Orientamenti UE

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Data fonte: 01/01/1986
Orientamenti della commissione 84/c5/02 gestione del fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1984 al 1986

Orientamenti della commissione 84/C5/02

Gestione del Fondo Sociale Europeo per gli esercizi dal 1984 al 1986 in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE relativa alle missioni del Fondo Sociale Europeo, e data la sproporzione esistente fra l’importo delle richieste di contributo presentate ed i crediti disponibili, la commissione approva le domande ammissibili tenendo conto delle linee seguenti:

  • Concentramento degli interventi del fondo previsto all’articolo 7 della decisione 83/516/CEE sulle azioni:
  • La priorita’ alle azioni corrispondenti agli obiettivi comunitari in materia di occupazione e di formazione professionale definiti nelle seguenti risoluzioni:
  • Priorita’ delle azioni specifiche aventi carattere innovativo realizzate nel quadro di programmi d’azione definiti dal consiglio e destinate a contribuire allo sviluppo delle politiche e delle pratiche degli Stati membri conformemente agli obiettivi comunitari indicati al punto 2.

1. Concentramento degli interventi del fondo articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE oltre la Groenlandia, la Grecia, i Dipartimenti d’Oltremare, l’Irlanda, il Mezzogiorno e l’Irlanda del Nord, le altre zone con disoccupazione elevata e di lunga durata e/o in ristrutturazione industriale e settoriale articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE sono riprese in una lista allegata.

2. Priorita’ alle azioni corrispondenti agli obiettivi comunitari (articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE) sono prioritarie in Groenlandia, in Grecia, nei Dipartimenti d’Oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno, in Irlanda del Nord e nelle zone indicate al punto 1 le azioni elencate qui sotto da A a F. Al fine di concorrere al raggiungimento di taluni obiettivi comunitari, in particolare di quelli relativi all’introduzione delle nuove tecnologie, e per accordare attenzione alle azioni condotte nelle zone nelle quali il tasso di disoccupazione e’ eccezionalmente elevato rispetto alla media nazionale alcune delle azioni enumerate qui sotto da A a F sono prioritarie al di fuori delle zone indicate al punto 2.1. Viene fatta espressa menzione quando la priorita’ non comporta limitazione regionale.

  • Contributo congiunto di piu’ strumenti comunitari azioni che si inseriscono in operazioni, azioni o programmi integrati che prevedono il concorso di piu’ strumenti finanziari della comunita’; per queste azioni la priorita’ non comporta limitazioni regionali.
  • Azioni comuni azioni realizzate in Comune da piu’ Stati membri; per queste azioni, la priorita’ non comporta limitazione regionale.
  • Formazione professionale e occupazione dei giovani
  • Riconversione e ristrutturazione industriali e settoriali trasformazione tecnologica
  • Sviluppo del mercato del lavoro
  • Inserimento socioprofessionale di talune categorie di persone

3. Priorita’ alle azioni specifiche aventi carattere innovativo corrispondenti agli obiettivi della comunita’ (articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE) sono prioritarie le azioni specifiche realizzate allo scopo di favorire l’attuazione di progetti a carattere innovativo e corrispondenti a tutti i seguenti criteri:

  • Realizzate nel quadro di un programma di azione deciso dal consiglio;
  • Destinate a contribuire allo sviluppo delle politiche e al miglioramento delle pratiche degli Stati membri, in risposta agli obiettivi comunitari indicati al punto 2;
  • Che rappresentano una base potenziale per un interventoi ulteriore del fondo in base all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE;
  • Aventi per oggetto di sottoporre metodicamente, nella prospettiva di un’applicazione generalizzata, ipotesi nuove di lavoro relative ad esempio al contenuto, alla metodologia, all’organizzazione della formazione o dell’orientamento professionale, valutate in ordine alle aspettative ed alle necessita’ da soddisfare e alla pratica corrente in una determinata Regione;
  • Che comportano una valutazione;
  • Che interessano al massimo cento persone.

Per queste azioni la priorita’ non comporta limitazione regionale.

4. Efficacia del contributo del fondo (articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE)

  • La commissione esamina l’efficacia di azioni realizzate a favore di talune categorie di persone e di alcuni tipi di spesa per i quali e’ stato accordato il contributo del fondo.
  • La commissione esamina l’efficacia di azioni realizzate a favore di talune categorie di persone e di alcuni tipi di spesa per i quali e’ stato accordato il contributo del fondo. Contributi concessi a favore di talune azioni con un aiuto supplementare destinato a finanziare un esame di efficacia.

5. Scambio di esperienze (articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE) la commissione conta di favorire uno scambio di esperienze sui risultati di talune azioni alle quali ha accordato il contributo del fondo.

6. Approvazione delle domande

  • La commissione approva le domande di contributo accettabili separatamente per linea di bilancio a cominciare dalle domande prioritarie.
  • Quando i crediti disponibili non permettono di finanziare interamente le domande accettabili conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE viene applicata una riduzione.
  • Per le domande riguardanti la Groenlandia, la Grecia, i Dipartimenti Francesi d’Oltremare, l’Irlanda, il Mezzogiorno e l’Irlanda del Nord la riduzione e’ calcolata in maniera lineare sull’ammontare delle domande che rimangono da approvare per ciascuno Stato membro.
  • Per le domande riguardanti le altre zone, la riduzione e’ calcolata sull’ammontare di quelle che rimangono da approvare per ciascuno Stato membro in funzione del prodotto interno lordo per abitante al tasso di cambio corrente e del tasso di disoccupazione, le zone coperte dalla riduzione lineare indicata al paragrafo c Non essendo prese in considerazione per quest’ultimo.
  • La commissione dopo la consultazione degli Stati membri, sceglie le domande relative alle azioni o alle zone da finanziare interamente tenuto conto del fatto che l’intervento comunitario e’ particolarmente importante per la realizzazione delle azioni e la promozione di nuove azioni. Per quanto riguarda la scelta delle zone la commissione prende in considerazione gli squilibri regionali particolarmente importanti dell’occupazione.

7. Osservazioni finali

  • Non vengono considerate azioni di formazione professionale le azioni di semplice informazione o di riciclaggio.
  • Sono considerate disoccupate di lunga durata in base all’articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2950/83 del consiglio, le persone disoccupate da piu’ di dodici mesi.
  • Si ricorda che nell’applicazione dei presenti orientamenti la commissione vigilera’ sulla coerenza delle sue decisioni di approvazione con le altre politiche comunitarie, in particolare sul rispetto delle regole di concorrenza in materia di aiuti di stato e di misure adottate per l’inquadramento di tali aiuti.

Allegato

Lista delle zone di disoccupazione elevata e di lunga durata e/o in ristrutturazione industriale e settoriale per un periodo transitorio e al fine di assicurare una certa continuita’ con le priorita’ regionali del fondo nel 1983, il concentramento dei crediti previsti all’articolo 7, paragrafo 3, seconda frase, della decisione 83/516/CEE, viene effettuato mediante ricorso ad una lista comprendente l’insieme delle zone prioritarie (ad eccezione di quelle che beneficiano del tasso di intervento maggiorato) definite secondo la precedetne regolamentazione e delle zone in ristrutturazione industriale e settoriale.

  • Il concentramento dei crediti viene cosi’ effettuato su azioni a favore dello sviluppo dell’occupazione nelle zone seguenti:
  • Per le zone non riprese al punto 1, la lista viene completata: