Decreto 6 dicembre 2011 (GURI n. 289 del 13/12/2011)

  • Emanante: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 289
  • Data fonte: 13/12/2011
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

Thesaurus: Contratti di lavoro

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

del ministero dell’economia e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l’art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi a cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l’art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’ art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche’ negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche’ i rispettivi dirigenti;

Visto l’art. 12, comma 12-bis, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall’art. 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che il primo adeguamento triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici debba avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto l’art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall’anno 2011, l’ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’eta’ corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu’ prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unita’;

Vista la nota del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT…