Circolare 5 aprile 2001, n.1061

  • Emanante: 2
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 85
  • Data fonte: 11/04/2001
Indicazioni necessarie alla attivazione dell'intervento previsto dall'art.11 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e dall'art.7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n.488, recante incentivi fiscali alle imprese dei settori del commercio e del turismo aventi unità locali nelle regioni valle d'aosta, friuli-venezia giulia, sicilia, sardegna e nelle province autonome di trento e bolzano.

Thesaurus: Mercato del lavoro, Settori occupazionali, Lavoro

Alle imprese interessate Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano All’Unioncamere Alle Unioni regionali delle camere di commercio delle regioni a statuto speciale Alle associazioni di categoria del commercio e del turismo

L’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d’imposta, con le modalita’ e i criteri di cui all’art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10. Gli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all’ingrosso, alle spese per l’acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno elevato l’ammontare massimo di agevolazione concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia de minimis. L’art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha inoltre esteso l’agevolazione alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. La normativa predetta rientra, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fra quelle trasferite alle regioni cui spetta darne attuazione, ad eccezione delle regioni a statuto speciale per le quali il suddetto trasferimento potra’ avvenire solo dopo l’adozione delle norme di attuazione dei relativi statuti. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvedera’ pertanto alla gestione dell’intervento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano fino al completamento delle procedure di adeguamento degli statuti. L’ammontare complessivo delle risorse destinate all’attuazione dell’art. 11 della legge n. 449 del 1997 nelle predette regioni e province autonome e’ pari a lire 29,6 miliardi. Con la presente circolare vengono fornite le necessarie indicazioni per la attivazione dell’intervento e definito lo schema da utilizzare per l’accesso ai benefici da parte delle imprese aventi unita’ locali nelle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Le richieste possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2001; le richieste presentate prima di tale data saranno restituite alle imprese.

 

1. Soggetti beneficiari.

 

1.1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, quelle di vendita all’ingrosso, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le imprese turistiche.

  • Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale. Esercita l’attivita’ di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. In particolare esercita l’attivita’ di commercio su aree pubbliche l’impresa, munita dell’autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dall’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche. Si intendono rivendite di monopolio quelle autorizzate in base alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1988, n. 63, di attuazione.
  • Si intendono imprese commerciali di vendita all’ingrosso quelle che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
  • Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle agricole e quelle artigiane, anche se vendono all’ingrosso i propri prodotti.
  • Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell’autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
  • Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1983, n. 141) e dalle leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.
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    1.2. Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1o ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge 317/1991 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 1998), di seguito indicati:

    • E’ definita piccola e media l’impresa che: a) ha meno di 95 dipendenti, e b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ecu, c) ed e’ in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;
    • Ove sia necessario distinguere, e’ definita piccola l’impresa che: a) ha meno di 20 dipendenti, e b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ecu, c) ed e’ in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.
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      2. Spese ammissibili.

       

      2.1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni strumentali nuovi, strettamente pertinenti all’attivita’ esercitata nell’unita’ locale cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al “Gruppo XIX” e alle “Attivita’ non precedentemente specificate”, di seguito elencati:

      • Gruppo XIX “Alberghi, ristoranti, bar e attivita’ affini”: a) mobili e arredamento; b) biancheria; c) attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.); d) impianti generici (riscaldamento, condizionamento); e) impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili); f) macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici.
      • Attivita’ non precedentemente specificate – “Altre attivita’”: a) impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.; b) macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico); c) stigliatura; d) arredamento; e) banconi blindati o con cristalli blindati; f) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva; g) impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione; h) impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici; i) mobili e macchine ordinarie d’ufficio; j) macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici. Ulteriori tipologie di spese. Sono altresi’ ammissibili anche le spese relative agli acquisti di programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all’introduzione dell’euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi inclusi gli apparecchi EFT-POS). Per quanto riguarda l’acquisto di programmi informatici rientrano in tale tipologia di spesa i software applicativi, utilizzati cioe’ per applicazioni particolari, mentre i software di sistema essendo riferiti strettamente all’hardware sono considerati come parte integrante del bene sul quale sono applicati. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con moneta elettronica rientrano in tale tipologia di spesa l’acquisto dell’hardware e del relativo software di sistema, nonche’ il software applicativo. Sono escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, quelle per canoni, ecc. Le spese relative ai programmi informatici debbono essere capitalizzate e, rappresentando spese che hanno utilita’ per piu’ esercizi, debbono essere dedotte dal reddito sulla base delle quote imputabili ai singoli esercizi, secondo la vigente disciplina fiscale. Sono infine ammissibili anche le spese relative agli acquisti di beni per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
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        2.2. Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di autofatturazione.

