INPS – Circolare 23 giugno 2020, n. 76

  • Emanante: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
  • Fonte:
  • Data fonte: 23/06/2020
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Estensione delle indennità NASpI e DIS-COLL. Promozione del lavoro agricolo

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria, Lavoro

Abstract:

Con la presente circolare, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 92 e 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si forniscono istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo). l’INPS oltre a erogare il trattamento d’ufficio, con la circolare n. 76,  chiarisce anche requisiti e condizioni da rispettare per beneficiare automaticamente del prolungamento di Naspi e DisColl. I requisiti che danno diritto alla proroga della indennità sono i seguenti:
– il periodo di fruizione deve terminare tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020; 
– il beneficiario non deve aver avuto accesso ad altri tipi di bonus e contributi previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.
l’Istituto fornisce chiarimenti anche in merito alla promozione del lavoro agricolo, precisando che i beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

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Circolare 23 giugno 2020, n. 76