Decisione Unione Europea 23 Aprile 1997, n. 97/322/ce

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: 146
  • Data fonte: 05/06/1997
Decisione della commissione del 23 aprile 1997 che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell'italia (il testo in lingua italiana e il solo facente fede)

Abstract:

Decisione che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’italia.

Art. 1

1 .

L’allegato alla presente decisione (14) costituisce Parte Integrante delle decisioni recanti approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziative comunitarie.

2 .

Nella misura in cui le disposizioni di detto allegato impongano oneri o condizioni nuove o complementari agli Stati membri oppure ai beneficiari, esse si applicano unicamente agli investimenti, azioni, misure e progetti che fanno parte degli interventi citati al primo paragrafo e selezionati in data successiva al 1 maggio 1997.

Art. 2

La Repubblica Italiana e’ destinataria della presente decisione.

Allegato

Schede relative all’ammissibilita’ delle spese nel quadro dei fondi strutturali

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Scheda n. 1

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali NOZIONE DI “BENEFICIARIO FINALE” DEGLI INTERVENTI

Norma generale: i “beneficiari finali” sono: – gli organismi o le imprese pubbliche o private responsabili della direzione dei lavori (committenti); – per i regimi di aiuto e per gli aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti. Gli organismi in questione procedono alla raccolta della documentazione contabile (distinta delle fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probante equivalente) (punto 6 delle disposizioni di esecuzione finanziaria). I beneficiari finali o categorie di beneficiari finali ai sensi dei regolamenti e del punto 6 delle disposizioni di esecuzione finanziaria dovranno essere individuati a livello di misura o eventualmente di sottomisura, in ogni documento di programmazione presentato alla commissione per decisione e approvazione.

Precisazioni: 1. Misure implicanti la concessione di singoli importi poco elevati a favore di molti piccoli progetti privati 1.1. Per motivi pratici di attuazione operativa, se l’azione riguarda la concessione di singoli importi poco elevati a molti piccoli progetti privati (non inclusi in un regime di aiuto), la nozione di beneficiario finale si applica all’ultimo organismo responsabile per il versamento dei fondi a tali progetti. A titolo di esempio: – per il feaog, sezione orientamento: azioni cofinanziate ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 e azioni similari; – per lo sfop: azioni cofinanziate ai sensi del regolamento (ce) n. 3699/93 e analoghe a quelle cofinanziate ai sensi del regolamento (CEE) n. 866/90. 1.2. Per quanto riguarda la nozione di “beneficiario”, nel caso particolare dell’iniziativa comunitaria leader, i gruppi di azione locale (gal) sono considerati beneficiari finali in luogo e vece degli operatori rurali, promotori dei progetti cofinanziati. Tuttavia le spese da prendere in considerazione sono quelle effettivamente sostenute da detti operatori rurali, promotori dei progetti cofinanziati (e non i pagamenti dei gal a questi ultimi). 2. Regimi di aiuto (1) e aiuti concessi da organismi designati secondo la norma generale, nel caso dei regimi di aiuto e degli aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti, indipendentemente dagli eventuali trasferimenti finanziari effettuati da intermediari. Le “spese effettivamente sostenute” sono quindi i pagamenti effettuati a ciascun destinatario ultimo dell’aiuto (ingl. “final recipient”), indipendentemente dai trasferimenti finanziari di cui sopra.

Casi specifici per ciascuno dei fondi: – fse: nell’ambito del fse, il beneficiario finale e’ l’organismo (o l’impresa) pubblico o privato incaricato dell’organizzazione e della realizzazione delle azioni descritte all’articolo 1 del regolamento fse. Qualora le azioni non vengano effettuate (parzialmente o nella loro totalita’) direttamente dal beneficiario finale, ma vengano “subappaltate” ad un livello inferiore, l’organismo pubblico o privato che attribuisce il subappalto rimane il beneficiario finale e si assume dunque la responsabilita’ di tutte le spese per l’esecuzione delle azioni. Fonti: – regolamento quadro [articolo 5, paragrafo 2, lettera c)]. – regolamento di coordinamento (articolo 21, paragrafo 3). – regolamento fesr (articolo 6). – disposizioni di esecuzione finanziaria (punti n. 6, 7, 10, 13 e 14). – trattato dell’Unione Europea (articolo 92). Scheda n. 2

Spese ammissibili nell’ambito dei fondi strutturali periodo di eleggibilita’

Norma generale: 1. Termine iniziale di eleggibilita’1.1. Il termine iniziale di sovvenzionabilita’ e’ fissato nella normativa unicamente per quanto concerne le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali. 1.2. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento di coordinamento e fatte salve le disposizioni dell’articolo 33, la data a partire dalla quale le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono considerate eleggibili e’ la data in cui la commissione ha ricevuto la domanda di contributo relativa dello Stato membro. 1.3. La normativa non fissa un termine iniziale per gli impegni. 1.4. Per quanto riguarda i progetti per i quali sono stati contratti degli impegni prima della data di inizio della forma di intervento (fi), cioe’ la data in cui la commissione ha ricevuto la domanda di contributo relativa dello Stato membro, la commissione considera eleggibili le spese sostenute per tali progetti/azioni purche’: – dette spese non siano state sostenute prima della data in cui la commissione ha ricevuto la relativa richiesta (articolo 15, paragrafo 2 del regolamento di coordinamento); – tali progetti/azioni siano inseriti in buona e debita forma (cioe’ siano stati selezionati dall’autorita’ designata per l’esecuzione della fi) nella fi prima del termine finale per gli impegni. 1.5. La retroattivita’ eccezionale di cui all’articolo 33 del regolamento di coordinamento si applica alle domande di contributo ricevute tra il 1 gennaio 1994 e il 30 aprile 1994 (tra il 1 gennaio 1995 e il 30 aprile 1995 per i nuovi Stati membri). La retroattivita’ e’ prevista anche in una disposizione transitoria specifica dell’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90 del consiglio. Essa stabilisce che le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento di coordinamento non si applicano per le misure incluse nei programmi per il periodo 1994-1999, che sono state presentate nel periodo di programmazione precedente ma che non hanno beneficiato di un aiuto. Disposizioni analoghe in materia di retroattivita’ si applicano anche ai progetti presentati nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89 del consiglio, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2080/90 delle commissione (sfop). In tutti gli altri casi si applica la norma generale, cioe’ che la eleggibilita’ comincia alla data di ricevimento della domanda di contributo, anche se tale data e’ anteriore al 1 gennaio 1994 (inizio del periodo di programmazione attuale) o al 1 gennaio 1997 (2 periodo dell’obiettivo n. 2). 2. Termine finale di eleggibilita’2.1. La data limite per gli impegni e’ esplicitamente menzionata nella decisione della commissione che approva la fi e si riferisce agli impegni giuridici e finanziari (cfr. Scheda sulla nozione di impegno). Tale data limite puo’ essere prorogata dalla commissione su richiesta espressa e debitamente giustificata dello Stato membro. 2.2. La data limite per la presa in considerazione delle spese e’ anch’essa esplicitamente menzionata in tale decisione, si riferisce ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali (punto 5 delle def) e non riguarda quindi i contributi versati dalle autorita’ nazionali ai beneficiari finali. La data limite per i pagamenti puo’ essere prorogata dalla commissione su richiesta espressa e debitamente giustificata dello Stato membro. 3. Altri aspetti 3.1. Lo Stato membro, nel momento in cui fa la sua dichiarazione di spesa, deve certificare che sono state rispettate le date limite in questione, ai sensi dell’articolo 15 e dell’articolo 21, paragrafo 4 del regolamento di coordinamento. 3.2. Qualora l’esecuzione di un progetto si situi a cavallo fra due periodi di programmazione, per ciascuno di tali periodi deve essere eseguita una chiara descrizione del progetto. Quest’ultimo deve essere diviso in almeno due fasi ben distinte, dal punto di vista contabile e, per quanto possibile, fisico, corrispondenti alle due fi interessate, per garantire la trasparenza dell’esecuzione e del controllo e facilitare la sorveglianza. 3.3. La commissione puo’ concordare, nel quadro della partnership, delle norme concernenti il periodo di sovvenzionabilita’ piu’ specifiche di quelle sopra previste.

Casi specifici per ciascuno dei fondi: – fse: spese non ancora sostenute al momento della chiusura annuale della quota dal momento che il fse effettua una chiusura annuale delle quote, le fatture relative a talune spese correnti (ad esempio, gas, elettricita’, telefono ecc.) possono essere accettate per il pagamento del saldo in data successiva alla fine dell’anno civile, se dette fatture sono state effettivamente quietanzate dal beneficiario finale prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dello Stato membro (entro un termine di sei mesi). Fonti: – regolamento finanziario (articolo 1, paragrafo 7). – regolamento di coordinamento (in particolare l’articolo 15, paragrafo 2 e l’articolo 33, paragrafo 2). – disposizioni di esecuzione finanziaria. – decisioni di concessione di contributi della commissione. Scheda n. 3

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali VALIDITA DELL’IMPEGNO A LIVELLO DEGLI Stati membri

Norma generale: le “disposizioni giuridiche obbligatorie” e gli “impegni dei mezzi finanziari necessari” sono le decisioni prese dai beneficiari finali per l’esecuzione delle operazioni ammissibili e la destinazione dei fondi pubblici relativi (punto 4 delle disposizioni di esecuzione finanziaria). L’impegno a livello dello Stato membro deve comportare l’impegno contratto dal beneficiario finale. Detto impegno deve essere giuridicamente vincolante ed essere accompagnato dall’impegno finanziario, cioe’ dall’impegno delle risorse finanziarie pubbliche necessarie. Per i regimi di aiuto di stato (o situazioni assimilabili, come l’assegnazione di una sovvenzione ad una moltitudine di piccoli progetti privati), o aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, la data dell’impegno giuridico e’ quella della decisione adottata dall’organismo che concede l’aiuto. In tale decisione vengono precisati i singoli destinatari dell’aiuto e l’importo concesso a ciascuno. Queste definizioni debbono tenere conto delle caratteristiche specifiche degli organismi istituzionali, delle procedure amministrative di ciascuno Stato membro e della natura delle operazioni.

Precisazioni: – feaog, sezione orientamento i) impegni nei casi specifici dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 del consiglio l’organismo pubblico che deve versare i fondi a ciascun singolo progetto, in cui sono generalmente coinvolte delle pmi, e’ considerato il beneficiario finale e gli impegni vanno intesi al suo livello. In effetti i programmi operativi adottati nel quadro di tali regolamenti riguardano aiuti concessi a imprese e a cooperative che sono in massima parte pmi. Di norma i singoli importi sono poco elevati e l’organismo intermedio responsabile della gestione si colloca a livello nazionale o regionale. Sarebbe pertanto molto problematico per l’organismo in questione controllare se esista o no un impegno di questi beneficiari nei riguardi dei loro fornitori/costruttori. La concessione dell’aiuto pubblico puo’ essere invece verificata. Ii) condizioni minime richieste per giustificare casi specifici diversi da quelli previsti dai regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90: per le azioni cofinanziate dal feaog, sezione orientamento, e dallo sfop, analogamente a quanto convenuto per i regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90, l’impegno unico preso a nome dell’organismo di gestione intermedio vale come impegno per tutto l’insieme dei piccoli beneficiari finali. Tuttavia questo impegno unico, per essere chiaramente identificabile, deve soddisfare alle seguenti condizioni minime: indicazione di una decisione formale, datata, facente esplicito riferimento ai progetti, agli importi e ai singoli beneficiari da finanziare. – sfop vedi sopra il caso specifico del feaog, sezione orientamento, punto ii).

Casi specifici per ciascuno dei fondi: – fesr qualora i committenti siano organismi o imprese private, la data dell’impegno giuridico e’ quella in cui viene stabilito un legame giuridico obbligatorio che determina l’esecuzione dei lavori (ad esempio stipulazione di un contratto). Fonti: – decisioni della commissione per la concessione dei contributi (cfr. Articolo relativo alla data di chiusura dell’intervento). – disposizioni di esecuzione finanziaria (punti 4 e 6). Scheda n. 4

Spese ammissibili “eleggibili” nell’ambito dei Fondi strutturali PRECISAZIONI SUL CONCETTO DI COSTI REALI

Norma generale: le “spese effettivamente sostenute” devono corrispondere a pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente (punto 5 delle disposizioni di esecuzione finanziaria). 1. L’ammissibilita’ di una spesa dev’essere valutata rispetto al suo contesto generale, alla natura e all’importo, al rispetto della destinazione fisica o temporale del bene o del servizio, all’azione cofinanziata. 2. Sono escluse le due ipotesi seguenti: – oltre due livelli di subappalto o subappalti ingiustificati, che non determinano alcun valore aggiunto; – i contratti tramite intermediari/consulenti in cui l’importo da pagare e’ espresso in percentuale dell’importo cofinanziato. 3. Per “documento contabile avente forza probante equivalente” si intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili nazionali non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento presentato per comprovare che la scrittura contabile riflette fedelmente la realta’ ed e’ conforme alla normativa vigente in materia di contabilita’.

Particolarita’ per fondo: – fse: i) i costi calcolati, accettabili al momento dell’approvazione dei programmi/misure nell’ambito di un bilancio proposto, devono rispecchiare costi reali che dovrebbero poter essere verificati in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese. Ii) conformemente a quanto previsto nella scheda n. 2, talune fatture non ancora quietanzate al momento della chiusura della quota annuale possono essere rendicontate a titolo di questa stessa quota purche’ siano state quietanzate prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dello Stato membro (cfr. Scheda n. 2, caso specifico fse). Iii) conformemente ai punti 13 e seguenti delle disposizioni di esecuzione finanziaria, si ricorda che, nella fase degli anticipi la prova delle spese effettivamente sostenute puo’ basarsi su dati appropriati risultanti dal sistema di monitoraggio dell’intervento. Lo Stato membro deve inoltre certificare che l’azione avanza in modo conforme alla programmazione. – feaog, sezione orientamento: al fine di stabilire il costo di taluni lavori effettuati dai beneficiari per proprio conto e nell’ambito di investimenti cofinanziati, gli Stati membri possono fissare delle tariffe per i prezzi unitari. Tali tariffe esonerano il beneficiario finale dall’obbligo di presentare fattura per tali lavori. Fonti: – regolamento finanziario (articolo 2). – regolamento fse (articolo 21). – disposizioni di esecuzione finanziaria (punti 3, 5 e 6). Scheda n. 5

Norma generale: le spese indirette debbono essere imputate in modo equo, conformemente alle norme di contabilita’ generalmente riconosciute. A titolo di esempio, nell’ambito delle azioni di formazione cofinanziate dal fse, le spese indirette devono essere imputate sulla base di una ripartizione proporzionale equivalente ad una formazione a tempo pieno, ottenuta dal rapporto tra il numero di ore/tirocinanti cofinanziate e il numero di ore/tirocinanti dispensate in totale dall’organismo di formazione. Fonti: – regolamento finanziario (articolo 2). – regolamento fse (articolo 2, paragrafo 1). Scheda n. 6

Spese ammissibili nell’ambito dei fondi strutturali ammortamenti

Norma generale: i fondi strutturali non possono finanziare contemporaneamente l’acquisto di beni immobili o di beni strumentali durevoli – nuovi o usati – e l’ammortamento relativo. Pertanto, all’interno del periodo di sovvenzionabilita’, si puo’ ricorrere all’ammortamento come alternativa all’acquisto, conformemente alle norme fiscali e contabili nazionali o alle pratiche contabili generalmente ammesse. E’ tuttavia escluso l’ammortamento di beni che al momento dell’acquisto hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico (nazionale o comunitario).

Casi specifici per ciascuno dei fondi: – fse: secondo le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento fse, gli ammortamenti di beni immobili (ma in nessun caso l’acquisto) e di materiale, nella misura in cui rientrano fra i costi di funzionamento o i costi operativi legati alla formazione o ad ogni altra azione ammissibile, sono sovvenzionabili, previa eventuale detrazione degli importi che hanno gia’ beneficiato di un cofinanziamento dei fondi strutturali, purche’ detti ammortamenti si riferiscano alle azioni di cui all’articolo 1 del regolamento del fse, formino oggetto di una tabella basata su un metodo che rispetti la normativa nazionale e corrispondano ad un investimento ufficialmente inserito nella contabilita’ del beneficiario finale. Fonti: – regolamento fse (articolo 2). – disposizioni di esecuzione finanziaria. Scheda n. 7

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali COFINANZIAMENTO NAZIONALE IN NATURA

Norma generale: 1. La normativa sui fondi strutturali (articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di coordinamento) e le disposizioni di esecuzione finanziaria (punto 5) prevedono che il pagamento del contributo comunitario debba riferirsi a spese effettivamente sostenute, e che queste debbano corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. 2. A determinate condizioni puo’ essere considerato ammissibile al cofinanziamento nazionale (pubblico e privato) un contributo in natura sotto forma di: – apporto di terreni, beni immobili – interi o parte di essi – beni strumentali durevoli; – apporto di materie prime; – lavoro volontario non remunerato, prestato da una persona (fisica o giuridica) privata. 3. Condizioni da rispettare: i) la prestazione in natura deve avere l’accordo preliminare dell’organismo pubblico responsabile della misura. Ii) la prestazione deve essere conforme alle disposizioni generali di ammissibilita’, in particolare a quelle relative all’acquisto di terreni e di edifici e alle spese delle pubbliche amministrazioni. Iii) l’importo dichiarato dal beneficiario finale a titolo degli apporti in natura deve essere valutato e certificato sulla base di tariffari ufficiali fissati da un’autorita’ indipendente, oppure da un professionista terzo e indipendente. Iv) il contributo comunitario non puo’ superare l’importo delle spese effettivamente sostenute (ossia il costo totale sovvenzionabile al netto degli apporti in natura). Esempio: nell’ipotesi di 100, in cui le spese effettivamente sostenute rappresentano solo 40 e le prestazioni in natura 60, il contributo comunitario, teoricamente pari a 50 (50 % X 100) in questo caso e’ limitato a 40. V) il calcolo del costo del lavoro volontario deve essere effettuato conformemente alle norme nazionali in materia di calcolo del costo orario, giornaliero o settimanale del lavoro (per esempio, le tariffe legali riconosciute), qualora esistano norme del genere. Nb: il contributo privato in natura e’ escluso dall’ambito dell’ingegneria finanziaria (fondo di garanzia e fondo di capitale di rischio).

Casi specifici per ciascuno dei fondi: – feaog, sezione orientamento: i costi totali di un progetto cofinanziato possono includere come spese sovvenzionabili, alle condizioni sopra citate in materia di calcolo e di controllo, il costo del lavoro di un agricoltore in proprio, calcolato secondo le tariffe legali vigenti nello Stato membro (cfr. La scheda “precisazioni sulla nozione di costi reali”). Quando il calcolo di tale costo e’ conforme alle tariffe legali fissate e riconosciute dallo Stato membro, il costo del lavoro dell’agricoltore in proprio viene assimilato ad una spesa effettivamente sostenuta e giustificata da un documento contabile avente forza probante equivalente; e’ pertanto ammissibile al contributo comunitario. – fse: nel quadro delle azioni di formazione cofinanziate dal fse, l’apporto in natura puo’ assumere anche la forma di materiale didattico. Fonti: – regolamento di coordinamento (articolo 21). – regolamento quadro (articolo 13, paragrafo 3). – risposta della sig.ra wulf-mathies all’interrogazione parlamentare n. 3178/95 (gu n. 109 del 15. 4. 1996). Scheda n. 8

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERESSI BANCARI MATURATI SUGLI ANTICIPI COMUNITARI

Norma generale: il sistema di cofinanziamento delle azioni da parte dei fondi strutturali puo’ produrre una maturazione di interessi bancari sugli anticipi comunitari versati. 1. Trasferimento dei fondi comunitari tramite un’autorita’ pubblica: puo’ trattarsi degli interessi maturati sugli anticipi comunitari trasferiti agli Stati membri attraverso le pubbliche amministrazioni. In tal caso la comunita’ non e’ piu’ proprietaria dei fondi che sono stati trasferiti agli Stati membri (sentenza della corte di giustizia delle comunita’ europee del 14 luglio 1994 nella causa c-186/93). La commissione provvede a verificare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 5 del regolamento di coordinamento per quanto riguarda il termine, fissato in linea di massima a tre mesi, per il trasferimento di tali fondi ai beneficiari finali (2). 2. Sovvenzioni direttamente versate dalla commissione ad un beneficiario finale: puo’ trattarsi anche degli interessi percepiti dai beneficiari finali per contributi che implichino la concessione di sovvenzioni versate direttamente dalla commissione a detti beneficiari finali (ad esempio alcune sovvenzioni globali o progetti pilota ai sensi dell’articolo 10 del regolamento fesr). In tal caso nella convenzione firmata tra la commissione e il beneficiario finale puo’ figurare una clausola che preveda che gli interessi percepiti sull’importo totale concesso alla comunita’ saranno utilizzati in modo conforme agli obiettivi dell’intervento e che il beneficiario finale deve rendere conto dell’utilizzazione precisa che ne fa. Inoltre, se la sovvenzione riguarda un progetto chiaramente individuato e conosciuto dai servizi della commissione, al saldo dell’intervento si puo’ applicare la regola della detrazione degli interessi percepiti sull’importo totale concesso (3).

Fonti: – risposta della sig.ra gradin all’interrogazione scritta 2847/94 (gu n. C 145 del 12. 6. 1995). – corte di giustizia delle comunita’ europee, sentenza del 14 luglio 1994 nella causa c-186/93. Scheda n. 9

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali CONTABILIZZAZIONE DELLE ALTRE ENTRATE

Definizione: ogni azione cofinanziata da un fondo strutturale puo’ determinare entrate o beneficiare delle stesse nel corso del cofinanziamento. Puo’ trattarsi di risorse derivanti dalla vendita, dal noleggio o dalla messa a disposizione di prodotti o servizi, da tasse d’iscrizione individuali o da altre spese o trattenute sugli stipendi assimilabili a tasse di iscrizione e sostenute dai tirocinanti nel quadro di azioni di formazione.

Norma generale: si configurano due diverse situazioni: i) ipotesi a: tutte le entrate sono direttamente connesse alle operazioni cofinanziate. In questo caso devono essere imputate per intero all’azione, ossia detratte dalle spese sovvenzionabili. Ii) ipotesi b: le entrate sono connesse soltanto parzialmente alle operazioni cofinanziate. In questo caso devono essere detratte dalle spese ammissibili secondo un adeguato sistema di ripartizione (proporzionale).

