- Fonte: G.U.U.E.
- Numero fonte: -1
- Data fonte: 14/01/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio comprende un modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale.
(2) La decisione 2008/618/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, la “tabella di marcia per la parità tra donne e uomini” della Commissione europea e il patto europeo per la parità di genere [5] incoraggiano gli Stati membri ad adottare misure idonee a favorire un migliore equilibrio tra attività professionale e vita privata per tutti, in termini di assistenza all’infanzia, di strutture per l’assistenza di altre persone a carico e di promozione del congedo parentale sia per le donne sia per gli uomini. Pertanto, al fine di monitorare i progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l’occupazione e di misurare l’impatto delle politiche recenti in tale settore, è necessario disporre di una serie di dati globali e comparabili sulla conciliazione tra vita familiare e professionale.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco dettagliato delle informazioni da rilevare nel 2010 tramite il modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale figura nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.