DECISIONE DELLA COMMISSIONE 27 APRILE 2001, N. 363

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 129
  • Data fonte: 11/05/2001
Decisione che modifica l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in italia [notificata con il numero c(2001) 1073] (il testo in lingua italiana a? il solo facente fede)(2001/363/ce)

Abstract:

Avendo le autorita italiane indicato alla commissione europea di aver commesso errori materiali concernenti alcuni comuni nella definizione delle zone ammissibili all’obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, l’elenco delle zone definito dalla decisione 2000/530/ce e modificato in conformita all’allegato

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali , in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le stutture agricole e dello sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura, considerando quanto segue: (1) La decisione 2000/530/CEdella Commissione ha definito l’elenco delle zone ammissibili all’obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione 2000-2006. (2) Le autorita italiane hanno indicato alla Commissione di aver commesso errori materiali nella definizione delle zone ammissibili per alcuni comuni. (3) Le stesse autorita hanno confermato, in risposta alla Commissione, che le correzioni richieste non avevano come effetto di sostituire zone ammissibili con altre zone, ne di modificare la popolazione ammissibile nei comuni considerati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’elenco delle zone cui si applica l’obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2006, in Italia, definito dalla decisione 2000/ 530/CE, e modificato in conformita all’allegato. Per i comuni che non figurano nell’allegato, l’elenco delle zone cui si applica l’obiettivo n. 2 resta immutato.

Art. 2

La Repubblica italiana e destinataria della presente decisione.