Precisazione: non devono considerarsi detraibili dai costi totali sovvenzionabili in base a questa scheda: a) le entrate derivanti dall’intera vita economica degli investimenti cofinanziati e che sono oggetto delle disposizioni specifiche dell’articolo 17 del regolamento di coordinamento; b) le entrate riconducibili all’ambito delle misure di ingegneria finanziaria, per le quali valgono le disposizioni specifiche di cui alle relative schede n. 18, 19 e 21); c) i contributi del settore privato per il cofinanziamento di azioni, investimenti o progetti, previsti, se del caso, nelle tabelle finanziarie accanto ai contributi pubblici. Fonti: – regolamento finanziario (articolo 2). – regolamento di coordinamento (articolo 17, paragrafo 3). – regolamento fse (articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino). Scheda n. 10

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali SPESE FINANZIARIE, BANCARIE E LEGALI

Norma generale: soltanto le spese direttamente legate alla preparazione e all’esecuzione del progetto sono ammissibili al cofinanziamento. Alcune spese sono per la loro stessa natura escluse dal cofinanziamento. 1. Spese finanziarie gli interessi debitori (diversi dagli abbuoni di interessi approvati nell’ambito delle forme d’intervento o dagli interessi debitori contemplati da un regime di aiuti di stato autorizzato dalla commissione), gli aggi, le spese di cambio ed altre spese meramente finanziarie non sono ammissibili al cofinanziamento. 2. Spese per l’apertura e il mantenimento di conti bancari, per i versamenti ed altri oneri amministrativi qualora il cofinanziamento richieda l’apertura di un conto bancario distinto per ciascun progetto, le spese di apertura e di mantenimento del conto stesso rientrano fra le spese amministrative relative al progetto e sono pertanto ammissibili, tranne gli interessi debitori (cfr. Punto 1). Caso specifico del fse: un conto bancario puo’ servire alla realizzazione di piu’ azioni di formazione successive. La parte delle spese legate al conto bancario, e ammissibili nell’ambito di ciascuna azione di formazione, viene determinata secondo una specifica chiave di ripartizione (cfr. Scheda n. 5: “imputazione delle spese indirette”). 3. Ammende, penali e spese per le procedure giudiziarie tali spese non sono ammissibili, poiche’ non contribuiscono direttamente alla realizzazione dell’obiettivo perseguito. 4. Spese di consulenza legale (“legal fees”), spese notarili e spese di consulenza tecnica o finanziaria ai fini della preparazione e/o della realizzazione del progetto tali spese sono ammissibili se sono direttamente legate al progetto e necessarie per una corretta preparazione o esecuzione dello stesso. Fonti: – regolamento finanziario (articolo 2). – regolamento quadro (articolo 3). – regolamento fesr (articolo 1). – regolamento feaog – orientamento (articoli 5 e 6). Scheda n. 11

Spese ammissibili nell’ambito dei fondi strutturali spese di garanzia bancaria

Norma generale: le spese relative a una garanzia bancaria non sono ammissibili al cofinanziamento nei seguenti casi: – per tutte le forme d’intervento (po, docup, pic, ecc.), tranne che per le sovvenzioni globali, e – per ogni tipo di rischio da assicurare da parte di qualsiasi promotore di progetti (ad esempio, una garanzia bancaria di buona esecuzione o “performance bond”, o qualsiasi altra garanzia bancaria richiesta dal committente per la presentazione di un’offerta o per l’esecuzione di un progetto), indipendentemente dalla forma d’intervento prevista.

Eccezione: sovvenzioni globali le spese di garanzia bancaria sono ammissibili esclusivamente nel caso di sovvenzioni globali. In tal caso, l’ammissibilita’ e’ limitata alle spese sostenute dall’intermediario designato dallo Stato membro per una garanzia bancaria, o per qualsiasi altra assicurazione volta a coprire il rischio di abusi o negligenze nell’utilizzo dei fondi comunitari non imputabili all’intermediario suddetto (in base all’articolo 23, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento di coordinamento).

Precisazione: – pic leader: nell’ambito dell’iniziativa comunitaria leader, i gruppi d’azione locale (gal), organismi gestionari intermedi designati dall’intermediario, potrebbero dover ricorrere a lettere di garanzia bancaria. I costi direttamente legati a tali lettere, presentati dai gal (organismi intermedi), sono considerati ammissibili al cofinanziamento. – progetti pilota: nel caso in cui la commissione richieda la presentazione di lettere di garanzia bancaria, al di la’ delle esigenze previste dalle modalita’ di esecuzione del regolamento finanziario, i costi direttamente legati a tali lettere sono ammissibili. In ogni altro caso, tali spese non sono ammissibili. Fonti: – regolamento di coordinamento (articolo 23, paragrafo 1, terzo trattino). – dichiarazione della commissione relativa all’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, iscritta nel processo-verbale di adozione del regolamento (CEE) n. 2082/93 da parte del consiglio. Scheda n. 12

Spese ammissibili nell’ambito dei fondi strutturali acquisto di materiale usato

Norma generale: 1. L’acquisto di materiale usato puo’ essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati e concordati nell’ambito della “partnership”, e fatte salve eventuali disposizioni nazionali piu’ restrittive, qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti condizioni: – una dichiarazione del venditore attesta l’origine esatta del materiale e conferma che lo stesso non ha gia’ beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; – l’acquisto di tale materiale rappresenta un vantaggio particolare per il programma o il progetto, o e’ imposto da circostanze eccezionali (materiale nuovo non e’ disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la buona realizzazione del progetto); – riduzione del costo relativo (e quindi del contributo comunitario) rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l’operazione; – le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze del progetto. In caso di accettazione, il calcolo delle spese ammissibili relative all’acquisto di materiale usato si basa sul valore corrente dello stesso. 2. L’ammortamento del materiale usato, come alternativa all’acquisto, e’ previsto nella scheda n. 6. 3. Caso specifico: puo’ essere considerato sovvenzionabile, nell’ambito di regimi di aiuto autorizzati dalla commissione, il rilevamento di imprese aventi cessato la loro attivita’ o che senza tale rilevamento sarebbero state destinate alla chiusura.

Casi specifici per ciascuno dei fondi: – fse: fra le azioni cofinanziate dal fse e’ escluso l’acquisto di materiale usato, mentre e’ sovvenzionabile per tutta la durata dell’azione l’ammortamento di materiale usato (cfr. Scheda n. 6: “ammortamenti”). – feaog, sezione orientamento: i regolamenti CEE n. 866/90 e 867/90 stabiliscono espressamente che l’acquisto di materiale usato non e’ assolutamente sovvenzionabile. – sfop: il regolamento (ce) n. 3699/93 del consiglio non prevede l’acquisto di materiale usato nell’ambito delle azioni cofinanziate dallo sfop. Fonti: – regolamento (CEE) n. 2328/91 del consiglio (articoli da 6 a 11, da 13 a 16 e articolo 20). – regolamenti (CEE) n. 866/90 (articolo 11) e (CEE) n. 867/90 del consiglio. Scheda n. 13

Spese ammissibili nell’ambito dei fondi strutturali acquisto di terreni

Norma generale: 1. L’acquisto di terreni non edificati deve inserirsi in un’azione che contribuisce allo sviluppo economico, ed e’ sovvenzionabile soltanto se direttamente collegato a un investimento produttivo o in infrastrutture. Le spese per l’acquisto di terreni, in quanto aspetto secondario di un investimento realizzato al di fuori dei regimi di aiuto, possono superare il limite del 10 % del costo sovvenzionabile del progetto purche’ siano rispettate le disposizioni nazionali volte ad evitare le speculazioni (ad esempio, una clausola che vieta la cessione della proprieta’ per un periodo minimo). 2. Progetti per la tutela dell’ambiente l’acquisto di terreni puo’ essere ammesso in quanto oggetto principale di un investimento volto alla tutela dell’ambiente, purche’ siano rispettate la seguenti condizioni, finalizzate fra l’altro a impedire speculazioni: i) il progetto e’ oggetto di una decisione adottata in partnership. Ii) il terno avra’ la destinazione prevista per un periodo da convenirsi in partnership. Qualsiasi cambiamento della destinazione del terreno, nel corso del periodo convenuto, che modifichi la natura o le condizioni di realizzazione del progetto e per il quale non e’ stata richiesta l’approvazione dei servizi della commissione o del comitato di sorveglianza, sara’ esaminato ai sensi dell’articolo 24 del regolamento di coordinamento. Iii) il terreno non ha una destinazione agricola (in casi debitamente giustificati sono possibili eccezioni decise in partenariato). Iv) la responsabilita’ dell’acquisto spetta a un’istituzione pubblica o a un organismo che opera in regime di diritto pubblico.

Precisazione: nel caso di regimi di aiuto cofinanziato, secondo gli orientamenti sugli aiuti di stato a finalita’ regionale adottati dalla commissione, l’acquisto di terreni rientra nella base di calcolo tipo per stabilire il valore di un investimento iniziale (investimento fisso), insieme all’acquisto di edifici e attrezzature. In tal caso, i servizi della commissione valutano l’ammissibilita’ dell’acquisto del terreno nell’ambito del regime di aiuto complessivo.

Casi specifici per ciascuno dei fondi: – fse: la spesa in questione non e’ ammissibile al cofinanziamento (cfr. Articolo 2 del regolamento fse). – feaog, sezione orientamento: i) nell’ambito delle operazioni cofinanziate a titolo dei regolamenti (CEE) n. 2328/91 (articolo 7) e (CEE) n. 866/90 (articolo 11) del consiglio, gli investimenti relativi all’acquisto di terreni non sono ammissibili in alcun caso. Ii) l’acquisto di terreni e’ sovvenzionabile nel quadro di un programma di ricomposizione fondiaria ai sensi dell’articolo 5, lettera d) del regolamento feaog – orientamento. – sfop: in base all’allegato III, paragrafo 2.0, lettera c) del regolamento (ce) n. 3699/93 del consiglio, gli investimenti relativi all’acquisto di terreni non sono ammissibili in alcun caso. Fonti – regolamento fesr (articolo 1). – decisioni di concessione di contributi per progetti “fuori quota” (fesr). – regolamento fse (articolo 2). – regolamento feaog, sezione orientamento (articoli 2, 5 e 6). – regolamento (CEE) n. 866/90 (articolo 11). – regolamento (CEE) n. 2328/91 (articolo 7, paragrafo 1). – regolamento di applicazione del regolamento sfop – regolamento (ce) n. 3699/93 [allegato III, paragrafo 2.0, lettera c)]. Scheda n. 14

Spese ammissibili nell’ambito dei fondi strutturali acquisto di beni immobili

Norma generale: l’acquisto di un bene immobile (edificio gia’ costruito e terreno su cui e’ situato) costituisce una spesa ammissibile purche’ siano rispettate le condizioni di seguito elencate (salvo specifiche disposizioni contrarie). Tale acquisto deve inserirsi in un’operazione che contribuisca allo sviluppo economico. La sua ammissibilita’ sara’ valutata nell’ambito dell’azione globale cofinanziata. Quale norma generale, l’acquisto di immobili deve costituire soltanto una parte del progetto cofinanziato. In alcune situazioni, tuttavia, l’acquisto puo’ costituire l’oggetto principale del progetto cofinanziato (ad esempio, quando un ente pubblico acquista un edificio per metterlo a disposizione delle pmi, o quando viene finanziato un piano di espansione di imprese o un piano di sostegno alla diversificazione dell’occupazione rurale, in cui la spesa principale e’ costituita dall’acquisto di un’officina). L’acquisto del terreno che circonda il bene immobile oggetto del cofinanziamento e’ ammissibile nella misura in cui vengano rispettate le disposizioni specifiche previste per l’acquisto di terreni (cfr. Scheda n. 13, “acquisto di terreni”). Le spese e le tasse relative all’acquisto di immobili sono da considerare ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in via definitiva dai beneficiari finali (cfr. La scheda sull'”iva ed altre imposte e tasse”).

