DECISIONE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO 29 APRILE 2004, N. 848/2004/CE

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: 157
  • Data fonte: 30/04/2004
Decisione del parlamento e del consiglio europeo 29 aprile 2004, n. 848/2004/ce che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parita? tra donne e uomini

Abstract:

Si istituisce un programma d’azione per il sostegno delle attivita delle organizzazioni che: contribuiscono allo sviluppo e all’attuazione di azioni comunitarie nel settore della promozione della parita tra donne e uomini; sono conformi ai principi di base dell’azione comunitaria nel settore della parita e alle disposizioni legali che la disciplinano; hanno un potenziale di flusso transnazionale.

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato , considerando quanto segue:

(1) Il principio della parita tra donne e uomini e un principio fondamentale del diritto comunitario ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 2 del trattato e in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita europee. Secondo il trattato, la parita tra donne e uomini rappresenta uno dei “compiti” e degli obiettivi particolari della Comunita , la quale ha l’obbligo positivo di promuoverla in tutte le sue attivita .

(2) L’articolo 13, paragrafo 1 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate, tra l’altro, sul sesso. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.

(3) L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e l’articolo 23 sancisce il principio della parita tra donne e uomini in tutti i settori.

(4) L’esperienza dell’azione condotta a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parita di genere richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e di azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente.

(5) Il Libro bianco della Commissione sulla governance europea sostiene il principio della partecipazione dei cittadini dalla fase della concezione a quella dell’attuazione delle politiche, del coinvolgimento della societa civile e delle organizzazioni che la compongono e di una consultazione pia? efficace e pia? trasparente delle parti interessate.

(6) La quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino ha adottato il 15 settembre 1995 una dichiarazione e una piattaforma d’azione che invitano i governi, la comunita internazionale e la societa civile ad adottare misure strategiche intese all’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e degli ostacoli alla parita tra donne e uomini.

(7) Con la decisione 2001/51/CE 1 il Consiglio ha istituito il programma d’azione comunitaria concernente la strategia comunitaria in materia di parita tra donne e uomini. Tali azioni dovrebbero essere integrate da misure di sostegno negli ambienti interessati.

(8) Le linee di bilancio A-3037 (n. ABB 040501) e A-3046 (n. ABB 040503) del bilancio generale dell’Unione europea relativo all’esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono state destinate a sostenere la Lobby europea delle donne e talune organizzazioni femminili operanti per promuovere la parita tra donne e uomini.

(9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita europee 2, in seguito denominato il “regolamento finanziario”, impone l’adozione di un atto di base per le azioni di sostegno esistenti, che sia conforme a queste disposizioni.

(10) Le attivita di alcune organizzazioni contribuiscono a promuovere la parita di genere, in particolare nel caso delle misure comunitarie specificamente destinate alle donne.

(11) In particolare, la Lobby europea delle donne, che e composta dalla maggior parte delle organizzazioni femminili esistenti nei quindici Stati membri e che conta pia? di tremila membri, esercita una funzione essenziale di promozione, controllo e diffusione delle misure comunitarie destinate alle donne in vista della realizzazione della parita tra donne e uomini. La sua attivita si inserisce in una prospettiva d’interesse generale europeo.

(12) Di conseguenza, occorrerebbe adottare un programma strutturato volto ad accordare un aiuto finanziario a queste organizzazioni, sotto forma di sovvenzione di funzionamento per attivita con scopi di interesse generale europeo in materia di parita di genere o con un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell’Unione europea in questo settore e sotto forma di sovvenzioni per determinate iniziative.

(13) Il presente programma ha un ambito di applicazione geografica ampio in quanto il nuovo trattato di adesione e stato firmato il 16 aprile 2003 e l’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede, in materia di parita di genere, una cooperazione allargata tra la Comunita europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dall’altro. L’accordo SEE definisce le procedure di partecipazione degli Stati EFTA che sono parti dell’accordo SEE ai programmi comunitari in questo settore. Occorrerebbe inoltre prevedere la partecipazione della Romania e della Bulgaria al presente programma conformemente alle condizioni di cui ai loro accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d’associazione e della Turchia conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo quadro tra la Comunita europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari

(14) Nel definire le modalita per la concessione dell’aiuto occorrerebbe tener conto della natura particolare delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della promozione della parita tra donne e uomini.

