Sentenza 21 ottobre 1992, n.406

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 46
  • Data fonte: 04/11/1992
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Previdenza e assistenza- Regione Lombardia- Settori di competenza regionale- Presunta violazione- Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un comitato nazionale per le politiche dell'handicap- Composizione- Mancato riconoscimento dell'apporto dei rappresentanti regionali come vera e istituzionale partecipazione all'attività del comitato - Illegittimità costituzionale. (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 41, sesto comma). Previdenza e assistenza - Regione Lombardia - Attribuzioni di comuni, comunità montane e UU.SS.LL. - Portatori di handicaps - Comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi - Poteri e competenze amministrativo-funzionali regionali - Presunta violazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità - Equilibrata soddisfazione dei diversi interessi afferenti al governo del territorio - Non fondatezza. (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 10, primo comma, e 40, secondo comma; legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 4, 10, terzo e sesto comma, 11, secondo comma, 18, quarto comma, 19, e 40, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 97, 117 e 118). (092C1190)

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.  41, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui, con  riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato “si avvale di”, anzichè “è composto da”. Dichiara quindi inammissibile: la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma primo, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.,  sollevata dalla Regione Lombardia; la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia. Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10, commi terzo e sesto, 11, comma secondo, 18, comma quarto, 19, 40, commi primo e secondo, in riferimento agli artt. 117 e 118  Cost., sollevate dalla Regione Lombardia e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma sesto, in riferimento agli artt. 3 e 97  Cost., sollevata  dalla  Regione Lombardia.

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