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- Fonte: G.U.U.E.
- Numero fonte: 205
- Data fonte: 01/08/2008
Thesaurus: Diritti formativi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii), considerando quanto segue:
(1) L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE stabilisce che, qualora per una determinata professione regolamentata siano stabilite altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, le corrispondenti disposizioni della direttiva 2005/36/CE non si applicano. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE prevede il riconoscimento automatico dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marittimi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare]. È opportuno, pertanto, che la direttiva 2005/36/CE non si applichi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei marittimi che lavorano a bordo di navi disciplinate dalla direttiva 2001/25/CE.
(2) La Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Italia, la Romania e i Paesi Bassi hanno presentato domanda motivata di cancellazione delle loro professioni marittime che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/25/CE dal punto 3, lettera a), dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE.
(3) La Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Italia e la Romania hanno chiesto la cancellazione di tutte le professioni e delle relative descrizioni delle formazioni elencate per i loro paesi al punto 3, lettera a), dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE. I Paesi Bassi hanno chiesto la cancellazione di due professioni: “piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [“stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”]” e “motoristi diplomati per la navigazione costiera (diploma motordrijver)”, nonché la cancellazione delle relative descrizioni delle formazioni dal punto 3, lettera a) dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE.
(4) Il Regno Unito ha presentato una domanda motivata di cancellazione delle sue professioni marittime che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/25/CE dal punto 5 dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.
(6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.