Sentenza 21 marzo – 23 maggio 2018, n. 104

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 22
  • Data fonte: 30/05/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Trattamento pensionistico anticipato - Beneficiario infrasessantaduenne - Deroga alla disciplina restrittiva in tema di decurtazioni anche per i trattamenti decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014, con esclusivo riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016. - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1, comma 299. - (T-180104)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

Consulta la versione integrale