Decisione Unione Europea 20 Dicembre 1977, n. 77/801/CEE

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Data fonte: 20/12/1977
Modifica della decisione 71/66/cee relativa ala riforma del fondo sociale europeo il consiglio delle comunita' europee

Art. 1 – La decisione 71/66/cee e’ modificata come segue:

1 .

L’articolo 1 e’ sostituito dal testo seguente: “articolo 1 i contributi previsti dall’articolo 125 del trattato sono soppressi”.

2 .

L’articolo 3 e’ sostituito dal testo seguente: “articolo 3 i contributi del fondo possono essere concessi a favore di persone che appartengono alla popolazione attiva e che, dopo aver beneficiato di una misura di competenza del fondo, sono destinate ad esercitare un’attivita’ subordinata o non subordinata”.

3 .

All’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, e’ soppressa la lettera c).

4 .

L’articolo 5, paragrafo 1, e’ sostituito dal testo seguente: il fondo puo’ intervenire anche a favore di operazioni realizzate negli Stati membri nell’ambito della loro politica del mercato del lavoro, allorche’ tali operazioni

  • Sono volte a risolvere i problemi che si pongono nelle Regioni in cui il ritardo nello sviluppo o il declino delle attivita’ dominanti comportano uno squilibrio grave e prolungato dell’occupazione, o
  • Sono volte a facilitare l’adeguamento alle esigenze del progresso tecnico dei settori d’attivita’ economica in cui detto progresso comporta notevoli modifiche degli effettivi e delle conoscenze professionali, o
  • Sono intraprese a causa di notevoli modifiche delle condizioni di produzione o di smercio dei prodotti in gruppi di imprese che svolgono la medesima attivita’ o attivita’ connesse, e che sono cosi’ costretti a cessare, ridurre o trasformare in modo definitivo la loro attivita’,o
  • Riguardano l’inserimento o il reinserimento dei minorati nell’attivita’ economica.

Il contributo del fondo e’ concesso tenendo conto dell’ampiezza dei problemi dell’occupazione e della capacita’ economica delle Regioni in cui le operazioni vengono realizzate”.

5 .

Il capitolo II sezione c e’ sostituito dal testo seguente: “c. Presentazione da parte degli Stati membri delle domande d’intervento e approvazione della Commissione

Articolo 6

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati presentano alla Commissione domande di intervento intese a far fronte a situazioni di cui all’articolo 4 o all’articolo 5.

Articolo 7

La commissione sottopone le domande d’intervento di cui all’articolo 6 all’esame del Comitato del Fondo Sociale Europeo di cui all’articolo 124 del trattato e le approva, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, se soddisfano alle condizioni fissate dai regolamenti e dalle decisioni che disciplinano la materia”.

6 .

Articolo 8:

  • Paragrafo 2: dopo le parole “o altri enti di diritto privato”, si inseriscono le parole “(o, negli Stati membri in cui tale nozione e’ sconosciuta, da enti equivalenti)”.
  • Si aggiunge il seguente paragrafo: “3. Quando le operazioni sono realizzate in Regioni caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell’occupazione, Regioni che saranno definite dal Consiglio su proposta della Commissione, l’importo dell’intervento del fondo calcolato in conformita’ dei paragrafi 1 o 2 e’ maggiorato del 10 per cento”.

7 .

Articolo 9:

  • Al paragrafo 1, secondo comma, le parole “di due anni” sono soppresse.
  • Al paragrafo 2, secondo comma, la prima frase e’ sostituita dal testo seguente: “gli stanziamenti previsti per gli interventi a favore delle operazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non possono essere inferiori, annualmente, al 50 del complesso degli stanziamenti disponibili”.

8 .

All’articolo 10 il paragrafo 2 e’ soppresso.

9 .

All’articolo 11 la prima frase e’ sostituita dal testo seguente: “il Consiglio riesamina la presente decisione non oltre il 31 dicembre 1982”.

Art. 2

La decisione 71/66/CEE, nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione resta applicabile alle operazioni il cui progetto o la cui domanda siano presentati anteriormente al 1 gennaio 1978 e siano approvati dalla Commissione anteriormente al 1 aprile 1978.

Art. 3

La presente decisione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee ed entra in vigore il 1 gennaio 1978. Fatto a Bruxelles, addi’ 20 dicembre 1977.