RACCOMANDAZIONE CONSIGLIO UNIONE EUROPEA 13 DICEMBRE 1984, N. 84/635/CEE

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 331
  • Data fonte: 19/12/1984
Promozione di azioni positive a favore delle donne.

Abstract:

Raccomandazione per l’adozione di una politica intesa ad eliminare le disparita di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa ed a promuovere l’occupazione mista, eliminazione o compensazione degli effetti negativi derivanti, per le donne che lavorano o ricercano un lavoro, sostenere la partecipazione delle donne alle varie attivita nei settori della vita lavorativa nei quali esse siano attualmente sottorappresentate.

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea, in particolare l’articolo 235, visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che sono state gia intraprese varie azioni al livello comunitario per la promozione della parita delle possibilita per le donne; che in particolare il Consiglio ha adottato sulla base degli articoli 100 e 235 del trattato le direttive 75/117/CEE (4), 76/207/CEE (5) e 79/7/CEE (6) relative alla parita di trattamento tra gli uomini e le donne; che sono in corso i lavori per l’adozione di altri strumenti giuridici; considerando che l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 76/207/CEE prevede che tale direttiva non pregiudichi le misure volte a promuovere la parita delle possibilita per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparita di fatto che pregiudicano le possibilita per le donne nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva; considerando che le disposizioni normative esistenti in materia di parita di trattamento, intese a conferire diritti agli individui, sono inadeguate per eliminare tutte le disparita di fatto, a meno che non siano intraprese azioni parallele da parte dei governi, delle parti sociali e degli altri enti interessati, per controbilanciare gli effetti negativi risultanti per le donne, nel campo dell’occupazione, dagli atteggiamenti, comportamenti e strutture sociali; considerando che nella sua risoluzione del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parita delle possibilita per le donne (7), il Consiglio ha approvato gli obiettivi generali del nuovo programma d’azione della Comunita volto a promuovere la parita delle possibilita per le donne (1982-1985), e cioe il rafforzamento dell’azione intesa ad assicurare l’osservanza del principio della parita di trattamento e la promozione della parita di fatto delle possibilita tramite azioni positive (parte B del programma), ed ha espresso la volonta di applicare le misure appropriate per la realizzazione di questi obiettivi; considerando che, in un periodo di crisi economica, si dovrebbe non solo proseguire ma anche intensificare l’azione intrapresa a livello nazionale e comunitario, per favorire il conseguimento della parita di fatto delle possibilita , mediante l’attuazione di azioni positive, in particolare nei settori della parita di retribuzione e della parita di trattamento per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e per quanto riguarda le condizioni di lavoro; considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza delle azioni positive,

Raccomanda agli Stati membri:

1) di adottare una politica di azione positiva intesa ad eliminare le disparita’ di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa ed a promuovere l’occupazione mista, la quale comporti misure generali e specifiche adeguate, nel quadro delle politiche e delle prassi nazionali e nel pieno rispetto delle competenze delle parti sociali, nell’intento di:

  • Eliminare o compensare gli effetti negativi derivanti, per le donne che lavorano o ricercano un lavoro, da atteggiamenti, comportamenti e strutture basati su una divisione tradizionale dei ruoli, all’interno della societa’, tra uomini e donne;
  • Incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attivita’ nei settori della vita lavorativa nei quali esse siano attualmente sottorappresentate, in particolare nei settori d’avvenire, e ai livelli superiori di responsabilita’, per ottenere una migliore utilizzazione di tutte le risorse umane;

2) di costituire un quadro comprendente disposizioni appropriate per promuovere e facilitare l’introduzione e il potenziamento di tali provvedimenti;

3) di adottare, proseguire o incoraggiare misure d’azione positiva nei settori pubblico e privato;

4) di fare in modo che l’azione positiva comprenda, per quanto possibile, azioni riguardanti gli aspetti seguenti:

  • Informazione e sensibilizzazione del grande pubblico e del mondo del lavoro sulla necessita’ di promuovere la parita’ delle possibilita’ per le donne nella vita professionale;
  • Rispetto della dignita’ delle donne sul luogo di lavoro;
  • Studi e analisi qualitative e quantitative relative alla condizione delle donne nel mercato del lavoro;
  • Diversificazione delle scelte professionali e migliore adeguamento delle qualifiche professionali, in particolare mediante un’adeguata formazione professionale, anche mediante l’applicazione di misure d’accompagnamento e mezzi didattici opportuni;
  • Misure necessarie affinche’ i servizi di collocamento, d’orientamento e di consulenza dispongano di un organico qualificato e sufficiente per offrire un servizio basato sulle conoscenze necessarie per far fronte ai problemi particolari delle disoccupate;
  • Incoraggiamento delle candidature, delle assunzioni e della promozione delle donne nei settori, professioni e livelli in cui esse sono sottorappresentate, in particolare ai posti di responsabilita’;
  • Adattamento delle condizioni di lavoro; adattamento dell’organizzazione del lavoro e del tempo di lavoro;
  • Promozione delle misure di accompagnamento, ad esempio quelle intese a favorire una migliore ripartizione delle responsabilita’ professionali e sociali;
  • Partecipazione attiva delle donne agli organi decisionali, compresi quelli che rappresentano i lavoratori, i datori di lavoro e gli indipendenti;

5) di garantire che le azioni e le misure descritte nei punti da 1 a 4 siano portate a conoscenza del pubblico nonche’ del modo del lavoro, in particolare dei potenziali beneficiari, con tutti i mezzi appropriati e nel modo piu’ ampio possibile;

6) di permettere ai comitati e agli organismi nazionali per la parita’ delle possibilita’ di fornire un importante contributo alla promozione di tali misure. Cio’ presuppone che tali comitati ed organismi siano dotati di adeguati mezzi d’azione;

7) di incoraggiare nella misura del possibile le parti sociali a promuovere un’azione positiva nella propria organizzazione e sul luogo di lavoro, proponendo, ad esempio, orientamenti, principi, codici di buona condotta e di prassi corretta o qualsiasi altra formula adeguata per l’attuazione di tale azione;

8) di compiere, anche nel settore pubblico, un’azione intesa a promuovere la parita’ delle possibilita’, che dia l’esempio soprattutto nei settori in cui si utilizzano o si sviluppano le nuove tecnologie dell’informazione;

9) di prendere i provvedimenti necessari per raccogliere le informazioni sulle misure prese dagli organismi pubblici e privati e per assicurare il controllo e la valutazione di tali misure,

e a tale scopo chiede alla commissione:

  1. None
  2. None