Condizioni di ammissibilita’ : l’ammissibilita’ dell’acquisto di beni immobili e’ soggetta in ogni caso alle seguenti condizioni, volte ad evitare speculazioni e a garantire che l’azione cofinanziata presenti un buon rapporto costo/efficacia: i) una certificazione conforme alla normativa nazionale attestante che il prezzo d’acquisto dell’immobile corrisponde al suo valore reale deve essere disponibile per consultazione su richiesta. Ii) le autorita’ competenti dello Stato membro o il venditore del bene devono dichiarare che il bene immobile non e’ stato precedentemente oggetto di una sovvenzione nazionale o comunitaria avente lo stesso obiettivo. Iii) il bene immobile deve avere la destinazione prevista per un periodo convenuto in “partnership”. Qualsiasi cambiamento della destinazione dell’immobile, nel corso del periodo convenuto in partenariato, che modifichi la natura o le condizioni di realizzazione del progetto e per il quale non sia stata richiesta l’approvazione dei servizi della commissione ne’ quella del comitato di sorveglianza, sara’ esaminato secondo le disposizioni previste all’articolo 24 del regolamento di coordinamento. Iv) l’edificio non puo’ servire ad ospitare servizi dell’amministrazione pubblica.

Precisazione: nel caso di regimi di aiuti cofinanziati, conformemente agli orientamenti sugli aiuti di stato a finalita’ regionale adottati dalla commissione, l’acquisto di un immobile rientra nella base di calcolo tipo per stabilire il valore di un investimento iniziale (investimento fisso), insieme all’acquisto di terreni e attrezzature. In tal caso, i servizi della commissione valutano l’ammissibilita’ dell’acquisto di beni immobili nell’ambito del regime di aiuto complessivo.

Casi specifici per ciascuno dei fondi: – fse: il fse non contribuisce in nessun caso al finanziamento dell’acquisto di beni immobili (possono essere finanziati gli ammortamenti dell’immobile per il periodo di durata della formazione: cfr. Scheda n. 6, “ammortamenti”). – feaog, sezione orientamento: i regolamenti del consiglio (CEE) n. 866/90 (articolo 11, paragrafo 3) e (CEE) n. 2328/91 (articolo 7) prevedono espressamente la possibilita’ di finanziare la costruzione o l’acquisizione di beni immobili, escludendo il valore del terreno, nel rispetto delle condizioni stabilite per gli investimenti cofinanziati. I regolamenti del consiglio (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71, invece, considerano sovvenzionabili unicamente gli interessi da pagare per l’acquisto di edifici, nel quadro dell’aiuto all’avviamento di organizzazioni di produttori. Le disposizioni indicate nella presente scheda si applicano pertanto al feaog, sezione orientamento, tranne nel caso in cui il regolamento specifico di cui trattasi preveda espressamente altre disposizioni. – sfop: l’ammissibilita’ dell’acquisto di beni immobili, escluso il valore del terreno, e’ espressamente prevista nei settori dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca [cfr. Regolamento (ce) n. 3699/93 del consiglio]. – fesr: l’acquisto di immobili nuovi da parte di enti pubblici deve essere generalmente evitato, al fine di evitare ogni possibilita’ di elusione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici. Qualsiasi eccezione a tale regola dev’essere oggetto di un’approvazione motivata del comitato di sorveglianza. Fonti – regolamento feaog, sezione orientamento (articoli 2, 5 e 6). – regolamento (CEE) n. 866/90 (articolo 11). – regolamento di applicazione del regolamento sfop – regolamento (ce) n. 3699/93 (allegato ii). Scheda n. 15

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali IVA ED ALTRE IMPOSTE E TASSE

Norma generale: 1. L’iva che puo’ essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo non puo’ essere considerata sovvenzionabile e pertanto non puo’ essere cofinanziata dai fondi strutturali. Spetta alle autorita’ indicate dagli Stati membri, e ai servizi della commissione in occasione dei controlli sul posto, verificare la ammissibilita’ delle spese dichiarate dai beneficiari finali, e in particolare dell’iva eventualmente compresa in tali spese. In caso di dubbi sul rimborso dell’iva, la parte della spesa dichiarata corrispondente all’iva viene sovvenzionata dai fondi soltanto dopo un’analisi caso per caso. La natura pubblica o privata del beneficiario finale non va considerata nell’analisi dell’ammissibilita’ delle spese, ma solo il fatto che ci sia assoggettamento all’iva. 2. Come l’iva, cosi’ anche le altre categorie di imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e gli oneri sociali sui salari) che possono derivare da finanziamenti comunitari sono sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali (indipendentemente dal fatto che contribuiscano ad alimentare il bilancio dello Stato membro). Fonti: – istruzione interna relativa al trattamento dell’iva nell’ambito degli appalti pubblici attribuiti dalle direzioni generali e dai servizi della commissione, documento sec(95)715 del 28 aprile 1995. – risposta della sig.ra gradin all’interrogazione scritta n. 2837/94 (gu n. C 103 del 24 aprile 1995). Scheda n. 16

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali FINANZIAMENTO ALTERNATIVO DEI PROGETTI COFINANZIATI

Definizione del concetto: il finanziamento o pagamento alternativo costituisce una possibilita’ di gestione che consente di utilizzare il piu’ efficacemente possibile i flussi di tesoreria messi a disposizione in date diverse da tutti i partner finanziari pubblici, nazionali e comunitari. Poiche’ i tassi di cofinanziamento sono fissati al livello della misura, tale pratica contabile serve a finanziare alcuni progetti interamente con stanziamenti nazionali e altri interamente con stanziamenti comunitari, rispettando tuttavia il tasso medio di cofinanziamento al livello di ciascuna misura interessata. In pratica tale metodo viene applicato: – de facto tra la data di avvio di un intervento cofinanziato e il versamento del primo anticipo comunitario, – de facto alla fine di un periodo di programmazione, prima del versamento del saldo comunitario, – al fine di non bloccare un’intera misura per ritardi nella messa a disposizione dei diversi cofinanziamenti per ciascun progetto individuale, e piu’ in particolare quando le norme contabili nazionali prevedono l’iscrizione delle fonti di cofinanziamento su linee di bilancio distinte.

Norma generale: conformemente alle disposizioni nazionali in materia di bilancio e al fine di evitare un blocco dei pagamenti mediante una gestione della tesoreria disponibile, i servizi di gestione degli Stati membri possono avvalersi del finanziamento alternativo in modo non sistematico. L’utilizzazione di tale possibilita’ di gestione e’ tuttavia soggetta ad alcune rigorose condizioni intese a garantire il rispetto della trasparenza. Condizioni di ammissibilita’: le condizioni enumerate qui di seguito discendono dal principio fondamentale secondo cui tutti i progetti che rientrano nella forma di intervento devono rispettare le disposizioni delle clausole standard allegate a ogni decisione della commissione che approva tali forme d’intervento, indipendentemente dall’origine dei fondi che servono al loro finanziamento: i) prassi non generalizzata: deve trattarsi di una possibilita’ di gestione della tesoreria e non di una prassi generalizzata. Ii) rispetto della programmazione: in ogni momento devono essere chiaramente individuati i progetti che fungono da contropartita nazionale a quelli finanziati al 100 % con fondi comunitari e integrati secondo le procedure vigenti nella forma d’intervento. Inoltre, tutti i progetti che rientrano in una determinata misura, indipendentemente dalla fonte del finanziamento, sono selezionati secondo gli stessi criteri definiti per l’intera misura. Iii) rispetto delle norme di pubblicita’ del contributo comunitario: i beneficiari finali devono essere adeguatamente informati che il loro progetto e’ stato incluso in un intervento cofinanziato dai fondi strutturali; cio’ vale per tutti i progetti che rientrano in una determinata misura, qualunque sia la fonte del finanziamento alternativo. Per le azioni di formazione cofinanziate dal fse, sono ammissibili soltanto le convenzioni stipulate dai promotori e che menzionano esplicitamente il cofinanziamento del fse (qualunque sia la fonte del pagamento alternativo). Iv) condizioni identiche per il controllo: i servizi comunitari possono controllare tutti i progetti che rientrano nella misura, quale che sia la fonte del finanziamento alternativo, alle stesse condizioni e secondo gli stessi obblighi regolamentari. V) gestione Comune dell’insieme dei progetti: la scelta riguardo all’origine dei fondi che finanziano il progetto e’ effettuata sulla base della tesoreria disponibile al momento del pagamento dell’aiuto pubblico. E’ pertanto esclusa qualsiasi distinzione nella gestione o nella priorita’ data ai fascicoli sulla base dell’origine del finanziamento alternativo. Vi) rispetto dei tassi di cofinanziamento al livello della misura: il rispetto del cofinanziamento al livello della misura deve essere oggetto di controllo, e deve essere analizzata la conformita’ del tasso globale di aiuto pubblico dopo ciascuna decisione individuale di finanziamento. Scheda n. 17

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali OPERAZIONI CORRENTI/RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DELLE IMPRESE

Norma generale: sono escluse dal cofinanziamento nell’ambito dei fondi strutturali determinate tecniche di finanziamento connesse ad attivita’ correnti o alla ristrutturazione del bilancio delle imprese che non costituiscono un investimento produttivo, eccezion fatta per il caso in cui tali tecniche siano incluse in un regime di aiuto di stato approvato dalla commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento fesr. Si tratta delle operazioni seguenti: 1. Finanziamento del capitale circolante netto delle imprese: il capitale circolante netto delle imprese (“working capital”) e’ generalmente finanziato da scoperti o da altre forme di prestito a breve termine. Trattandosi di una parte dell’attivo corrente, il capitale circolante netto non contribuisce al finanziamento degli investimenti produttivi che consentono la creazione o il mantenimento di posti di lavoro stabili. Il finanziamento del capitale circolante netto e le operazioni di tesoreria non sono sovvenzionabili. 2. Factoring: il factoring serve al finanziamento del capitale circolante netto delle imprese. Consente di finanziare tale capitale versando sui conti clienti importi che normalmente sono bloccati fino al momento del pagamento. Una parte cospicua, generalmente fino all’80 % dei crediti, puo’ essere anticipata dal factor, il che permette un miglioramento del cash-flow a breve termine. Le spese sostenute dalle imprese per il ricorso ai servizi di factoring non sono sovvenzionabili. Particolarita’ fesr: conformemente al disposto dell’articolo l, lettera c), primo trattino del regolamento fesr, e’ sovvenzionabile il sostegno all’attivita’ delle pmi che comporti incentivi ai servizi in favore delle aziende. Se si tratta di un aiuto a un’impresa che offre servizi – compreso ad esempio il factoring – alle pmi, sono sovvenzionabili le spese per la creazione e il mantenimento, per un periodo determinato, di un’impresa di questo tipo, che offre servizi di factoring. 3. Consolidamento delle perdite: le perdite di un’attivita’ economica non sono ammissibili al cofinanziamento. La semplice ristrutturazione delle passivita’ del bilancio non ha effetti diretti sugli investimenti futuri. Fonti – regolamento quadro (articolo 3). – regolamento fesr (articolo 1). – regolamento feaog, sezione orientamento (articoli 5 e 6). Scheda n. 18

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali INGEGNERIA FINANZIARIA: FONDO DI GARANZIA