         

        2.3. Le spese medesime devono essere integralmente fatturate a partire dal 7 giugno 1999 e sono ammissibili al netto dell’IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d’imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo.

         

        2.4. Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere effettuati, oltre che nella forma dell’acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con riserva della proprieta’ (art. 1523 del codice civile), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione l’impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla societa’ di leasing. Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente.

         

        2.5. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero utilizzati nell’unita’ locale indicata nel modulo di domanda. Qualora l’impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un’altra unita’ locale dell’impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale e’ stata presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

         

        2.6. Per le attivita’ stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente punto 2.5, l’impresa potra’ trasferire i beni agevolati dall’unita’ locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo dei predetti beni nell’unita’ locale per il periodo di chiusura. In tal caso l’impresa dovra’ comunicare alla Camera di commercio competente, nei termini e con le modalita’ previsti dal precedente punto 2.5, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli stessi in tale localita’.

         

        3. Tipologia e misura dell’agevolazione

         

        3.1. L’agevolazione concessa consiste in un credito d’imposta determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito d’imposta puo’ essere fatto valere ai fini dell’Irpef, dell’Irpeg, dell’IVA e ai fini contributivi, anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24, codice tributo “6703”. Al credito d’imposta si applicano, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all’art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale e’ concesso il beneficio. Il credito d’imposta puo’ essere fatto valere ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta nel corso del quale e’ concesso; l’eventuale eccedenza e’ computata, anche in sede di pagamento dell’acconto, in diminuzione dell’imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e’ computata in diminuzione, nei medesimi periodi d’imposta, dai versamenti dell’IVA successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito e’ stato indicato.

         

        3.2. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalita’ e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti de minimis, svincolato dalle limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di Stato, consente alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unita’ locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori a 100.000 ecu, ora euro, nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis. Risulta pertanto necessario far si’ che, qualora l’impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d’importo complessivamente inferiore a 100.000 ecu ora euro, tale limite non venga superato attraverso la concessione dell’agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza il Ministero deve conoscere l’importo di tutti gli aiuti de minimis, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concessi all’impresa richiedente nel predetto periodo. A tal fine l’impresa richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d’importo complessivamente inferiore a 100.000 ecu ora euro, pena la esclusione dalle agevolazioni, deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti. Il tasso di conversione lira/ecu da applicare per gli aiuti concessi nel 1998 e’ quello medio annuale (utilizzato ai fini della determinazione della dimensione aziendale) relativi all’esercizio precedente quello di concessione dell’aiuto de minimis, ed e’ pari a L. 1.923,6. Per gli aiuti concessi a partire dal 1999 il tasso di conversione lira/euro e’ pari a L. 1.936,27. Nel caso in cui l’impresa non abbia beneficiato nel triennio precedente la data di spedizione della domanda di alcun aiuto de minimis, l’ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi dell’art. 11 della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge n. 448 del 1998, e’ pari a L. 193.627.000, corrispondente a spese sostenute per L. 968.135.000.

         

        3.3. Le risorse disponibili sono pari, come gia’ detto, a lire 29,6 miliardi. E’ prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilita’ rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.

         

        4. Modalita’ e procedure per la concessione delle agevolazioni.

         

        4.1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere presentata, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle quali e’ situata l’unita’ locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia o estratto dal sito Internet www.minindustria.it, lo schema allegato alla presente circolare. Sulla busta deve essere indicato il riferimento: “Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Incentivi fiscali per il commercio”. Deve essere presentata per ciascuna unita’ locale una domanda. L’impresa dovra’ trasmettere alla camera di commercio, unitamente alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione:

        • copia fotostatica delle fatture relative ai beni per i quali sono state richieste le agevolazioni (nel caso di acquisto tramite leasing, copia della fattura intestata alla societa’ di locazione finanziaria);
        • originale o copia autenticata della quietanza delle stesse o della relativa dichiarazione del fornitore che attesti l’avvenuto pagamento per almeno il trenta per cento del costo agevolabile (nel caso di leasing, la dichiarazione deve essere rilasciata dalla societa’ di locazione finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall’istituto di credito). Sono considerate quietanze anche gli scontrini fiscali allegati alla fattura e la documentazione bancaria attestante il pagamento qualora contenga le indicazioni relative a: denominazione dell’impresa, numero della fattura di riferimento, importo e data dell’avvenuto pagamento.
        • In caso di parziale invio della documentazione di cui ai punti a) e b) la camera di commercio competente sospende l’inserimento della domanda negli elenchi di cui al successivo punto 4.2 e provvede a richiedere l’integrazione che dovra’ pervenire, con le medesime modalita’, entro trenta giorni dalla richiesta medesima. La domanda, completa della documentazione, verra’ inserita nell’elenco relativo al giorno di trasmissione dei documenti richiesti.
        • Il mancato invio della documentazione integrativa verra’ considerato come rinuncia all’agevolazione e pertanto la domanda non avra’ seguito.
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          4.2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, controllate le disponibilita’ finanziarie, ordina, in appositi e distinti elenchi secondo l’ordine cronologico di spedizione le domande validamente pervenute e trasmesse da ciascuna camera di commercio, e comunica alle imprese interessate l’avvenuta concessione dell’agevolazione.

           

          4.3. Qualora le disponibilita’ finanziarie non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.

           

          4.4. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato rende nota la data dell’accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Contestualmente, compatibilmente con le disponibilita’ finanziarie di cassa, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, trasferisce allo stato di previsione dell’entrata le somme corrispondenti all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta attribuiti alle imprese. A decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione di esaurimento fondi non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data saranno restituite alle imprese. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d’imposta e’ riconosciuto, con priorita’ nella formazione dell’elenco di cui al punto 4.2, nell’anno successivo nei limiti della relativa disponibilita’. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato puo’, con proprio decreto, fissare nuovi termini per la presentazione delle domande.

           

          4.5. Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al punto 4.2:

          • a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello allegato alla presente circolare;
          • b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nel modulo di domanda per la compilazione della domanda di accesso ai benefici;
          • c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;
          • d) la mancanza della firma e/o dell’autentica della medesima. Si ricorda che in base alle innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa di cui all’art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e’ possibile, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite l’ufficiale di anagrafe, adempiere all’obbligo di autentica della firma allegando alla richiesta di accesso ai benefici, fotocopia del documento valido di identita’ del firmatario;
          • e) il mancato invio della documentazione integrativa di cui al punto 4.1.
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            5. Divieto di cumulo.

             

            5.1. L’impresa non puo’ beneficiare per i medesimi beni oggetto delle agevolazioni di cui all’art. 11 della legge n. 449 del 1997, di altre agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche gli aiuti de minimis, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie coofinanziate, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge n. 317 del 1991, richiamate dal comma 3 dell’art. 11 in questione.

             

            6. Controlli, revoche e sanzioni.

             

            6.1. Successivamente alla concessione dell’agevolazione, nell’ambito della attivita’ di controllo di merito sulla documentazione trasmessa, la Camera di commercio competente potra’ richiedere alla impresa ulteriori informazioni e integrazioni della documentazione medesima. In caso di mancato invio di quanto richiesto dalla Camera di commercio entro il termine di trenta giorni, si provvedera’ alla revoca, anche parziale, delle agevolazioni.

             

            6.2. In ogni caso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e le camere di commercio possono disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie, ai fini dell’eventuale revoca delle agevolazioni.

             

            6.3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:

            • i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
            • le informazioni e integrazioni necessarie ai fini del controllo di merito, non vengano fornite alle Camere entro il termine di trenta giorni dalla data dell’eventuale richiesta;
            • i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste per l’accesso alle agevolazioni, dichiarate dall’impresa in fase di domanda di agevolazione;
            • l’impresa non abbia comunicato alla Camera di commercio entro trenta giorni l’utilizzo dei beni agevolati presso altra unita’ locale dell’impresa stessa, ovvero nel caso di attivita’ stagionali, presso altra localita’ per il periodo di chiusura;
            • l’impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell’agevolazione di cui alla presente circolare, di altre agevolazioni, previste sotto qualsiasi forma ivi inclusa anche la categoria de minimis, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero da azioni comunitarie coofinanziate.
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              6.4. In caso di revoca il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ne da’ immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

               

              6.5. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e della restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, e’ disposta nella misura da due a quattro volte l’importo del credito d’imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del punto 6.3. Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 6.3 per azioni o fatti addebitabili all’impresa beneficiaria, ovvero per i casi di cui lettera c) del medesimo punto 6.3, l’impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e’ determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

               

              6.6. Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

               

              7. Misure organizzative.

               

              7.1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono, eventualmente in collaborazione con le associazioni di categoria, intraprendere iniziative dirette ad agevolare la presentazione delle domande, anche mediante la diffusione e l’utilizzo di appositi supporti informatici.