Regolamento 31 luglio 2008, n. 755

  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: 205
  • Data fonte: 01/08/2008
Regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Thesaurus: Diritti formativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii), considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE stabilisce che, qualora per una determinata professione regolamentata siano stabilite altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, le corrispondenti disposizioni della direttiva 2005/36/CE non si applicano. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE  prevede il riconoscimento automatico dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marittimi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare]. È opportuno, pertanto, che la direttiva 2005/36/CE non si applichi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei marittimi che lavorano a bordo di navi disciplinate dalla direttiva 2001/25/CE.

(2) La Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Italia, la Romania e i Paesi Bassi hanno presentato domanda motivata di cancellazione delle loro professioni marittime che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/25/CE dal punto 3, lettera a), dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE.

(3) La Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Italia e la Romania hanno chiesto la cancellazione di tutte le professioni e delle relative descrizioni delle formazioni elencate per i loro paesi al punto 3, lettera a), dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE. I Paesi Bassi hanno chiesto la cancellazione di due professioni: “piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [“stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”]” e “motoristi diplomati per la navigazione costiera (diploma motordrijver)”, nonché la cancellazione delle relative descrizioni delle formazioni dal punto 3, lettera a) dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE.

(4) Il Regno Unito ha presentato una domanda motivata di cancellazione delle sue professioni marittime che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/25/CE dal punto 5 dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

(6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato