REGOLAMENTO (CE) N. 2204 / 2002 DELLA COMMISSIONE DEL 12 DICEMBRE 2002

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 337
  • Data fonte: 13/12/2002
Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ce agli aiuti di stato a favore dell'occupazione

Abstract:

Il regolamento autorizza gli aiuti di stato alla creazione di posti di lavoro e quelli intesi a favorire l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili con lo scopo di semplificare le procedure amministrative.

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunita europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b), previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 87 del trattato, che a determinate condizioni gli aiuti a favore dell’occupazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresa? la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalita regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti a favore dell’occupazione all’interno e all’esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (3), nella comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (4), negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita regionale (5) e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (6). Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione delle suddette disposizioni, e opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalita amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest’ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98. (4) Il presente regolamento deve fare salva la possibilita degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell’occupazione. Le notificazioni devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 70/ 2001 o, se del caso, in altri pertinenti orientamenti o discipline comunitarie. Dette discipline e orientamenti esistono attualmente per il settore dei trasporti marittimi. La comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato all’occupazione (7), cosa? come la comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (8), cessano di essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. a? opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento agli aiuti a favore dell’occupazione concessi prima della sua entrata in vigore ed in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (5) Promuovere l’occupazione e un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunita e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunita ha elaborato una