DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 20 DICEMBRE 2000, N. 51

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 17
  • Data fonte: 19/01/2001
Relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parita? tra donne e uomini(2001-2005)(2001/51/ce)

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l’articolo 13, vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale , visto il parere del Comitato delle regioni , considerando quanto segue: (1) Il principio del pari trattamento tra donne e uomini e un principio fondamentale del diritto comunitario e le direttive e gli altri atti adottati in conformita a questo principio hanno svolto un importante ruolo nel miglioramento della situazione delle donne. (2) Le esperienze acquisite con le azioni intraprese a livello comunitario hanno dimostrato che la promozione della parita tra donne e uomini richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente. L’esperienza ha altresa? dimostrato che i lavori della Commissione in questo settore debbono essere proseguiti combinando l’integrazione (mainstreaming) e le azioni specifiche. Essa ha inoltre dimostrato l’importanza del ruolo degli uomini nel conseguimento della parita di genere. (3) La persistenza della discriminazione di ordine strutturale fondata sul sesso, la discriminazione duplice – e spesso multipla – che numerose donne subiscono, cosa? come la persistenza dell’ineguaglianza tra i sessi giustificano il proseguimento e il rafforzamento dell’azione comunitaria in questo settore e l’adozione di nuovi metodi e approcci. (4) Nella risoluzione relativa alla relazione intermedia della Commissione sull’attuazione del programma d’azione comunitaria a medio termine per le pari opportunita per le donne e gli uomini (1996-2000), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta per un quinto programma d’azione. (5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 1999 il Consiglio ha sottolineato l’importanza di un nuovo programma d’azione volto a promuovere la parita tra donne e uomini. (6) La quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino il 15 settembre 1995 ha adottato una dichiarazione e una piattaforma d’azione in cui invita i governi, la comunita internazionale e la societa civile ad adottare misure strategiche intese all’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e degli ostacoli alla parita tra donne e uomini. Il documento finale della riunione di follow-up e la valutazione effettuata in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 5-9 giugno 2000 a New York (Pechino + 5)hanno confermato la dichiarazione e la piattaforma d’azione e hanno rafforzato quest’ultima in taluni settori. Essi hanno altresa? ribadito la necessita della piena e rapida attuazione della piattaforma d’azione. (7) La totalita degli Stati membri e dei paesi candidati hanno firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). (8) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e di Santa Maria de Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha invitato la Commissione e gli Stati membri a favorire tutti gli aspetti della pari opportunita nelle politiche dell’occupazione, per esempio riducendo la segregazione occupazionale, e rendendo pia? facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini. Esso ha altresa? definito obiettivi quantitativi intesi, tra l’altro, a portare il tasso di occupazione delle donne dall’attuale 51 % al 60 % entro il 2010. (9) Nella risoluzione del 29 giugno 2000 il Consiglio ha messo in rilievo l’importanza di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all’attivita professionale e alla vita familiare. (10) La nuova strategia quadro comunitaria in materia di parita fra le donne e gli uomini abbraccia tutte le azioni della Comunita che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2 del trattato, mirano ad eliminare le ineguaglianze, nonche a promuovere la parita tra donne e uomini. La presente decisione fornira la struttura per le attivita orizzontali e di coordinamento necessarie per assicurare la coerenza e sviluppare sinergie nell’ambito dell’attuazione della strategia quadro comunitaria. (11) Per rafforzare il valore aggiunto dell’azione comunitaria e necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarita delle azioni attuate nell’ambito della presente decisione con gli altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunita , in particolare con quelle inerenti ad una strategia coordinata per l’occupazione, alla politica sociale, al Fondo sociale europeo, all’istruzione, alla formazione professionale e alla gioventa?. (12) Le azioni intese a rafforzare la capacita dei soggetti chiave associati alla promozione della parita tra le donne e gli uomini debbono includere lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche tra le reti, compresa la rete delle commissioni parlamentari per le pari opportunita tra le donne e gli uomini degli Stati membri e del Parlamento europeo, cosa? come la rete di esperti della Commissione. La promozione della sinergia tra i membri delle reti deve essere prioritaria. (13) Occorre che la Commissione e gli Stati membri si impegnino a far sa? che tutti i testi, gli orientamenti e gli inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del presente programma siano redatti in un linguaggio chiaro, semplice ed accessibile. (14) Ai fini del successo di qualsiasi azione comunitaria e necessario che i risultati vengano controllati e valutati alla luce degli obiettivi. (15) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalita per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione . (16) L’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE)prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale tra, da un lato, la Comunita europea e i suoi Stati membri e, dall’altro, i paesi dell’Associazione europea di libero scambio che partecipano allo spazio economico europeo (EFTA/SEE). Occorre prevedere peraltro l’apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d’associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia, finanziate mediante stanziamenti addizionali secondo le procedure da concordare con tali paesi. (17) Nell’attuazione del presente programma rivestiranno particolare importanza i lavori svolti da altre organizzazioni internazionali, segnatamente le Nazioni Unite, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l’Organizzazione internazionale del lavoro e il Consiglio d’Europa. (18) Fatte salve le competenze dell’autorita di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione e inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio . (19) Dato che gli obiettivi dell’azione comunitaria proposta, concernente la promozione della parita tra le donne e gli uomini non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo, fra l’altro, della necessita di partnership multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione in tutta la Comunita delle buone prassi, quest’ultima puo adottare i provvedimenti secondo il principio di sussidiarieta di cui all’articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalita di cui al detto articolo, la presente decisione non va al di la di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 – Istituzione di un programma

La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, un programma di azione comunitaria, in seguito denominato