Norma generale: i fondi strutturali possono cofinanziare la partecipazione degli Stati membri alla Costituzione o all’aumento di fondi di garanzia (di seguito indicati fg). Per il cofinanziamento di misure d’ingegneria finanziaria, in particolare di fg, si applicano i seguenti principi generali: i) il coinvolgimento della comunita’ in tecniche di ingegneria finanziaria deve essere limitato e comunque non deve sostituirsi o sovrapporsi al sistema finanziario, a meno che quest’ultimo si dimostri inadeguato a far fronte alle esigenze di sviluppo della Regione in questione; ii) la comunita’ puo’ cofinanziare il contributo pubblico al capitale sociale di un fondo; non partecipa alla sua gestione, ne’ contribuisce alle spese di tale gestione. Partecipanti/azionisti di questi fondi sono soltanto lo Stato membro e i suoi partner, privati o pubblici, non la commissione; iii) il tasso di cofinanziamento comunitario dev’essere modulato per tener conto dei proventi generati dal fondo conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 del consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93; IV ) principio della partnership settore pubblico-settore privato: e’ preferibile che i fg comprendano azionisti sia del settore pubblico sia di quello privato; questi ultimi devono contribuire in modo sostanziale (ad esempio per il 30 % del capitale del fondo) per ottenere un effetto leva; v) qualora si verifichi un’eccezione al principio di cui sopra per mancanza di finanziamento pubblico nazionale, lo Stato membro mantiene una responsabilita’ sussidiaria nell’ambito della partnership convenuta nel quadro dei fondi strutturali (cfr. Articolo 23 del regolamento di coordinamento); vi) i fg devono essere gestiti secondo le norme e la prassi vigenti di volta in volta nei mercati interessati; vii) le modalita’ di funzionamento di tali fondi devono essere adeguate alle disposizioni d’esecuzione finanziaria degli interventi, in particolare per quanto riguarda la nozione di impegno e di spese sostenute, nonche’ la chiusura dell’intervento; viii) i fg intervengono presso imprese finanziariamente ed economicamente sane. Non possono intervenire per operazioni di mero rifinanziamento delle passivita’ delle imprese; ix) le attivita’ del fg sono illustrate in una relazione presentata per anno civile alla commissione previo parere del comitato di sorveglianza; x) la commissione e la Corte dei Conti europea esercitano un potere di controllo sulle attivita’ dei fg; in tale ambito hanno diritto di effettuare o far effettuare verifiche nelle imprese cui il fg ha concesso la sua garanzia; xi) i fg devono essere costituiti per un periodo adeguato, compatibile con gli obiettivi perseguiti. La durata minima e’ quella della forma d’intervento; xii) ogni eccezione ai principi stabiliti in questa scheda deve essere sottoposta caso per caso all’approvazione dei servizi della commissione. Nb: le condizioni del punto i) sono considerate automaticamente soddisfatte qualora la commissione (dg IV ) abbia stabilito la conformita’ del regime di aiuti di stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Disposizioni specifiche relative ai fondi di garanzia: 1. Le disposizioni specifiche sottoindicate si applicano agli organismi che garantiscono ad istituzioni finanziarie una parte dell’esposizione per i crediti concessi alle imprese, al fine di dividere con dette istituzioni il rischio sugli investimenti delle imprese beneficiarie. Riguardano quindi in particolare tre tipi di fondo di garanzia: – i fondi di garanzia dei crediti bancari classici; – le societa’ di mutua garanzia (denominate anche societa’ di garanzia reCiproca); di norma tali societa’ concedono garanzie soltanto ai soci azionisti (spesso artigiani o imprese di dimensioni ridottissime); – i fondi di garanzia per le assunzioni di partecipazioni (che garantiscono una parte dei rischi assunti dai fondi di capitale di rischio). 2. Trattasi della sovvenzione versata ad un ente pubblico responsabile (Stato membro, Regione Comune . .) o ad un intermediario designato d’accordo con lo Stato membro (ad esempio in caso di sovvenzione globale) ai fini della Costituzione o dell’aumento del capitale di un fondo di garanzia (di seguito denominato fg). A. Costituzione o aumento del capitale di un fondo di garanzia 1. La Costituzione di un fg dev’essere oggetto di una valutazione ex-ante adeguata, che viene eventualmente sottoposta al comitato di sorveglianza competente per l’intervento in questione (se il relativo fg e’ compreso in una forma d’intervento). 2. Il fg dev’essere costituito come fondo indipendente, disciplinato da statuto e/o convenzione o da un contratto tra le varie parti, in cui sia precisato in particolare il rapporto di “gearing” (4) autorizzato per il fondo nel periodo d’intervento comunitario. Il fg puo’ essere costituito nell’ambito di un organismo gia’ esistente purche’ sia oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilita’ separata e distinta dei capitali apportati (pubblici – nazionali e comunitari – e altri). 3. La gestione del fg e’ affidata ad un organismo abilitato dalla legislazione nazionale ad effettuare le operazioni di cui trattasi e che disponga delle capacita’ necessarie per la buona gestione dei fondi depositati. 4. La convenzione/lo statuto e le relative modifiche sono soggette ad approvazione preliminare da parte dei competenti servizi della commissione. 5. I versamenti (iniziali e successivi) di tutti i partecipanti devono essere effettuati in denaro; e’ escluso qualsiasi apporto in natura. B. Modalita’ di funzionamento del fg 1. I fg devono rispettare le disposizioni nazionali che disciplinano le operazioni di concessione di garanzia nello Stato membro in cui operano. 2. Tasso di copertura dei prestiti bancari i fg cofinanziati operano secondo le norme nazionali generalmente applicabili a questo tipo di fondi. Qualora tali norme facciano difetto, il fg si attiene ai principi seguenti: non dovrebbe essere finanziata mediante credito bancario la totalita’ dell’investimento realizzato dall’impresa beneficiaria della garanzia del fondo. Il tasso di copertura del credito garantito dal fg e’ limitato ad una percentuale massima dell’importo ancora in essere del credito concesso, ad esempio il 75 %. Tale tasso di garanzia dovrebbe decrescere proporzionalmente all’aumento della quota rappresentata dal credito nel costo totale dell’investimento dell’impresa beneficiaria. Qualora si faccia ricorso alla garanzia, per i crediti individuali il rimborso e’ limitato ad una percentuale della perdita residua al termine del contenzioso, ad esempio il 50 75 %. La garanzia puo’ coprire il rimborso dell’azionista principale e il pagamento degli interessi cumulati non pagati. 3. Tasso di copertura delle garanzie per assunzioni di partecipazioni i fg cofinanziati operano secondo le norme nazionali generalmente applicabili a questo tipo di fondo. Qualora tali norme facciano difetto, il fg si attiene ai principi seguenti: la garanzia copre una percentuale limitata delle perdite subite dagli investitori, ad esempio il 50 %, previa detrazione dei dividendi gia’ percepiti. 4. Il fg interviene a favore di imprese finanziariamente ed economicamente sane. I crediti garantiti dal fg non possono riguardare operazioni di mero rifinanziamento della passivita’ delle imprese, bensi’ operazioni per l’ampliamento di attivita’ esistenti, lo sviluppo di nuove attivita’ o l’introduzione di innovazioni o di nuove tecnologie nel metodo o nel sistema di produzione. 5. Gli interventi del fg presso imprese che operano nel settore disciplinato dal regolamento (CEE) n. 866/90 del consiglio relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (ce) n. 2843/94 (gu n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1), devono rispettare i criteri di scelta fissati dalla decisione 94/173/ce della commissione (gu n. L 79 del 23. 3. 1994, pag. 29). 6. Per tutta la durata dell’intervento comunitario, le entrate del fg (in particolare i premi d’assicurazione e gli interessi derivanti da investimenti) devono affluire nel fondo. 7. L’attivita’ del fg e’ oggetto di una relazione che viene trasmessa per ogni anno civile alla commissione previo parere del comitato di sorveglianza. In tale relazione devono figurare un bilancio e un’analisi delle entrate e delle perdite del fg, un elenco dettagliato delle spese di gestione sostenute, un elenco dettagliato delle garanzie concesse (investimenti effettuati, crediti concessi, garanzie concesse per impresa e per settore, nel rispetto del principio di riservatezza), nonche’ i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte. 8. La commissione e la Corte dei Conti europea esercitano un potere di controllo sulle attivita’ del fg; in tale ambito hanno diritto di effettuare o far effettuare verifiche nelle imprese cui il fg ha concesso la sua garanzia. 9. Qualora si faccia ricorso al fondo per operazioni non conformi alla convenzione/agli statuti, la commissione puo’ chiedere in qualsiasi momento allo Stato membro la restituzione parziale o totale del contributo comunitario versato per costituire il fg. 10. L’ammontare delle spese di gestione del fg dev’essere circoscritto e limitato preventivamente ad una percentuale massima annuale del capitale versato. Tale percentuale deve rimanere annualmente entro limiti proporzionati alle attivita’ del fondo, in generale intorno al 5 %. Le spese di gestione non vengono prese in considerazione nel calcolo dell’utilizzazione del capitale al momento della chiusura dell’operazione, per garantire che il 100 % del capitale del fg sia destinato alla concessione di garanzie. 11. Non e’ opportuno che un fg conceda la sua garanzia per le assunzioni di partecipazioni di un fondo di capitale di rischio a sua volta cofinanziato dai fondi strutturali. C. Nozione di “impegno giuridico e finanziario” e di “spese effettivamente sostenute” nel caso di un fg 1. Impegno a livello nazionale: l’atto giuridico di Costituzione o di aumento del capitale iniziale di un fg e’ considerato impegno giuridico e finanziario ai sensi delle disposizioni di esecuzione finanziaria per l’attuazione degli interventi. 2. Spese effettivamente sostenute: le spese effettivamente sostenute sono costituite dal versamento in denaro da parte dei partecipanti di quote del capitale liberato del fg (capitale versato), in stretto rapporto con le relazioni di esecuzione in cui vengono specificate le concessioni di garanzia comprovanti il buon avanzamento della misura. I successivi apporti di capitale al fg vengono effettuati dai partner se il comitato di sorveglianza, fondandosi sulle relazioni di esecuzione, ritiene che il fg abbia concesso garanzie sufficienti rispetto agli importi assegnati precedentemente. Le azioni di ingegneria finanziaria figurano fra le modalita’ di cofinanziamento delle forme d’intervento. Pertanto, gli Stati membri devono accettare di prefinanziare eventualmente i versamenti di capitale ai fg se le richieste di fondi comunitari sono ritardate a livello della forma d’intervento in cui e’ incluso il fg. 3. I versamenti di capitale al fg devono essere effettuati secondo lo stesso calendario sia per i partner pubblici che per quelli privati, nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale. D. Chiusura dell’intervento (cfr. Esempio in cifre all’allegato) 1. Spetta al comitato di sorveglianza, per tutto il periodo di esecuzione della misura e sulla base delle relazioni sul funzionamento del fg sottoposte al suo esame, decidere tempestivamente, nell’ambito delle sue competenze, la riprogrammazione degli importi assegnati al fg e chiaramente destinati a rimanere inutilizzati o sottoutilizzati. 2. Alla chiusura dell’intervento comunitario (dopo il termine ultimo per la contabilizzazione dei pagamenti), dev’essere calcolata la posizione finanziaria netta del fg mediante raffronto tra il capitale totale versato e il totale cumulato delle garanzie concesse nel corso del periodo. I) si considera che la misura sia stata eseguita per intero se il tasso reale di esecuzione (totale cumulato delle garanzie concesse dal fg/capitale versato) e’ pari ad almeno il 75 % del rapporto di “gearing” autorizzato dallo statuto del fondo. Ii) se, nonostante il controllo esercitato dal comitato di sorveglianza, al momento della chiusura il tasso reale di esecuzione (totale cumulato delle garanzie concesse/capitale versato) e’ inferiore al 75 % del rapporto di “gearing” autorizzato, le spese sovvenzionabili del fondo vengono diminuite in proporzione e l’importo versato in eccedenza viene detratto dal saldo finale versato dalla comunita’ allo Stato membro per la forma d’intervento in questione. 3. Dopo il pagamento del saldo finale relativo alla forma d’intervento la commissione non interviene piu’ nell’esecuzione o nella sorveglianza dell’azione, salvo specifiche disposizioni in materia contenute nella convenzione iniziale di cui sopra, e indipendentemente dalle altre norme generali relative in particolare al controllo.

