Decisione Unione Europea 13 Ottobre 1997, n. 2228/97/ce

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 305
  • Data fonte: 08/11/1997
Decisione n. 2228/97/ce del parlamento europeo e del consiglio del 13 ottobre 1997 che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma raffaello)

Abstract:

Decisione che istituisce un programma comunitario d’azione in materia di beni culturali (programma raffaello). il presente programma incoraggia la cooperazione a livello europeo tra gli stati membri in materia di beni culturali. a tal fine incoraggia la conservazione e il restauro dei beni culturali d’importanza europea, migliora l’accesso ai beni culturali a libello europeo ed incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali europei; incentiva la preservazione dei mestieri e delle tecniche tradizionali connessi con i beni culturali.

Art. 1

La presente decisione istituisce il programma comunitario di azione in materia di beni culturali – programma raffaello – nei termini di cui all’allegato, qui di seguito chiamato “il presente programma”, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000. Il presente programma e’ destinato, attraverso la cooperazione, ad appoggiare e integrare l’azione degli Stati membri in materia di beni culturali di importanza europea.

Art. 2

Fatti salvi i poteri degli Stati membri nella definizione di beni culturali, ai fini del campo di applicazione del presente programma si intende per:

  • – “beni culturali” i beni immobili e mobili (i musei e le collezioni, le biblioteche, gli archivi, compresi gli archivi fotografici, cinematografici e sonori), i beni archeologici e subacquei, i beni architettonici, i complessi e i siti e i paesaggi di valore culturale (insiemi di beni culturali e naturali);
  • – “preservazione”: qualsiasi attivita’ che contribuisca a meglio conoscere, gestire, conservare, restaurare, valorizzare i beni culturali ed a agevolarne l’accesso.

Art. 3

Il presente programma incoraggia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri in materia di beni culturali. Esso appoggia e integra la loro azione in base al principio di sussidiarieta’, contribuendo al pieno sviluppo delle culture nel rispetto delle loro diversita’ nazionali e regionali, ponendo nel contempo in rilievo il patrimonio culturale Comune A tal fine, e in base all’obiettivo generale di cui all’articolo 1, secondo comma, gli obiettivi specifici del programma fondati sullo sviluppo della cooperazione transnazionale sono i seguenti:

  • Incoraggiare la conservazione e il restauro dei beni culturali d’importanza europea, contribuendo alla loro valorizzazione e promuovendone la conoscenza;
  • Incoraggiare lo sviluppo della cooperazione transnazionale tra le istituzioni e/o gli operatori nel settore dei beni culturali, per contribuire allo scambio delle conoscenze ed allo sviluppo delle modalita’ d’intervento di maggiore efficacia in materia di salvaguardia dei beni culturali;
  • Migliorare l’accesso ai beni culturali a libello europeo ed incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei bambini, dei giovani, degli svantaggiati e di coloro che vivono nelle Regioni periferiche e nelle zone rurali della comunita’, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali europei;
  • Incentivare la cooperazione transnazionale in materia di sviluppo delle nuove tecnologie applicate alle varie categorie e discipline del settore, nonche’ per la preservazione dei mestieri e delle tecniche tradizionali connessi con i beni culturali;
  • Stimolare la consapevolezza della dimensione dei beni culturali negli altri programmi e politiche comunitari;
  • Favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

Art. 4

Per realizzare i suddetti obiettivi, definiti nell’articolo 3, secondo comma, i progetti sviluppati nel quadro del programma “raffaello” dovranno essere caratterizzati da una dimensione europea e presentare un valore aggiunto rispetto alle azioni condotte negli Stati membri, nonche’ soddisfare i seguenti criteri:

  • – contribuire a diffondere la conoscenza dei beni culturali, anche mediante le informazioni ad essi relative;
  • – presentare un interesse a livello comunitario in ragione del loro carattere esemplare, innovatore ed informativo;
  • – vertere su problemi relativi alla salvaguardia di beni culturali e contribuire allo sviluppo delle modalita’ d’intervento di maggiore efficacia in materia di preservazione;
  • – essere atti a produrre un effetto moltiplicatore in termini culturali, educativi o socioeconomici.

Art. 5

Le azioni descritte nell’allegato sono svolte al fine di realizzare gli obiettivi elencati nel secondo comma dell’articolo 3. Esse sono attuate secondo la procedura di cui all’articolo 7.

