Decisione Unione Europea 21 Novembre 1996, n. 96/664/CE

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 306
  • Data fonte: 28/11/1996
Decisione del consiglio del 21 novembre 1996 riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversita linguistica della comunita nella societa dell'informazione

Abstract:

Decisione riguardante l’adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversita linguistica della comunita nella societa dell’informazione le cui finalita sono: accrescere all’interno della comunita la conoscenza di servizi multilingui che si avvalgono di tecnologie, risorse e standards linguistici e promuoverne la fornitura, creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle industrie nel settore linguistico, ridurre i costi del trasferimento delle informazioni tra le lingue, contribuire alla promozione della diversita linguistica della comunita.

Art. 1

E’ adottato un programma comunitario le cui finalita’ sono:

– accrescere all’interno della comunita’ la conoscenza di servizi multilingui che si avvalgono di tecnologie, risorse e standars linguistici e promuoverne la fornitura;

– creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle industrie nel settore linguistico;

– ridurre i costi del trasferimento delle informazioni tra le lingue, in particolare nell’interesse delle pmi;

– contribuire alla promozione della diversita’ linguistica della comunita’.

Ai fini della presente decisione:

A) per “servizi multilingui” si intendono i servizi che permettono la comunicazione tra utenti di lingue diverse all’interno della comunita’;

B) per “industrie del settore linguistico” si intendono le societa’, istituzioni e operatori professionali che forniscono o permettono la fornitura di servizi mono o multilingui in settori quali il reperimento delle informazioni, la traduzione, l’ingegneria linguistica e i dizionari elettronici.

Art. 2

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 sono intraprese, secondo le linee d’azione di cui all’allegato I e le modalita’ di attuazione del programma specificate nell’allegato III, le seguenti azioni:

  • Sostegno alla creazione di una struttura di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento della associazioni interessate a tale creazione;
  • Incentivazione dell’uso di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche;
  • Promozione dell’utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri;
  • Misure di accompagnamento.

Art. 3

Il programma ha inizio il giorno dell’adozione della presente decisione e ha una durata di tre anni. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del presente programma per il periodo di cui sopra ammonta a 15 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorita’ di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Una ripartizione indicativa degli importi considerati necessari figura nell’allegato II,

Art. 4

1 .

La commissione e’ responsabile dell’attuazione del programma e del suo coordinamento con gli altri programmi comunitari. La commissione e’ assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della commissione.

2 .

Il rappresentante della commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo’ fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere e’ formulato alla maggioranza stabilita dall’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il consiglio deve prendere su proposta della commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3 .

A) la commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

B) se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la commissione sottopone senza indugio al consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli e’ stata sottoposta la proposta, la commissione adotta le misure proposte.

Art. 5

1 .

La procedura di cui all’articolo 4 si applica:

  • All’adozione del programma di lavoro,
  • Alla ripartizione delle uscite del bilancio,
  • Ai criteri e al contenuto degli inviti a presentare proposte,
  • Alla valutazione dei progetti proposti per il finanziamento comunitario in seguito all’invito a presentare proposte e l’importo stimato del contributo comunitario per ciascun progetto ove questo sia pari o superiore a 100 000 ecu; qualora l’importo del contributo comunitario sia inferiore a 100 000 ecu per ciascun progetto, la commissione informa unicamente il comitato in merito ai progetti e al risultato della loro valutazione,
  • Alle misure relative alla valutazione del programma,
  • A qualsiasi inosservanza delle regole di norma applicate di cui all’allegato III,
  • Alla partecipazione a progetti di persone giuridiche provenienti da paesi terzi e di organizzazioni internazionali.

2 .

La commissione tiene regolarmente informato il comitato dei progressi compiuti nell’attuazione del programma nella sua globalita’.

Art. 6

1 .

La commissione si assicura che le azioni di cui alla presente decisione siano subordinate ad un’effettiva stima preliminare, al controllo e alla successiva valutazione.

2 .

Durante l’attuazione dei progetti e dopo il loro completamento la commissione valuta il modo in cui sono stati realizzati nonche’ l’impatto della loro attuazione onde accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti. Nel far cio’ la commissione analizza in particolare in quale misura il gruppo bersaglio delle pmi abbia beneficiato dei progetti realizzati.

3 .

I beneficiari prescelti presentano una relazione annuale alla commissione.

4 .

La commissione presenta al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle Regioni, dopo l’esame da parte del comitato di cui all’articolo 4, una valutazione intermedia e una valutazione finale, realizzate sulla base di un’analisi effettuata da esperti indipendenti, dei risultati ottenuti con l’attuazione delle linee d’azione di cui all’allegato I. In base a tali risultati, la commissione puo’ presentare proposte intese ad adeguare l’orientamento del programma. L’analisi e’ presentata prima dell’approvazione di ogni ulteriore programma.

Art. 7

La partecipazione al programma puo’ essere aperta, secondo la procedura di cui all’articolo 4, senza sostegno finanziario da parte della comunita’, alle persone giuridiche stabilite nei paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, qualora tale partecipazione contribuisca efficacemente all’attuazione del programma e tenendo presente il principio del vantaggio reCiproco.

Art. 8