Specificita’ per fondo strutturale: fesr il fg interviene esclusivamente a favore di pmi, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), terzo trattino del regolamento fesr. Per la definizione di pmi si rimanda alla raccomandazione della commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione di piccole e medie imprese (gu n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4). Fonti: – regolamento fesr [articolo 1, lettera c), terzo trattino]. – regolamento feaog, sezione orientamento [articolo 5, lettera k) e articolo 6]. – comunicazione della commissione agli Stati membri, n. 94/c 180/03 pubblicata nella GU n. C 180 dell’1. 7. 1994 (iniziativa comunitaria pmi), in particolare il punto 7.9.

Allegato alla scheda n. 18 “ingegneria finanziaria: fondo di garanzia”

Chiusura dell’intervento: esempio in cifre del meccanismo per la chiusura 1. Un fondo di garanzia funziona con una partecipazione comunitaria del 30 %. Il capitale versato del fondo e’ 100. Il rapporto di “gearing” stabilito dallo statuto del fondo e’ 6, ossia: il valore totale delle garanzie concesse dal fondo in un determinato momento non puo’ superare il sestuplo del capitale versato, ossia 600. 2. Alla chiusura dell’intervento si verifica se l’importo totale cumulato delle garanzie concesse dal fg e’ superiore o uguale al 75 % del rapporto di “gearing”, ossia 75 % di 6 X 100 = 450 (di seguito denominato “il limite”). Ipotesi a: il totale delle garanzie concesse e’ uguale o superiore a 450. Si considera che la misura sia stata eseguita per intero (il contributo comunitario versato si considera utilizzato per intero). Ipotesi b: il totale delle garanzie concesse e’ inferiore a 450, ad esempio ammonta a 400. L’azione e’ stata eseguita soltanto parzialmente. Il tasso di esecuzione e’ pari a: (totale delle garanzie concesse/il limite), ossia 400/450 = 88,89 %. Si considera che il capitale del fondo possa essere sovvenzionato per l’88,89 % e il contributo comunitario dev’essere ricalcolato in base al tasso di partecipazione comunitaria per l’11,11 % del capitale del fg ritenuto non utilizzato, ossia 30 % X (11,11 % di 100) = 3,33. Il 3,33 % viene detratto dal saldo finale pagato allo Stato membro dalla comunita’ per la forma d’intervento in questione. 3. E’ evidente che il rapporto di “gearing” varia da uno Stato membro all’altro e da un fondo all’altro a seconda del tipo di rischio garantito. Ne consegue che, in teoria, nel caso di due fg con caratteristiche simili e la stessa esecuzione, ma un rapporto di gearing diverso, la chiusura puo’ dare risultati diversi.

Scheda n. 19

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali INGEGNERIA FINANZIARIA: FONDI DI CAPITALE DI RISCHIO

Norma generale: i fondi strutturali possono cofinanziare la partecipazione degli Stati membri alla Costituzione o all’incremento di fondi di capitale di rischio (indicati di seguito con la sigla fcr). Per il cofinanziamento di misure di ingegneria finanziaria, in particolare di fcr, si applicano i seguenti principi generali: i) il coinvolgimento della commissione in tecniche d’ingegneria finanziaria dev’essere limitato e, in ogni caso, non deve sostituirsi o sovrapporsi al sistema finanziario, a meno che quest’ultimo si sia dimostrato inadeguato per far fronte alle esigenze di sviluppo della Regione interessata. Ii) la comunita’ cofinanzia il contributo pubblico al capitale sociale dei fondi; essa non partecipa alla gestione dei fondi stessi, ne’ contribuisce alle spese di tale gestione. Partecipanti/azionisti dei fondi sono soltanto lo Stato membro e i suoi partner privati o pubblici, e non la commissione. Iii) il tasso di cofinanziamento comunitario deve tener conto dei limiti imposti in base all’articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 4253/88 del consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93. Iv) principio della partnership tra settore pubblico e settore privato: e’ preferibile che i fcr comprendano azionisti sia del settore pubblico, sia di quello privato, con un contributo sostanziale di quest’ultimo (pari, ad esempio, al 30 % del capitale del fondo), in modo da ottenere un effetto leva. V) qualora si verifichi un’eccezione al principio di cui sopra per mancanza di finanziamento pubblico nazionale, lo Stato membro deve mantenere una responsabilita’ sussidiaria nell’ambito della partnership convenuta nel quadro dei fondi strutturali (cfr. L’articolo 23 del regolamento di coordinamento). Vi) i fcr devono essere gestiti di volta in volta secondo le norme e le prassi vigenti nei mercati interessati. Vii) le modalita’ di funzionamento di tali fondi devono essere adeguate alle disposizioni relative all’esecuzione finanziaria degli interventi, soprattutto per quanto riguarda le nozioni di impegno e di spese sostenute, nonche’ la chiusura dell’intervento. Viii) i fcr intervengono presso imprese finanziariamente ed economicamente sane. I loro interventi non possono riguardare operazioni di semplice rifinanziamento delle passivita’ delle imprese. Ix) le attivita’ del fcr sono illustrate in una relazione presentata alla commissione per anno civile, previo parere del comitato di sorveglianza. X) la commissione e la Corte dei Conti europea esercitano un potere di controllo sulle attivita’ dei fcr, che comprende anche il diritto di effettuare o di far effettuare verifiche presso le imprese in cui sono intervenuti i fcr. Xi) i fcr devono essere costituiti per un periodo adeguato, compatibile con gli obiettivi perseguiti. La loro durata minima e’ quella della forma d’intervento. Xii) ogni eccezione ai principi stabiliti in questa scheda deve essere sottoposta caso per caso all’approvazione dei servizi della commissione. Nb: le condizioni di cui al punto i) sono considerate automaticamente soddisfatte qualora la commissione (dg IV ) abbia stabilito la conformita’ del regime di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Disposizioni specifiche relative ai fondi di capitale di rischio: categoria o tipo di spesa: – le azioni di ingegneria finanziaria previste dalla normativa sono inserite nelle modalita’ di cofinanziamento proprie di ciascuna forma d’intervento. I fondi strutturali, con le loro sovvenzioni, cofinanziano la partecipazione degli Stati membri ai fondi di capitale di rischio (fcr). Soltanto lo Stato membro e i suoi partner privati o pubblici, e non la commissione, sono partecipanti/azionisti dei fcr. – la presente scheda tratta dunque delle sovvenzioni versate a un ente pubblico responsabile (Stato membro, Regione Comune ecc.), o ad un intermediario designato d’accordo con lo Stato membro (nel caso di una sovvenzione globale), ai fini della partecipazione alla Costituzione o all’incremento di un fondo di capitale di rischio (fcr) (5). A. Costituzione o incremento di un fondo di capitale di rischio (fcr) 1. La Costituzione o l’incremento di un fcr dev’essere oggetto di un’adeguata valutazione ex ante, presentata al comitato di sorveglianza competente per l’intervento in questione (se il fcr e’ compreso in una forma d’intervento). 2. Il fcr dev’essere costituito come fondo indipendente, disciplinato da statuti e/o da una convenzione o da un contratto tra i vari partner. Puo’ essere costituito nell’ambito di un organismo gia’ esistente, a condizione che sia oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilita’ separata e distinta dei fondi (pubblici, di origine nazionale o comunitaria, e altri) per differenziare l’impiego dei fondi iniziali (che non comprendono necessariamente fondi di origine comunitaria) da quello dei fondi successivamente investiti nell’ambito dell’intervento comunitario. 3. La gestione del fcr e’ affidata a un organismo abilitato dalla normativa nazionale ad effettuare le operazioni necessarie, e che disponga delle capacita’ necessarie per gestire in modo efficace i fondi affidatigli. Di conseguenza, la gestione corrente dei fondi (istruzione e controllo dei fascicoli individuali, decisioni d’investimento) dovra’ essere affidata a un gruppo di professionisti competenti, che agiscano secondo criteri propri del settore privato. 4. La convenzione, o gli statuti, e le relative modifiche, devono essere approvati in via preliminare dai servizi responsabili della commissione. 5. Principio della partnership tra settore pubblico e settore privato: per creare un effetto leva presso gli investitori privati, e’ preferibile che una parte sostanziale del capitale del fcr (ad esempio il 30 %) provenga dal settore privato. Qualsiasi eccezione a questo modello di base dev’essere sottoposta, caso per caso, all’approvazione dei servizi responsabili della commissione. 6. Partecipazione dello Stato membro al capitale del fcr: e’ preferibile che lo Stato membro partecipi al capitale del fcr con un suo contributo pubblico, che si aggiungera’ al contributo comunitario. Qualsiasi eccezione a questo modello di base dev’essere sottoposta, caso per caso, all’approvazione dei servizi responsabili della commissione; in caso di eccezioni, lo Stato membro resta sussidiariamente responsabile della corretta esecuzione dell’azione, nel rispetto di tutte le disposizioni in vigore, e partecipa alla Costituzione del fcr sulla base unicamente del contributo comunitario. 7. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (ce) n. 3193/94, il tasso di partecipazione comunitaria al capitale del fcr non puo’ essere superiore al 50 % del costo totale nelle Regioni dell’obiettivo 1, e al 30 % del costo totale nelle altre Regioni. 8. Tutti i partecipanti devono effettuare i versamenti (iniziali e successivi) in denaro, escludendo qualsiasi contributo in natura. B. Modalita’ di funzionamento del fcr 1. Il fcr deve rispettare le disposizioni nazionali relative alle operazioni di capitale di rischio, in vigore nello Stato membro in cui opera. 2. Gli interventi del fcr consistono in varie forme di partecipazione, quali la sottoscrizione di un capitale sociale (azioni o quote sociali) nelle imprese sostenute, prestiti (anche di partecipazione), obbligazioni (all’occorrenza convertibili), ecc. Scopo di tali interventi e’ garantire un apporto di fondi all’impresa mediante la sottoscrizione di una parte del capitale iniziale (creazione di imprese), o mediante l’aumento del capitale o delle liquidita’ disponibili dell’impresa. Tali partecipazioni, qualunque forma esse abbiano, devono essere versate interamente in denaro. 3. Se le attivita’ del fcr comprendono una forma di aiuto non contemplata dalla regola “de minimis”, e’ necessaria un’autorizzazione preliminare ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato. 4. Gli interventi del fcr presso imprese che operano nel settore contemplato dal regolamento (CEE) n. 866/90 del consiglio, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (ce) n. 2843/94 (cfr. Gu n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1), devono rispettare i criteri di scelta indicati nella decisione n. 94/173/CEE della commissione (gu n. L 79 del 23. 3. 1994, pag. 29). 5. Il fcr interviene presso imprese finanziariamente ed economicamente sane. I suoi interventi non riguardano operazioni di semplice rifinanziamento delle passivita’ delle imprese, ma operazioni volte all’espansione delle attivita’ esistenti, allo sviluppo di nuove attivita’, oppure all’introduzione di innovazioni o di nuove tecnologie nel metodo o nel sistema di produzione. 6. L’intervento del fcr nelle imprese dev’essere minoritario e temporaneo. 7. Il fcr puo’ intervenire in consorzio con altri fcr esistenti sul mercato. 8. Per tutta la durata dell’intervento comunitario, le entrate del fcr (in particolare, gli eventuali dividendi, il plus-valore e gli interessi derivanti da investimenti) devono affluire nel fondo ed essere utilizzate per finanziare altre partecipazioni, nonche’ le spese di gestione entro i limiti specificati sopra. 9. Per quanto riguarda le imprese presso le quali il fcr assume una partecipazione, puo’ essere talvolta opportuno introdurre una clausola che impedisca la distribuzione dei dividendi al fcr, in modo da trattenerli in riserva nelle imprese stesse (per quanto riguarda l’intera partecipazione del fondo o, almeno, la percentuale relativa al cofinanziamento comunitario). 10. L’attivita’ del fcr e’ esposta in una relazione che viene trasmessa per ogni anno civile alla commissione, previo parere del comitato di sorveglianza. Tale relazione deve contenere un bilancio e un’analisi delle entrate e delle perdite del fcr, un elenco dettagliato delle spese di gestione sostenute, un’analisi dei trasferimenti effettuati a beneficio del fondo, l’elenco dettagliato delle partecipazioni assunte (investimenti realizzati, crediti concessi ecc., per impresa e per settore, nel rispetto del principio di riservatezza), nonche’ i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte. 11. La commissione e la Corte dei Conti europea esercitano un potere di controllo sulle attivita’ del fcr, che comprende anche il diritto di effettuare o far effettuare verifiche presso le imprese a cui il fcr ha partecipato o partecipa. 12. Nel caso in cui il fondo venga utilizzato per operazioni non conformi alla convenzione di attuazione, la commissione puo’ chiedere in ogni momento allo Stato membro la restituzione, totale o parziale, del contributo comunitario versato per costituire il fcr. 13. Al fine di garantire che il capitale del fcr sia utilizzato al 100 % per gli interventi, l’assunzione delle spese di gestione del fondo (tra cui studi di mercato, ecc.) da parte del fcr dev’essere circoscritta e limitata in via preliminare ad una percentuale massima annuale del capitale sociale versato. Tale percentuale non deve superare ogni anno il 5 % del capitale. Alla chiusura dell’operazione, le spese di gestione non vengono prese in considerazione nel calcolo dell’utilizzazione del capitale sociale. C. Nozione di “impegno giuridico e finanziario” e di “spese effettivamente sostenute” 1. Impegno a livello nazionale: consiste, secondo le disposizioni di esecuzione finanziaria per l’attuazione degli interventi, nell’atto giuridico di Costituzione o di aumento del capitale iniziale di un fcr. 2. Spese effettivamente sostenute: consistono nel versamento in denaro delle quote di capitale del fcr liberato da parte dei partecipanti (capitale versato), in stretto rapporto con le relazioni di esecuzione, dove si specificano le partecipazioni assunte che dimostrano il buon avanzamento della misura. Gli ulteriori apporti di capitale al fcr sono effettuati dai partner se il comitato di sorveglianza, in base alle relazioni di esecuzione, ritiene che il fcr abbia utilizzato in modo soddisfacente le somme precedentemente concesse. Le azioni di ingegneria finanziaria figurano fra le modalita’ di cofinanziamento delle forme d’intervento. Inoltre i fondi strutturali cofinanziano, con le loro sovvenzioni, la partecipazione degli Stati membri al fcr. Dato che partecipanti/azionisti del fcr sono soltanto lo Stato membro e i suoi partner privati o pubblici, il finanziamento del fcr dev’essere compatibile con le disposizioni relative all’esecuzione finanziaria delle forme d’intervento dei fondi strutturali. Gli Stati membri devono pertanto accettare di prefinanziare, all’occorrenza, i versamenti di capitale al fcr, se le richieste di fondi comunitari sono ritardate a livello della forma d’intervento. 3. I versamenti di capitale al fcr devono essere effettuati secondo lo stesso calendario sia per partner pubblici che privati, nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale. D. Chiusura dell’intervento 1. Il fcr dev’essere costituito per un periodo adeguato, compatibile con gli obiettivi previsti. La durata minima di un fcr e’ quella della forma d’intervento. 2. Alla chiusura dell’intervento comunitario (dopo il termine ultimo per i pagamenti), dev’essere stabilita la posizione finanziaria netta del fcr mediante raffronto tra l’impiego del capitale totale versato e la somma totale degli interventi effettuati nelle imprese durante il periodo in questione. – se la somma risultante dal totale cumulato degli interventi nelle imprese durante il periodo in questione corrisponde ad almeno il 100 % del capitale versato (> o =), la misura si considera interamente eseguita. – spetta al comitato di sorveglianza per tutto il periodo di esecuzione della misura e sulla base delle relazioni sul funzionamento del fcr da esso esaminate, decidere tempestivamente, nell’ambito delle sue competenze, la riprogrammazione degli importi destinati al fcr che rischiano di rimanere inutilizzati o sottoutilizzati. – se al momento della chiusura, malgrado il controllo esercitato dal comitato di sorveglianza, la somma totale degli interventi nelle imprese nel corso del periodo considerato risulta inferiore al capitale totale versato, l’importo versato in eccedenza viene detratto dal saldo che la comunita’ paga allo Stato membro per la forma d’intervento in questione. 3. Dopo il pagamento del saldo finale relativo alla forma d’intervento, la commissione non interviene piu’ nell’esecuzione o nella sorveglianza dell’azione, salvo disposizioni specifiche in materia contenute nella convenzione iniziale sopra menzionata, e indipendentemente dalle altre norme generali, relative in particolare al controllo.

Casi specifici per ciascuno dei fondi: fesr: il fcr interviene esclusivamente nelle pmi, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), terzo trattino del regolamento fesr. Per la definizione di pmi si rimanda alla raccomandazione della commissione del 3 aprile 1996 (gu n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4). Fonti: – regolamento (CEE) n. 4254/88 del consiglio [modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93], articolo 1, lettera c), terzo trattino (regolamento fesr). – regolamento (CEE) n. 4256/88 del consiglio [modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93], articolo 5, lettera k) e articolo 6 (regolamento feaog, sezione orientamento). – comunicazione della commissione agli Stati membri n. 94/c 180/03, pubblicata nella GU n. C 180 dell’1. 7. 1994 (iniziativa comunitaria pmi), in particolare punto 7.9. Scheda n. 20

Spese ammissibili nell’ambito dei fondi strutturali leasing un’operazione di leasing e’ sovvenzionabile alle condizioni definite in appresso (6). Condizioni necessarie di eleggibilita’a. Leasing diretto (la societa’ di leasing, o concedente, e’ il primo beneficiario del contributo comunitario, che viene assegnato sulla base dei beni che essa acquista e che sono oggetto dei contratti di leasing): 1. I contratti di leasing che beneficiano dell’intervento devono comportare una clausola di riacquisto, oppure prevedere un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, non approvata dalle autorita’ competenti, il concedente si impegna a rimborsare alle competenti autorita’ nazionali (per conto del fondo interessato) la parte della sovvenzione comunitaria che corrisponde al periodo di leasing residuo. 2. L’acquisto del bene da parte della societa’ di leasing, giustificato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probante equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. Il contributo comunitario e’ versato al concedente con l’obbligo, per quest’ultimo, di trasferire l’aiuto comunitario al beneficiario del contratto di leasing (utilizzatore). 3. L’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore commerciale netto del bene dato in leasing. Tale limite e’ fissato al fine di escludere il cofinanziamento di spese non sovvenzionabili connesse al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento, spese amministrative della societa’ di leasing, spese di assicurazione, ecc.). Pertanto nel contratto deve essere prevista la scomposizione del canone in due parti: da un lato l’importo corrispondente all’acquisto netto, dall’altro le spese dell’operazione, sopra menzionate. 4. L’aiuto comunitario versato alla societa’ di leasing dev’essere utilizzato interamente a vantaggio del beneficiario del contratto di leasing. Mediante una riduzione uniforme dell’importo di tutti i canoni e dei relativi interessi nel periodo di leasing. B. Leasing indiretto (il contraente di un contratto di leasing e’ il beneficiario del contributo comunitario): 1. I contratti di leasing che beneficiano dell’intervento devono includere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo di leasing che corrisponde alla vita utile del bene che e’ oggetto del contratto. 2. I canoni pagati dall’utilizzatore al concedente (alla societa’ di leasing), giustificati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probante equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento. Il contributo comunitario e’ versato all’utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente pagati o in unica soluzione sulla base dell’importo attualizzato dei canoni corrispondenti al periodo di sovvenzionabilita’, se tale importo attualizzato corrisponde a “spese effettivamente sostenute” dal beneficiario finale all’inizio dell’operazione. 3. Se la durata totale del contratto di leasing supera la durata dell’intervento comunitario, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati dall’utilizzatore fino alla data di chiusura dell’intervento (data limite per la contabilizzazione dei pagamenti). Tale condizione scaturisce dal fatto che sono ammissibili al cofinanziamento soltanto i costi reali e effettivamente sostenuti, mentre le spese da sostenere in futuro (cioe’ i canoni futuri) non sono sovvenzionabili. Al fine di arrivare ad una migliore corrispondenza tra la durata del contratto di leasing e il periodo d’intervento, il prezzo iniziale del bene potrebbe essere ridotto all’inizio del periodo mediante un pagamento ammissibile al cofinanziamento. 4. L’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore commerciale netto del bene dato in leasing. Tale limite viene fissato al fine di escludere il cofinanziamento di spese non sovvenzionabili relative al contratto di leasing (tasse, interessi, spese di rifinanziamento, spese amministrative della societa’ di leasing, spese di assicurazione, ecc.). Pertanto nel contratto deve essere prevista la scomposizione del canone in due parti, da un lato l’importo corrispondente all’acquisto netto, dall’altro le spese dell’operazione, sopra menzionate.

Casi specifici per ciascuno dei fondi: – fse: i) il fse non cofinanzia l’acquisto di beni, ma soltanto la loro locazione o il loro ammortamento per la durata dell’azione (cfr. Scheda n. 6 “ammortamenti”). La condizione della clausola di riacquisto non e’ pertanto obbligatoria per tale fondo, e comunque il fse cofinanzia soltanto una parte dei canoni pagati dal beneficiario finale del contratto di leasing, a titolo del leasing operativo, pro rata temporis della durata dell’azione di formazione o di ogni altra azione sovvenzionabile. Ii) inoltre, al fine di assicurare un buon rapporto costo/efficienza, si verifichera’ che il costo sostenuto dal beneficiario finale a titolo del leasing non superi il costo che avrebbe comportato la locazione dello stesso materiale, purche’ si offra tale possibilita’. In caso contrario, il sovrapprezzo dovuto al ricorso al leasing al posto della semplice locazione sara’ dedotto dalle spese sovvenzionabili. – fesr: lo sviluppo endogeno cofinanziato dal fesr consente l’acquisizione, mediante il leasing, dei beni necessari alla creazione e al funzionamento di un’impresa che offra servizi alle pmi. Le precisazioni riportate sopra per il fse si applicano anche per le spese correnti finanziate a questo titolo. – progetti pilota: essendo tali azioni per loro natura di breve durata, la precisazione riportata sopra per il fse ai punti i) e ii) si applica anche ai progetti pilota e alle azioni innovative, per tutti e tre i fondi strutturali e per lo sfop. Fonti: linee direttrici specifiche relative al trattamento delle operazioni di leasing nell’ambito degli strumenti finanziari strutturali della comunita’ (gu n. C 250 del 14. 9. 1993). Scheda n. 21

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali REGIMI DI AIUTI RIMBORSABILI

Definizione: 1. Per “aiuto rimborsabile” si intende la concessione di un aiuto eventualmente temporaneo o non definitivamente acquisito, da parte di un ente pubblico responsabile o di un intermediario designato dallo Stato membro, a imprese o a privati che operano nell’ambito di un regime di aiuti nazionali compresi in un programma operativo. Gli aiuti riguardano tutte le azioni sovvenzionabili dai fondi strutturali. 2. Si tratta dunque del cofinanziamento di un regime di aiuti di stato approvato o che rientra nella regola de minimis, e non di un sistema di prestiti che dipende dall’attivita’ bancaria. Tale distinzione viene fatta al livello dell’origine dei fondi che provengono da un organismo pubblico i cui aiuti sono soggetti all’obbligo di notifica alla commissione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3 del trattato. 3. Agli aiuti rimborsabili puo’ essere associato un interesse a tasso ridotto rispetto alle condizioni del mercato bancario o a tasso zero (da cui l’elemento di aiuto). 4. Il caso trattato in questa scheda non rientra nell’ambito dell’ingegneria finanziaria in quanto la commissione cofinanzia un regime di aiuti individuali via via che lo Stato membro presenta le sue dichiarazioni certificate di spesa e non cofinanzia dunque la creazione di un fondo. 5. E’ la prima serie di aiuti concessi alle imprese e/o a privati beneficiari, che costituisce la spesa effettivamente sostenuta ai sensi delle disposizioni di esecuzione finanziaria. 6. Le imprese destinatarie dell’aiuto rimborsano quest’ultimo all’organismo che lo ha concesso, secondo regole che devono essere fissate in via preliminare; tali rimborsi, accompagnati dagli eventuali interessi, affluiscono nella dotazione finanziaria iniziale dell’aiuto, alimentando cosi’ anche un nuovo ciclo di aiuti rimborsabili.