Art. 6

1 .

Il presente programma e’ aperto alla partecipazione dei paesi associati dell’europa centrale e orientale, in base alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari conclusi o da concludere con tali paesi. Il programma e’ aperto alla partecipazione di Cipro e di malta nonche’ alla cooperazione con altri paesi terzi che hanno concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure da convenire con questi paesi.

2 .

La comunita’ e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con il consiglio d’europa e con altre organizzazioni internazionali competenti in materia di beni culturali (ad esempio l’unesco), accertandosi, nel rispetto dell’identita’ propria e dell’autonomia d’azione di ogni istituzione e organizzazione, della complementarita’ degli strumenti impiegati ed adoperandosi per l’impiego ottimale delle risorse.

Art. 7

1 .

La commissione attua il programma in base alla presente decisione.

2 .

La commissione e’ assistita da un comitato composto da due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della commissione. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.

3 .

Il rappresentante della commissione sottopone al comitato progetti di misure concernenti:

  • – le priorita’ e gli orientamenti generali delle misure descritte in allegato ed il relativo programma annuale,
  • – l’equilibrio generale tra tutte le azioni,
  • – le modalita’ e i criteri di selezione dei diversi tipi di progetti descritti nell’allegato (azioni I, II, III e IV),
  • – il sostegno finanziario che sara’ fornito dalla comunita’ (importi, durata, ripartizione e beneficiari),
  • – le modalita’ di controllo e di valutazione del presente programma, nonche’ le conclusioni del rapporto di valutazione previsto all’articolo 11 e ogni misura di modifica del presente programma che ne deriva.

Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui al comma precedente entro un termine che il presidente puo’ stabilire in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere e’ formulato alla maggioranza prevista all’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il consiglio deve prendere su proposta della commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e’ attribuita la ponderazione fissata nell’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la commissione le comunica immediatamente al consiglio. In tal caso:

  • La commissione puo’ differire di un periodo di due mesi a partire dalla data di tale comunicazione, l’applicazione delle misure da essa decise;
  • Il consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo’ prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

4 .

La commissione puo’ consultare il comitato su tutte le questioni concernenti l’attuazione del presente programma che non rientrino tra quelle di cui al paragrafo 3. Il rappresentante della commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente puo’ fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione. Il parere e’ iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Art. 8

1 .

La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente programma per il periodo di cui all’articolo 1 e’ fissata a 30 milioni di ecu, senza ripartizione annuale.

2 .

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorita’ di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3 .

La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 sara’ oggetto di riesame anteriormente alla fine del secondo anno su proposta della commissione tenuto conto della situazione di bilancio e dei risultati ottenuti nel corso della prima fase del programma.

Art. 9

1.

La commissione, eventualmente in collaborazione con gli Stati membri, cerchera’ di rendere coerenti e complementari le azioni previste nel programma e gli altri programmi culturali nonche’ i programmi svolti in base ad altre disposizioni del trattato che abbiano aspetti concernenti i beni culturali; essa valuta altresi’ l’effetto globale di questi sui beni culturali.

Art. 10

1 .

Decorsi due anni e sei mesi dall’attuazione del presente programma, e nei sei mesi successivi, la commissione, sentito il comitato, presenta al Parlamento europeo e al consiglio un rapporto dettagliato di valutazione dei risultati ottenuti, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte di adattamento del programma. Tale rapporto e’ inteso a valutare, in termini qualitativi e quantitativi, in quale misura il programma ha permesso di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3.

2 .

Al termine dell’esecuzione del presente programma, la commissione presenta al Parlamento europeo, al consiglio e al comitato delle Regioni una relazione qualitativa e quantitativa sull’attuazione e sui risultati del programma rispetto agli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Art. 11

1.

Il programma, corredato delle indicazioni pratiche per ciascuna delle azioni o misure, relative alla procedura, ai termini di presentazione delle candidature, nonche’ alla documentazione che deve accompagnare la domanda, e’ pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle comunita’ europee, serie c. La commissione accorda priorita’ alla pubblicita’ e alla diffusione delle informazione relative al presente programma, affinche’ l’insieme degli operatori e delle reti culturali siano informati e sensibilizzati alle azioni che li riguardano. Tutti i progetti che ricevono sostegno finanziario nel quadro del programma devono essere contrassegnati dall’emblema dell’Unione Europea e indicare la fonte del finanziamento.