Decisione Unione Europea 7 Maggio 1997, n. 97/703/CE

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 308
  • Data fonte: 12/11/1997
Decisione della commissione del 7 maggio 1997 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione emilia-romagna ammissibile all'obiettivo n. 2 in italia (il testo in lingua italiana e il solo facente fede)

Art. 1

E’ approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Emilia-Romagna, ammissibile all’obiettivo n. 2 in Italia per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Art. 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

  • Le principali linee prioritarie concordate per l’azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell’impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Italia; le linee prioritarie sono le seguenti:
  • Il contributo dei fondi strutturali cosi’ come precisato all’articolo 4;
  • Le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
  • Le modalita’ di verifica dell’addizionalita’;
  • Le disposizioni previste per la partecipazione delle autorita’ competenti in materia ambientale all’attuazione del documento unico di programmazione;
  • La disponibilita’ dei mezzi relativi all’assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l’attuazione o l’adeguamento delle azioni previste.

Art. 3

1 .

Ai fini dell’indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei fondi strutturali e’ la seguente:

Allegato al file ale001081arlex.txt

2 .

A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l’importo di 171 000 ecu, non soggetto all’indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996.

Art. 4

Il contributo dei fondi strutturali concesso nell’ambito del documento unico di programmazione e’ di 14,171 milioni di ecu. Le modalita’ di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono Parte Integrante del documento unico di programmazione. Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 24,245 milioni di ecu per il settore pubblico e 2,571 milioni di ecu per il settore privato, puo’ essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla bei.

Art. 5

1 .

La ripartizione tra i fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile e’ la seguente:

  • Fesr: 11,337 milioni di ecu,
  • Fse: 2,834 milioni di ecu.

2 .

Gli impegni di bilancio nel momento dell’approvazione del programma corrispondono all’importo totale del contributo comunitario.

3 .

I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della commissione del rispetto del principio di addizionalita’, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Art. 6

La ripartizione tra i fondi strutturali e le modalita’ di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilita’ e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Art. 7

L’aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al piu’ tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni e’ fissata al 31 dicembre 2001.

Art. 8

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Art. 9

La presente decisione e’ disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione c(97)1035/6

Art. 10