(15) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorita di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

(16) La dichiarazione comune sugli atti di base per le sovvenzioni adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 24 novembre 2003 prevede, a titolo eccezionale, che si introducano in questo programma clausole transitorie riguardanti il periodo di ammissibilita delle spese,

DECIDONO:

Art. 1 – Obiettivo del programma

1.

La presente decisione istituisce un programma d’azione comunitaria (in seguito denominato “il programma”) per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parita tra donne e uomini.

2.

L’obiettivo generale del programma e quello di sostenere le attivita di tali organizzazioni, che, nell’ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo nel settore della parita tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell’Unione europea in questo settore.

3.

Il programma inizia il 1? gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2005.

Art. 2 – Accesso al programma

1.

Per poter beneficiare di una sovvenzione, le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parita tra donne e uomini devono rispettare le disposizioni dell’allegato e le attivita devono:

  • contribuire allo sviluppo e all’attuazione di azioni comunitarie nel settore della promozione della parita tra donne e uomini;
  • essere conformi ai principi che stanno alla base dell’azione comunitaria nel settore politico dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini e alle disposizioni legali che la disciplinano;
  • avere un potenziale di influsso transnazionale.

2.

L’organizzazione di cui trattasi dev’essere giuridicamente costituita da oltre un anno, operante individualmente o sotto forma di diverse associazioni coordinate.

Art. 3 – Partecipazione di paesi terzi

1.

Oltre alle organizzazioni stabilite negli Stati membri, possono partecipare al programma anche le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parita tra donne e uomini che sono stabilite:

  • negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003;
  • nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE;
  • in Romania e Bulgaria, sulla base del fatto che le condizioni per la loro partecipazione devono essere stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d’associazione;
  • in Turchia, sulla base del fatto che le condizioni per la sua partecipazione devono essere stabilite conformemente all’accordo quadro tra la Comunita europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari.

Art. 4 – Selezione dei beneficiari

1.

Le sovvenzioni di funzionamento sono concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1 dell’allegato.

2.

La concessione di una sovvenzione di funzionamento, nell’ambito del suo programma di lavoro permanente o la concessione di una sovvenzione per iniziative specifiche ad un’organizzazione che persegue un obiettivo d’interesse generale europeo che si inserisce nel quadro della politica dell’Unione europea nel settore della promozione della parita tra donne e uomini deve rispettare i criteri generali precisati nell’allegato. La selezione delle organizzazioni beneficiarie di tali sovvenzioni, ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 dell’allegato, risulta da un invito a presentare proposte.

Art. 5 – Concessione della sovvenzione

1.

Le sovvenzioni di funzionamento concesse, ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell’allegato, ad organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parita tra donne e uomini possono finanziare non oltre l’80% delle spese totali finanziabili dell’organizzazione interessata nell’anno civile per il quale la sovvenzione e concessa.

2.

A norma dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario e data la natura delle organizzazioni oggetto della presente decisione, il principio di regressivita non si applica alle sovvenzioni concesse nell’ambito del programma.

Art. 6 – Disposizioni finanziarie

1.

La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma per il periodo 2004-2005 e pari a 2,2 milioni di EUR.

2.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorita di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Art. 7 – Clausole transitorie

1.

Per le sovvenzioni accordate nel 2004 il periodo di ammissibilita delle spese potra avere inizio il 1? gennaio 2004, purche le spese in questione non risultino anteriori alla data in cui e stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla data in cui ha inizio l’esercizio finanziario del beneficiario. Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima del 1? marzo puo essere concessa un’esenzione dall’obbligo di firmare l’accordo relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario del beneficiario, di cui all’articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario. In tale caso gli accordi relativi alle sovvenzioni dovranno essere firmati entro il 30 giugno 2004.

Art. 8 – Controllo e valutazione

1.

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma. Detta relazione si fonda sui risultati ottenuti dai beneficiari e valuta in particolare l’efficienza di cui questi ultimi danno prova quanto al conseguimento degli obiettivi definiti nell’articolo 1 e nell’allegato.

Art. 9 – Entrata in vigore

1.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1? gennaio 2004.