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- Emanante: 1
- Fonte: G.U.C.E.
- Data fonte: 23/12/1985
Art. 1
In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/673/CEE, le richieste di contributo presentate dalle autorita’ spagnole e portoghesi, e relative alle spese da effettuarsi nel corso dell’anno 1986 o, in caso di azioni pluriennali, degli anni 1986,1987 e 1988, per le azioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE possono essere prese in considerazione se introdotte primadel 1 febbraio 1986.
Art. 2
La presente decisione e’ applicabile a partire dal 1 gennaio 1986 con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Art.3 gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.