REGOLAMENTO (CE) N. 448 / 2001 DELLA COMMISSIONE DEL 2 MARZO 2001

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 63
  • Data fonte: 03/03/2001
Recante modalita? di applicazione del regolamento (ce) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali

Abstract:

Il presente regolamento stabilisce le modalita di applicazione del regolamento (ce) n. 260/1999 che riguardano la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali che sono gestiti dagli stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, sentito il comitato di cui all’articolo 147 del trattato, sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell’acquacoltura, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri effettuano rettifiche finanziarie connesse con irregolarita isolate o sistemiche procedendo alla soppressione totale o parziale del contributo comunitario. (2) Al fine di garantire un’applicazione uniforme di detta norma in tutta la Comunita , occorre adottare disposizioni per determinare tali rettifiche e per riferire in merito alla Commissione. (3) Occorre dettare disposizioni per determinare l’entita delle rettifiche che la Commissione puo effettuare a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nei casi in cui gli Stati membri non abbiano adempiuto gli obblighi loro incombenti a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, ovvero dell’articolo 38. (4) Occorre dettare disposizioni in ordine alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e disporre che detta procedura si applichi ai casi di cui all’articolo 38, paragrafo 5, dello stesso regolamento. (5) Occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 1865/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, relativo agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei fondi strutturali (2). Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1865/90 devono tuttavia continuare ad applicarsi ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (4). (6) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita d’applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5). (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce modalita di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali che sono gestiti dagli Stati membri.

CAPO II

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Art. 2

1.

In caso d’irregolarita sistemiche, le indagini, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/ 1999, riguardano tutte le operazioni che ne siano state affette.

2.

Nel sopprimere in tutto o in parte il contributo comunitario, gli Stati membri devono tener conto della natura e della gravita delle irregolarita e della perdita finanziaria per i fondi.

3.

Gli Stati membri inviano alla Commissione, in allegato alle ultime relazioni trimestrali trasmesse ogni anno a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione (6), l’elenco dei procedimenti di soppressione avviati nell’anno decorso, unitamente ai dati relativi alle iniziative gia prese o da prendere, laddove necessario, per adeguare i sistemi di gestione e di controllo.

Art. 3

1.

Se occorre recuperare gli importi, in seguito a soppressione, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il servizio competente avvia i procedimenti di recupero e li notifica alle autorita di pagamento e di gestione. I recuperi sono notificati e contabilizzati in conformita all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (1).

2.

Il contributo dei fondi soppresso a norma del paragrafo 1 non puo essere riutilizzato per l’operazione o le operazioni oggetto della rettifica, ne per le operazioni in cui si e prodotto tale errore, se viene effettuata una rettifica finanziaria per un errore sistematico. Nella relazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalita da essi decise o che essi propongono per il riutilizzo dei fondi soppressi e l’eventuale correzione del piano di finanziamento dell’intervento.

CAPO III

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Art. 4

1.

L’entita delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 per irregolarita isolate o sistematiche deve essere determinata, per quanto possibile e attuabile, sulla base delle singole pratiche e deve essere pari all’importo della spesa erroneamente imputata ai fondi, in base a un principio di proporzionalita .

2.

Qualora non sia possibile o attuabile quantificare con esattezza l’importo della spesa irregolare, o la soppressione totale della spesa in questione appaia sproporzionata e la Commissione determini, di conseguenza, le rettifiche finanziarie mediante estrapolazione ovvero su base forfettaria, essa procede nel modo seguente:

  • in caso di valutazione, essa utilizza un campione rappresentativo di transazioni con caratteristiche simili;
  • in caso di base forfettaria, essa valuta l’importanza della violazione delle norme, nonche l’entita e le implicazioni finanziarie dell’irregolarita riscontrata.

3.

Quando la Commissione si basa su constatazioni fatte da revisori non appartenenti ai propri uffici, essa trae le proprie conclusioni, in merito alle relative conseguenze finanziarie, previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, delle relazioni fornite a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Art. 5

1.

Il periodo entro il quale lo Stato membro interessato puo rispondere a una richiesta di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e apportare, se del caso, eventuali rettifiche e di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati, per i quali un periodo pia? lungo puo essere accordato dalla Commissione.

2.

Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione in modo forfettario, e data facolta allo Stato membro di dimostrare, attraverso l’esame delle pratiche di cui trattasi, che la portata reale delle irregolarita e inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro puo, d’accordo con la Commissione, limitare questo esame ad un’adeguata proporzione o campione delle pratiche di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione di tale esame e limitato a due mesi, decorrenti dalla fine del periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. I risultati della verifica sono esaminati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999. La Commissione tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini.

3.

Qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della Commissione e abbia luogo un’audizione a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il periodo di tre mesi entro il quale la Commissione puo prendere una decisione in virta? dell’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento decorre dalla data della suddetta riunione.

Art. 6

Nei casi di decisione di sospensione dei pagamenti da parte della Commissione, a norma dell’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro interessato si adoperano al fine di raggiungere un accordo entro il periodo di cinque mesi di cui all’articolo 38, paragrafo 5, di detto regolamento, secondo le procedure e nei termini di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo, si applica l’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento.

Art. 7

1.

Qualsiasi importo dovuto alla Commissione a norma dell’articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 e rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 28 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita europee. Detto termine corrisponde all’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell’ordine.

2.

Qualsiasi ritardo nella restituzione determina interessi di mora, con decorrenza dalla data di cui al paragrafo 1 e fino alla data dell’effettivo pagamento. Il tasso di interesse e superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

3.

Le rettifiche finanziarie a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono operate fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di procedere ai recuperi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999 e all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, nonche fatte salve le disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 8

Il regolamento (CEE) n. 1865/90 e abrogato. Esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.