REGOLAMENTO (CE) N. 438/2001 DELLA COMMISSIONE DEL 2 MARZO 2001

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 63
  • Data fonte: 03/03/2001
Recante modalita? di applicazione del regolamento (ce) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali

Abstract:

Il regolamento stabilisce le modalita di applicazione del regolamento (ce) n. 1260/1999 relative ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali gestiti dagli stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, sentito il comitato di cui all’articolo 147 del trattato, sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell’acquacoltura, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999, gli Stati membri adottano una serie di misure intese a garantire che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria. (2) A tale scopo, gli Stati membri forniscono orientamenti appropriati sull’organizzazione delle pertinenti funzioni delle autorita di gestione e di pagamento di cui agli articoli 32 e 34 del regolamento (CE) n. 1260/1999. (3) L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che gli Stati membri collaborino con la Commissione per garantire la disponibilita di sistemi di gestione e di controllo che funzionino correttamente e che forniscano l’aiuto necessario per l’esecuzione dei controlli, anche a campione. (4) Al fine di armonizzare i requisiti relativi alla certificazione delle spese imputabili a pagamenti effettuati a titolo dei fondi di cui all’articolo 32, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999, e necessario stabilire il contenuto di tale certificazione e specificare la natura e la qualita delle informazioni su cui essa si fonda. (5) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare i controlli di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri devono fornirle, a domanda, i dati che le autorita di gestione richiedono per l’esecuzione dei compiti di gestione, di sorveglianza e di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999. a? necessario definire il contenuto di tali dati, nonche il formato e i mezzi di trasmissione dei documenti in formato elettronico, quando i dati sono trasmessi in detto formato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera e), del regolamento. La Commissione deve garantire la riservatezza e la sicurezza sia dei dati informatizzati, sia di quelli in altro formato. (6) Occorre sostituire il regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalita di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2406/ 98 (3). Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2064/97 devono tuttavia continuare ad applicarsi ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999 a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (5). (7) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni relative ai controlli in loco nel settore degli aiuti di Stato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6). (8) Il presente regolamento deve altresa? applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/ 96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita europee contro le frodi e altre irregolarita (7). (9) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarita e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonche all’organizzazione di un sistema di informazione in questo settore (8), si applicano ai contributi concessi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1260/1999, in forza dell’articolo 54, paragrafo 2, nonche nel rispetto dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), dello stesso regolamento. (10) Il presente regolamento deve applicarsi nel rispetto del principio di sussidiarieta , ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonche nel rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari degli Stati membri interessati, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento. (11) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le modalita di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 relative ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali che sono gestiti dagli Stati membri.

CAPO II

Sistemi di gestione e di controllo

Art. 2

1.

Gli Stati membri garantiscono che le autorita di gestione e di pagamento e gli organismi intermedi ricevano orientamenti appropriati riguardo ai sistemi di gestione e di controllo necessari per garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, in conformita dei principi e delle norme generalmente riconosciute ed in particolare al fine di garantire adeguatamente la correttezza, la regolarita e l’ammissibilita delle domande di contributi comunitari.

2.

Ai fini del presente regolamento, per