria tecnica, economica e finanaziaria, anche sulla base di una specifica relazione bancaria sui progetti stessi, dopo che questi saranno stati presentati nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato tecnico annesso al contratto di programma. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica puo’ disporre, in ogni momento, di controlli e verifiche anche in corso d’opera sull’attuazione dei progetti. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per le variazioni che costituiscono modifiche sostanziali dovra’ essere seguita la procedura prevista per l’approvazione del contratto.

3.6. Fase di verifica del contratto.

L’esecuzione del contratto, una volta che gli interventi risultino pervenuto in un avanzato stato di realizzazione, viene sottoposto a verifica da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che provvede agli opportuni accertamenti, anche presso gli istituti di credito per una ricognizione complessiva dello stato di erogazione delle agevolazioni. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica informa il CIPE sullo stato di esecuzione del contratto, dandone altresi’ comunicazione ai Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del bilancio procedera’ alla formalizzazione di tutti gli atti necessari alla attuazione di quanto previsto dalla presente delibera.