REGOLAMENTO (CE) N. 68 / 2001 DELLA COMMISSIONE DEL 12 GENNAIO 2001

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 10
  • Data fonte: 13/01/2001
Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ce agli aiuti destinati alla formazione

Abstract:

Il regolamento 994/98 autorizza la commissione europea ad esentare dall’obbligo di notifica determinate categorie di aiuti di stato e si propone di esentare tutti gli aiuti destinati alla formazione che soddisfino determinate condizioni. tale decisione trova fondamento negli effetti positivi determinati dalla formazione in termini di maggiore qualificazione professionale e di accrescimento della competitivita dell’industria europea. il provvedimento si applica agli aiuti concessi da uno stato membro ad un’impresa nell’ambito della formazione, che e definita “specifica” nel caso in cui sia prevalentemente applicabile alla posizione attuale o futura occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria; “generale” se in grado di fornire qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o ad altri settori di occupazione. il primo tipo di azione di formazione comporta un rischio di distorsione della concorrenza maggiore rispetto alle azioni di formazione generale.

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunita europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv), previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 87 del trattato, che determinati aiuti destinati alla formazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione ed ha inoltre esposto la sua politica in materia, da ultimo nella disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione (3). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione dei suddetti articoli del trattato agli aiuti alla formazione, e opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e semplificare le formalita amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest’ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98. (3) Al fine di instaurare una politica trasparente e coerente per tutti i settori e opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento sia il pia? ampio possibile ed includa anche il settore agricolo, quello della pesca e dell’acquacoltura. (4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilita per gli Stati membri di notificare aiuti alla formazione. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori. Discipline e orientamenti del genere esistono attualmente per le attivita riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato e per il settore dei trasporti marittimi. La disciplina sugli aiuti alla formazione cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni. (5) Si rammenta a fini di trasparenza che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (4), gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario alla formazione professionale ai sensi delle disposizioni dell’articolo 9 di detto regolamento. (6) A fini di trasparenza conviene sottolineare che il presente regolamento si applica soltanto alle misure di formazione che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Numerose misure di formazione non rientrano invece nel disposto di detto articolo, ma costituiscono misure generali applicabili a qualunque impresa di qualunque settore, senza discriminazioni e senza che intervenga l’esercizio di un potere discrezionale da parte delle autorita che applicano la misura, per esempio nel caso di regimi generali di incentivi fiscali, quali crediti fiscali automatici a favore di tutte le imprese che investono nella formazione dei dipendenti. Altre misure di formazione non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato perche dettate a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori. Esempi di tali misure sono costituiti dalla formazione scolastica e professionale iniziale (come i contratti di apprendistato e i sistemi di formazione in alternanza), dalla formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda, dalle misure direttamente rivolte ai lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori, che danno loro la possibilita di seguire formazioni non connesse all’impresa o al settore di attivita in cui sono occupati (per esempio: il