Disposizioni specifiche: le modalita’ di rimborso degli aiuti in questione devono rispettare i criteri sotto elencati, intesi ad assicurare la trasparenza nella gestione di tale regime di aiuti: 1. La gestione finanziaria degli aiuti rimborsabili segue le regole e le definizioni applicabili agli aiuti concessi a fondo perduto. Tuttavia, l’aspetto “rimborso” richiede che siano rispettati i seguenti principi e modalita’ di buona gestione finanziaria: 1.1. L’organismo che concede gli aiuti rimborsabili (= beneficiario finale, cfr. Scheda sul “beneficiario finale”) deve tenere una contabilita’ trasparente che consenta, segnatamente ai fini di un controllo, di operare una distinzione tra: – l’importo degli aiuti sulla base della dotazione inizialmente a disposizione di tale organismo; – i rimborsi e i pagamenti degli eventuali interessi effettuati dai destinatari degli aiuti rimborsabili; – l’importo dei nuovi aiuti assegnati sulla base degli importi eventualmente rimborsati o degli eventuali interessi versati dai destinatari degli aiuti. 1.2. Occorre accertarsi che i rimborsi e gli eventuali interessi riscossi non si sostituiscano alla contropartita nazionale prevista nel piano di finanziamento della misura, e che siano riutilizzati nello stesso ambito. A tale scopo, alla fine del programma, l’organismo che concede l’aiuto dovra’ quindi giustificare l’utilizzazione delle risorse previste nel piano finanziario e delle risorse aggiuntive derivanti dai rimborsi e dagli interessi eventualmente versati nel frattempo, per poter beneficiare del contributo comunitario totale assegnato a tale misura. 1.3. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari, occorre che l’organismo che concede l’aiuto rediga una dichiarazione delle spese che riporti contemporaneamente le spese effettivamente sostenute (ossia l’importo degli aiuti concessi e versati ai destinatari) e un’indicazione dei rimborsi e degli eventuali interessi riscossi nello stesso periodo e registrati separatamente nella sua contabilita’ (documenti giustificativi da presentare in occasione di controlli in loco). 2. Per la chiusura delle forme d’intervento che comprendono il cofinanziamento di regimi di aiuti rimborsabili, si applicano le stesse modalita’ che per il cofinanziamento di regimi di aiuti a fondo perduto, senza tenere conto dei nuovi aiuti concessi sulla base dei rimborsi e degli eventuali interessi riscossi nel periodo di esecuzione della forma d’intervento. 3. Dopo il pagamento del saldo finale della forma d’intervento, la commissione non interviene piu’ nell’esecuzione o nella sorveglianza dell’azione, fermo restando le norme generali riguardanti in particolare il controllo. Fonti: – regolamento quadro [articolo 5, paragrafo 2, lettera b)]. – regolamento fesr (articolo 1). – regolamento feaog, sezione orientamento (articoli 5 e 6). – comunicazione della commissione relativa agli aiuti de minimis (gu n. C 68 del 6. 3. 1996).

Scheda n. 22

Spese ammissibili nell’ambito dei Fondi strutturali SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, COMPRESI GLI STIPENDI DEI FUNZIONARI DEGLI Stati membri

Norma generale: 1. Nell’ambito del cofinanziamento delle varie forme d’intervento, compresa l’assistenza tecnica, non sono eleggibili le spese delle amministrazioni pubbliche e gli stipendi dei funzionari (statutari) nazionali e territoriali per l’assolvimento delle mansioni quotidiane di gestione, sorveglianza e controllo delle azioni cofinanziate. 2. Possono essere sovvenzionate soltanto le spese aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, e legate a esigenze espresse e supplementari previste dalla normativa; spetta allo Stato membro dimostrare che si tratta di “spese aggiuntive”. Tali spese dovranno essere accettate in via preliminare dai servizi della commissione. In particolare, si dovra’ verificare che un tale finanziamento sia giustificato alla luce degli obiettivi del programma interessato, e che le spese amministrative in questione siano direttamente imputabili alle azioni ammissibili del programma. Per spese aggiuntive ammissibili nell’ambito degli stanziamenti per l’assistenza tecnica si intendono le spese seguenti (il riferimento alle spese legate al personale aggiuntivo riguarda tutte le amministrazioni interessate a livello centrale, decentralizzato o territoriale): – nell’ambito della sorveglianza e della valutazione degli interventi, le spese relative all’organizzazione e al funzionamento dei comitati di sorveglianza e al coordinamento tra i diversi comitati e sottocomitati (spese di viaggio, di soggiorno, indennita’ giornaliere dei funzionari che partecipano a tali comitati di sorveglianza, esclusi i loro stipendi) secondo le tabelle statutarie vigenti nelle amministrazioni pubbliche di cui trattasi o secondo tabelle da stabilire nel quadro del partenariato; – nell’ambito del controllo delle azioni, le spese legate ai controlli in loco e all’organizzazione e al coordinamento del sistema di controllo istituito dallo Stato membro (spese di viaggio, di soggiorno, indennita’ giornaliere) diverse dagli stipendi dei controllori pubblici secondo le tabelle statutarie vigenti nelle amministrazioni pubbliche di cui trattasi o secondo tabelle da stabilire nel quadro del partenariato. Tuttavia si ricorda che il costo totale delle azioni di controllo e’ ammissibile al contributo del fse in virtu’ dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento fse; – le spese, compresi gli stipendi, connesse all’utilizzazione temporanea di personale (funzionari temporanei a contratto, o personale proveniente dal settore privato) per lavori di gestione, di sorveglianza, di valutazione e di controllo; – le spese, compresi gli stipendi, connesse al comando temporaneo (per un periodo non superiore a dodici mesi) di un funzionario presso un ente territoriale o presso l’amministrazione centrale o da un’amministrazione locale ad un’altra amministrazione locale, al fine di coadiuvare la formazione dei funzionari territoriali e il trasferimento di esperienze in materia di gestione, sorveglianza, valutazione e controllo delle azioni cofinanziate. Le modalita’ di applicazione di queste disposizioni (procedura di richiesta, massimali, controllo, ecc.) sono da convenirsi caso per caso nel quadro del partenariato. Precisazioni: 3. Le spese delle amministrazioni pubbliche, compresi gli stipendi dei funzionari nazionali, in quanto costi operativi di un progetto, non riconducibili alle normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo, sono sovvenzionabili se si configurano come: – spese per la direzione dei lavori sostenute a titolo di prestazioni professionali fornite da personale o da servizi del settore pubblico e fatturate ad un beneficiario finale o certificate sulla base di tutti i documenti giustificativi probanti che consentono di determinare chiaramente i costi effettivamente sostenuti dal servizio pubblico di cui trattasi per il singolo progetto (scheda che precisi il lavoro prestato per conto del beneficiario finale, calcolo proporzionale effettuato in base al foglio di retribuzione del dipendente distaccato, ecc.); – spese per la direzione dei lavori, comprese le prestazioni di servizi sostenute da un’amministrazione pubblica in quanto beneficiario finale, che realizza il progetto per conto proprio senza ricorrere a imprese o studi tecnici esTerni, a condizione che tali spese siano state effettivamente sostenute e siano strettamente legate al progetto cofinanziato; – costi di un’azione integrata nell’ambito di una misura che ha per oggetto una spesa pubblica (come precisato nei casi specifici per ciascuno dei fondi strutturali).

Casi specifici per ciascuno dei fondi strutturali: – fse: misure che hanno per oggetto una spesa pubblica: le spese amministrative di cui si tratta nella scheda non riguardano i costi operativi sostenuti dagli organismi pubblici o dai loro agenti in quanto beneficiari finali e relativi alla “preparazione, al funzionamento, alla gestione e alla valutazione delle azioni” di formazione ammissibili a norma dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento fse. Esempio: formazione di funzionari territoriali o nazionali nelle Regioni dell’obiettivo 1. – feaog, sezione orientamento: misure che hanno per oggetto una spesa pubblica: le spese amministrative di cui si tratta nella scheda non riguardano i costi operativi sostenuti dagli organismi pubblici beneficiari finali dell’azione cofinanziata. – fesr: progetti pilota a titolo dell’articolo 10 del regolamento fesr: possono essere sovvenzionate le spese di personale dell’ente territoriale che funge da committente (ovvero che realizza il progetto pilota) o da prestatore di servizi, purche’ non superino il 25 % del costo totale sovvenzionabile del progetto pilota. Fonti: – regolamento di coordinamento (articolo 17, paragrafo 2 e articolo 25, paragrafo 1). – regolamento feaog, sezione orientamento (articoli 2, 5 e 6). – regolamento (CEE) n. 270/79 del consiglio (feaog, sezione orientamento. – regolamento fse (articoli 1 e 6). – regolamento fesr (articolo 1). – dichiarazione della commissione al processo verbale sull’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento di coordinamento (CEE) n. 4253/88, modificato dal regolamento (CEE) 2082/93, iscritta nel processo verbale di adozione da parte del consiglio del regolamento (CEE) n. 2082/93. – vademecum “assistenza tecnica” a cura della dg XVI (novembre 1994). (1) per aiuto di stato si intendono gli aiuti concessi dagli stati ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1 del trattato ce, tali per esempio gli aiuti pubblici che rientrano in un ambito prestabilito e concessi in base a criteri generali predeterminati, che risultano nel procurare alle imprese un vantaggio economico o finanziario di cui esse non avrebbero beneficiato nel corso normale della loro attivita’ e ad alleviare gli oneri che gravano normalmente sui loro bilanci. Ad eccezione di quelli che rientrano nella regola “de minimis”, questi regimi devono essere notificati alla commissione, indipendentemente dalla finalita’ dell’aiuto. (2) per evidenti motivi un ritardo deliberato nel trasferimento dei fondi comunitari ai beneficiari finali al fine di approfittare degli interessi maturati sugli anticipi comunitari, come pure un’appropriazione indebita degli stessi, sono da considerarsi irregolarita’. (3) pm.: il progetto di modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 sottoposto al consiglio implica che la commissione tenga una contabilita’ separata in lordo che faccia la distinzione tra lo stato delle entrate e delle spese connesse a detti interessi, sulla base di scadenze al massimo semestrali. (4) rapporto che consente di calcolare il totale massimo delle garanzie che il fg puo’ concedere rispetto al suo capitale versato. (5) la presente scheda si riferisce anche alle societa’ di capitale di rischio o ad altri enti che abbiano la stessa finalita’. (6) salvo se delle modalita’ diverse sono previste in un regime di aiuto di stato approvato dalla commissione.