DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1999, N. 214

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 206
  • Data fonte: 31/07/2001
disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante disposizioni per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di armonizzare il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell’avvio dell’attivita’ da parte dei nuovi centri per l’impiego, al fine di garantire la indifferibilita’ e continuita’ dell’azione amministrativa, nonche’ di assicurare un’applicazione coerente dell’articolo 16, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997 nel senso di correlare i benefici contributivi alla effettiva offerta formativa esterna da parte dell’amministrazione competente a favore degli apprendisti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1 – Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1.

Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, e’ apportata la seguente modifica: all’articolo 8, comma 1, le parole: “non oltre il 30 giugno 1999” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all’articolo 7”.

Art. 2 – Disposizioni in materia di apprendistato

1.

All’articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni” e le parole da: “trovano applicazione” fino a: “collettivi nazionali di lavoro.” sono sostituite dalle seguenti: “non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente.”.

Art. 3 – Entrata in vigore

1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.