Decreto Presidente della Repubblica 21 giugno 2011, n. 134 (G.U. n. 184 del 09/08/2011)

  • Emanante: Presidenza della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 184
  • Data fonte: 09/08/2011
Regolamento per la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Thesaurus: Contratto a tempo indeterminato

Abstract:

Il DPR n. 134 emana il regolamento per la formazione all’estero dei dirigenti di prima fascia di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il provvedimento definisce pertanto gli obiettivi della formazione, le modalità di compimento della stessa nonchè la valutazione del livello di professionalità raggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 19, 28-bis e 32;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita’ economica;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la formazione all’estero che il dirigente, assunto a seguito del concorso bandito ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ tenuto a svolgere anteriormente al conferimento dell’incarico dirigenziale.

2. La formazione all’estero e’ disciplinata dal presente regolamento come pratica tecnico-professionale finalizzata ad accrescere la conoscenza comparata del settore pubblico e ad acquisire metodologie organizzative e criteri di amministrazione e governo delle risorse pubbliche idonei a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni.

3. Non sono tenuti a compiere la formazione di cui al presente regolamento i dirigenti che sono stati ammessi al concorso di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto appartenenti all’organico dell’Unione europea secondo i requisiti di accesso indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del citato articolo 28-bis, nonche’ i dirigenti assunti in esito ai concorsi pubblici a tempo determinato di cui al comma 2 del citato articolo 28-bis.

Art. 2

Obiettivi della formazione

1. La formazione all’estero si fonda sull’esperienza comparata e mira a: